n.222 del 12.08.2026 periodico (Parte Seconda)

L.R. 4/2018, art. 11: provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto "Piano di coltivazione e sistemazione finale del polo estrattivo G6 -Enza Sud- stralci funzionali m1 e m2, variante in ampliamento 2025" localizzato nei comuni di Montechiarugolo (PR) e San Polo d’Enza (RE) proposto dalla Società Emiliana Conglomerati S.p.A.

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
(omissis)

ATTESTATO che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, e di interessi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 18 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “Piano di coltivazione e sistemazione finale del Polo estrattivo G6 - Enza sud- Stralci funzionali M1 e M2, Variante in ampliamento 2025” proposto dalla Società Emiliana Conglomerati S.p.A., per le valutazioni espresse in narrativa, nel rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate:

1. come previsto dall’art. 20 delle NTA del PAE vigente del Comune di Montechiarugolo, la lettura delle quote piezometriche dovrà essere effettuata almeno mensilmente; per le determinazioni analitiche, relative al monitoraggio delle acque sotterranee si confermano le integrazioni richieste in sede di VIA (condizione ambientale n.1 D.G.R. Num. 1325/2022): pH, Conduttività a 20° C, residuo fisso a 180°, Arsenico, Cadmio, Cromo, Rame, Zinco, Nichel, Piombo, Cloruri, Solfati, Nitrati, Idrocarburi totali. Una campagna di analisi dovrà essere effettuata prima dell'inizio della coltivazione della cava M2.  I risultati dei monitoraggi dovranno essere inviati annualmente ad Arpae Parma e Reggio Emilia entro il 31 dicembre;

2. tenuto conto delle valutazioni effettuate sul saldo emissivo, le piantumazioni previste dal progetto dovranno essere avviate, ove tecnicamente possibile, negli ambiti non interessati dalle attività di scavo al fine di anticipare l’efficacia delle misure di compensazione e ridurre il tempo complessivo necessario al raggiungimento del saldo emissivo; in sede di autorizzazione dovrà essere presentata una relazione che specifichi aree e tempistiche di piantumazione, inviandola contestualmente ad Arpae Parma e alla Regione Emilia-Romagna;

3. la coltivazione dovrà avvenire per lotti successivi; l’apertura e la coltivazione di un nuovo lotto dovranno essere subordinati alla contestuale realizzazione degli interventi di ripristino ambientale del lotto precedentemente esaurito, al fine di favorire l’attecchimento della vegetazione e la progressiva funzione di assorbimento e compensazione delle emissioni prodotte dall’attività estrattiva; prima dell’avvio di un nuovo lotto dovrà essere comunicato ad Arpae Parma e alla Regione Emilia-Romagna, Area VIAeA, l’avvio della coltivazione inviando idonea documentazione, comprensiva di cronoprogramma, relativa al ripristino ambientale del lotto precedentemente esaurito;

4. la barriera acustica, prevista quale misura di mitigazione delle emissioni sonore prodotte dall’attività estrattiva, dovrà essere realizzata prima dell’avvio della coltivazione dei lotti interessati, in modo da assicurarne l’efficacia già dalla fase iniziale delle lavorazioni; il progetto esecutivo della barriera acustica dovrà essere inviato ad Arpae Parma per le relative valutazioni di competenza;

5. la sistemazione finale dovrà essere realizzata come da specifiche progettuali presentate, secondo lo scenario effettivamente realizzato (coltivazione o esclusione dalla coltivazione del lotto 5), la cui individuazione dovrà essere tempestivamente comunicata ad Arpae Parma e alla Regione Emilia-Romagna, Area VIAeA;

b) di dare atto che la verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera a) spetta per quanto di competenza a:

1. Arpae Parma

2. Regione Emilia-Romagna, Area VIAeA

3. Regione Emilia-Romagna, Area VIAeA

4. Arpae Parma

5. Regione Emilia-Romagna, Area VIAeA

c) di dare atto che dovrà essere trasmessa la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA alla Regione Emilia-Romagna – Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni e agli Enti individuati al precedente punto b) per la relativa verifica ai sensi dell’art. 28, comma 3, del d. lgs. 152/2006. Si specifica che è disponibile apposita modulistica per agevolare l’invio della documentazione. L’Ente preposto alla verifica dovrà trasmetterne l’esito alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, ai fini della pubblicazione nella banca dati delle valutazioni ambientali;

d) di dare atto che la non ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sarà soggetta a diffida e ad eventuale sanzione, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 152/2006;

e) di dare atto che il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare e nelle successive integrazioni;

f) dovrà essere trasmessa alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, entro sessanta (60) giorni dalla data di fine lavori, la certificazione di regolare esecuzione delle opere, ai sensi dell’art. 28, comma 7-bis, del d.lgs. 152/06, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte;

g) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;

h) di trasmettere copia della presente determinazione a: Società Emiliana Conglomerati S.p.A., Comune di Montechiarugolo (PR), Comune di San Polo d’Enza (RE), Provincia di Parma, Provincia di Reggio Emilia, ARPAE Parma, ARPAE Reggio Emilia, Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Ufficio territoriale Sicurezza territoriale bacini idrografici Enza-Crostolo-Tresinaro;

i) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, nella banca dati delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/ricerca/dettaglio/6879;

j) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;

k) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

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