SUPPLEMENTO SPECIALE N. 141 - 21.06.2012
Relazione
Ad oltre dieci anni dalla adozione della legge regionale 25 ottobre 2000, n. 29 “Disciplina del referendum sulle leggi regionali di revisione statutaria ai sensi dell’articolo 123 della Costituzione”, ragioni di economicità e semplificazione dell’azione amministrativa richiedono un suo aggiornamento.
Preliminarmente si rammenta che la legge cost. 22 novembre 1999, n. 1 “Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni”, ha riconosciuto piena autonomia statutaria alle regioni che per effetto del novellato art. 123 Cost. adottano il proprio statuto con legge regionale. Più precisamente lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Lo statuto così deliberato è soggetto a pubblicazione notiziale. Entro tre mesi dalla pubblicazione, un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio possono fare richiesta di sottoporre lo statuto a referendum approvativo.
Si riconduce, peraltro, alla l.r. 29/2000 il rinvio dell’art. 22 dello Statuto a legge regionale per la disciplina del referendum confermativo statutario.
In relazione alla iniziativa referendaria riconosciuta ad un cinquantesimo degli elettori della Regione, la legge regionale 29/2000 deve operare una scelta, non precostituita dalla l. cost. 1/99, ossia stabilire come determinare il dato relativo al cinquantesimo degli elettori. La scelta della legge regionale 29/2000 (art. 13), quindi, è stata di affidare agli uffici del Consiglio regionale la determinazione, con cadenza semestrale, del numero di elettori della Regione, sulla base del numero degli elettori risultati iscritti nelle liste elettorali comunicato alla Presidenza del Consiglio regionale dai Comuni della Regione ad ogni revisione semestrale delle liste medesime a norma del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e di fare riferimento, agli effetti della presentazione di richiesta di referendum, all’ultimo calcolo svolto dagli uffici del Consiglio regionale prima della data di pubblicazione della legge di revisione statutaria.
L’elaborazione semestrale di questo dato è risultata per gli uffici dell’Assemblea legislativa un adempimento impegnativo in quanto si è trattato di tenere due volte all’anno i necessari rapporti con tutti i comuni della Regione Emilia-Romagna. E’ peraltro evidente che a tale dispendio di risorse non corrispondono frequenti iniziative di revisione statutaria. A tutt’oggi, in relazione ai tre interventi legislativi statutari successivi alla riforma costituzionale e alla legge regionale n. 29, non è stata avanzata alcuna richiesta di referendum confermativo.
Con il progetto di legge si intende, pertanto, perseguire un obiettivo di semplificazione e maggiore economicità, alleggerendo le 348 amministrazioni comunali dell’onere della trasmissione semestrale alla Presidenza del Consiglio regionale. Il progetto di legge, infatti, sostituisce l’art. 13 della legge 29/2000, prevedendo che il cinquantesimo degli elettori, necessario per l’iniziativa referendaria in parola, sia determinato in relazione al numero degli elettori quale accertato nell’ultima revisione delle liste elettorali per l’elezione dell’Assemblea regionale in carica. Si tratta di una scelta legislativa già adottata da altre Regioni (Veneto, Lombardia, Toscana, Marche, Campania, Liguria, Molise, Abruzzo).
Il dato in parola può essere agevolmente recuperato nella sezione “Archivio storico delle elezioni” del sito del Ministero dell’Interno.
Si è poi colta l’occasione della rivisitazione della L.R n.29 del 2000 per l’aggiornamento dei riferimenti ivi contenuti alla Commissione per i procedimenti referendari e di iniziativa popolare con la Consulta di garanzia statutaria prevista dall’articolo 69 dello Statuto regionale.