n.1 del 02.01.2014 periodico (Parte Seconda)

Sesto aggiornamento dell'elenco ditte acquirenti di latte bovino attive al 1° aprile 2013 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 69 del 21 marzo 2013: cancellazione della ditta "La Fenice Società Agricola Cooperativa"

IL RESPONSABILE

Richiamati:

- il Reg. CE del Consiglio 1234/2007 e il Reg. CE della Commissione 595/2004, relativi al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

- il Decreto Legge 28 marzo 2003 n. 49, convertito con modificazioni dalla Legge 30 maggio 2003 n. 119 recante “Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari”;

- il Decreto Ministeriale 31 luglio 2003 recante “Modalità di attuazione della Legge 30 maggio 2003 n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari”;

- il Decreto Ministeriale 5 luglio 2007 recante “Modifiche al decreto 31 luglio 2003, recante modalità di attuazione della Legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari”;

Considerato che:

- l’art. 23 del Reg. CE 595/2004 prevede che ogni ditta acquirente di latte bovino che operi nel territorio di uno Stato membro debba essere riconosciuta dal medesimo Stato;

- l’art. 4 della Legge 119/2003 dispone che le Regioni e le Province Autonome istituiscano un apposito Albo delle ditte acquirenti pubblicando ogni anno, prima dell’inizio della campagna di commercializzazione, l’elenco degli acquirenti attivi;

Preso atto altresì che i commi 3 e 4 dell’art. 4 della Legge n. 119/2003 prevedono che:

- la revoca del riconoscimento ha effetto a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla data di notifica del provvedimento;

- i quantitativi di latte eventualmente ritirati dopo la decorrenza della revoca e fino al termine del periodo di commercializzazione in corso sono assoggettati a prelievo supplementare a carico dell’acquirente, qualora lo stesso non abbia provveduto a darne opportuna comunicazione ai propri conferenti;

- l’acquirente che opera in assenza del riconoscimento è assoggettato a sanzione amministrativa pari all’importo del prelievo supplementare sull’intero quantitativo di prodotto ritirato in assenza del riconoscimento;

Considerato che con propria determinazione n. 15131 del 18 novembre 2013 è stato revocato il riconoscimento regionale di primo acquirente di latte bovino alla ditta “La Fenice Società Agricola Cooperativa” - codice fiscale e partita IVA 02535470344;

Rilevato che la citata determinazione n. 15131/2013 è stata notificata mediante raccomandata AR alla succitata ditta con nota protocollo n. PG.2013.0291702 del 22 novembre 2013 e ricevuta in data 29 novembre 2013, come da avviso trattenuto agli atti di questo Servizio;

Ritenuto pertanto di provvedere conseguentemente alla cancellazione della ditta acquirente nei termini e con decorrenza prevista dalla normativa più sopra richiamata;

Dato atto che la ditta “La Fenice Società Agricola Cooperativa” ha l’obbligo di rispettare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente fino al termine della campagna 2013/2014;

Richiamata la propria determinazione n. 2520 del 2 marzo 2004 avente ad oggetto "Decreto Legge n. 49 del 28 marzo 2003 convertito dalla Legge n. 119 del 30 maggio 2003. Riconoscimento ditte acquirenti di latte bovino";

Richiamato, inoltre, l’elenco delle ditte acquirenti di latte bovino attive al 1 aprile 2013, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 69 del 21 marzo 2013;

Richiamate le determinazioni di aggiornamento del suddetto elenco n. 4593 del 3 maggio 2013, n. 5590 del 21 maggio 2013, n. 9187 del 26 luglio 2013, n. 12467 del 7 ottobre 2013 e n. 13861 del 30 ottobre 2013;

Richiamate:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416, in data 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modificazioni;

Attestata la regolarità amministrativa;

determina:

1) di disporre, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, la cancellazione della ditta “La Fenice Società Agricola Cooperativa”, codice fiscale e Partita IVA 02535470344 e iscritta al numero progressivo 919, dall’Albo acquirenti di latte bovino della Regione Emilia-Romagna a decorrere dal 13 gennaio 2014;

2) di fare obbligo alla ditta “La Fenice Società Agricola Cooperativa” di rispettare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente fino al termine della campagna 2013/2014;

3) di dare comunicazione della cancellazione della ditta “La Fenice Società Agricola Cooperativa” ad AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - attraverso la registrazione del provvedimento nel Sistema Informatico Agricolo Nazionale (SIAN);

4) di pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna la presente determinazione.

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