SUPPLEMENTO SPECIALE N.68 DEL 17.01.2022

Relazione

L’articolo 42 bis del decreto-legge n. 162 del 2019, introdotto con la legge di conversione (legge 28 febbraio 2020, n. 8), disciplina l’ingresso nell’ordinamento italiano dell’autoconsumo collettivo ovvero delle Comunità energetiche rinnovabili, vale a dire le configurazioni nelle quali i clienti finali, consumatori di energia elettrica, possono oggi associarsi per produrre localmente, tramite fonti rinnovabili, l'energia elettrica necessaria al proprio fabbisogno, “condividendola".

L'energia elettrica “condivisa" (pari al minimo, su base oraria, tra l'energia elettrica immessa in rete dagli impianti di produzione e l'energia elettrica prelevata dai consumatori che rilevano per la configurazione) beneficia di un contributo economico riconosciuto dal GSE a seguito dell'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione. Con l’approvazione da parte del GSE delle “Regole tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa"è quindi stato completato l’insieme dei provvedimenti per rendere operative le nuove configurazioni ammesse al servizio, vale a dire i gruppi di auto consumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e le comunità di energia rinnovabile.L’autoconsumo collettivo e le Comunità energetiche Rinnovabili si inseriscono nel quadro degli obiettivi europei di sostenibilità ambientale e di produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili. Obiettivi chiaramente indicati nella Direttiva (UE)2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, che ha trovato attuazione nel nostro paese con il recentissimo Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.).

Ora dobbiamo rendere pienamente operativa ed effettivamente fruibile la grande opportunità costituita da questi strumenti.Questo progetto di legge ne intende promuovere e sostenere la realizzazione favorendo la più ampia adesione ai processi di transizione ecologica, sulla base del principio di sostenibilità ambientale, economica e sociale, perseguendo la piena rinnovabilità delle fonti impiegate per il fabbisogno energetico regionale, l’autonomia energetica della comunità regionale, l’equità e la libertà nelle condizioni di accesso all’energia da parte dei cittadini, in particolare quelli in condizione di disagio economico, e delle imprese.

Sono questi gli obiettivi di fondo del progetto di legge: accrescere l’autonomia energetica nella regione; superare la povertà energetica con cui si confrontano i cittadini, in particolare quelli in condizione di disagio economico, e le imprese; accrescere la libertà rispetto ai condizionamenti e dalle fluttuazioni di mercato.

In altri termini un provvedimento improntato sui principi di sostenibilità, equità, libertà, autonomia.

In questo quadro non si può non sottolineare come il progetto di legge possa anche rappresentare una risposta strutturale ai rincari dei costi energetici, assicurando condizioni economicamente, socialmente ed ambientalmente sostenibili per la produzione e il consumo dell’energia.

Il progetto di legge si compone di dieci articoli.

L’articolo 1 individua le finalità del provvedimento, che agisce in piena coerenza con gli obiettivi europei di sostenibilità ambientale e di produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili, in attuazione della Direttiva (UE)2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. L’articolo esplicita l’esigenza di perseguire l’autonomia energetica per la nostra regione e di ricercare equità e libertà di accesso all’energia per i cittadini e le imprese. A questo fine la Regione promuove e sostiene la produzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, promuove e sostiene le comunità energetiche ed incentiva l’accesso dei soggetti in condizione di disagio e vulnerabilità nonché delle piccole e medie imprese.

Gli interventi ammissibili, ai sensi dell’articolo 2, sono quelli ricondotti in via esclusiva agli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per i quali siano attivate convenzioni con il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE) per l’autoconsumo e lo scambio dell’energia condivisa ovvero per ulteriori meccanismi di valorizzazione e incentivazione dell’energia prodotta e immessa in rete che lo sostituiscano o lo superino. L’articolo definisce gli interventi previsti attraverso piani regionali triennali, vale a dire:

- incentivi per la copertura totale o parziale dei costi per l’acquisto e l’installazione di impianti finalizzati alla produzione ed all’autoconsumo di energia da fonte rinnovabili;

- la creazione di un fondo rotativo alimentato anche dai crediti maturati nei confronti del GSE dai beneficiari degli incentivi per l’energia elettrica non autoconsumata o non condivisa e immessa in rete, e ceduti alla Regione;

- attività formative per i diversi attori in campo, compresi gli Enti Locali e i professionisti del settore nonché progetti di innovazione e ricerca;

- protocolli con il GSE, ARERA, le società di distribuzione, l’ANCI e le ACER per favorire la diffusione di comunità energetiche.

L’articolo 3 disciplina gli incentivi e le misure per la coesione sociale e il superamento della povertà energetica. Vengono a questo riguardo individuate priorità rivolte in via prioritaria, nel caso delle utenze domestiche, ai soggetti che costituiscano comunità energetiche o gruppi di autoconsumo collettivo, risultando in condizione di vulnerabilità o disagio sociale, sulla base di una valutazione incentrata sull’indicatore ISEE e sull’eventuale presenza di persone disabili nel nucleo. Nel caso delle utenze non domestiche la priorità è costituita dalle imprese piccole e medie che costituiscano comunità energetiche collocate nelle zone “Pianura Est”, “Pianura Ovest” e “Agglomerato urbano di Bologna” previste per l’attuazione della direttiva europea sulla qualità dell’aria. Lo stesso articolo stabilisce che, ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, gli atti che prevedano l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi previsti dai regolamenti comunitari di esenzione, ovvero in regime de minimis, sono oggetto di notifica.

L’articolo 4 apporta modifiche alla legge regionale n. 24 del 2001, che disciplina l’intervento pubblico nel settore abitativo, introducendo una specifica disposizione che promuove la partecipazione delle ACER alle comunità energetiche.

L’articolo 5 e l’articolo 6 disciplinano nell’ordine il tavolo regionale di approfondimento tecnico e la Rete regionale per l’autoconsumo collettivo e le comunità energetiche rinnovabili: due strumenti fondamentali per sviluppare la conoscenza delle opportunità connesse alla produzione di energia da fonti rinnovabili e al suo autoconsumo e per diffondere buone prassi e cultura della sostenibilità.

La valutazione della legge e dei suoi risultati è disciplinata dall’articolo 7, che ne costituisce la clausola valutativa. Si prevede la possibilità di avvalersi dell’osservatorio regionale per l’energia istituito ai sensi della legge regionale n. 26 del 2004.

Il fondo rotativo utilizzabile per gli interventi dell’articolo 2, comma 3, lettera a) è disciplinato dall’articolo 8 del progetto di legge, che rinvia a un atto della giunta regionale, nel quale deve essere indicata la durata della cessione alla Regione dei crediti maturati nei confronti del GSE dai da parte dei beneficiari degli incentivi regionali erogati ai sensi dell’articolo 3 per l’energia elettrica non autoconsumata o non condivisa e immessa in rete, La norma finanziaria è l’oggetto dell’articolo 9 che prevede la concorrenza di risorse europee, statali e regionali, in quanto compatibili con le finalità del progetto di legge, nonché le risorse del Fondo rotativo istituito all’articolo 8.

L’articolo 10 disciplina l’entrata in vigore.

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