n.237 del 17.07.2024 periodico (Parte Seconda)

Approvazione indicazioni operative per il funzionamento dei Centri LDV (Liberiamoci Dalla Violenza) delle AUSL regionali. Introduzione delle nuove prestazioni per gli autori di violenze ex articolo 6 della Legge 69/2019, e relative tariffe

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMANGNA

   Visti:

- la Legge 26 luglio 1975, n. 354 “Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”, in particolare l’art. 13-bis, comma 1-bis, in cui è previsto che le persone condannate per i delitti di cui agli artt. 572, 583-quinquies, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis c.p. possono essere ammesse a seguire percorsi di reinserimento nella società e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, organizzati previo accordo tra i suddetti enti o associazioni e gli istituti penitenziari;

- la Legge 29 luglio 1975, n. 405 “Istituzione dei consultori familiari.”;

- il D.M. del 24 aprile 2000 “Adozione del progetto obiettivo materno-infantile relativo al “Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000”, il quale stabilisce che l’ampia tematica correlata alla violenza, agli abusi e maltrattamenti sulle donne deve trovare risposta per il primo livello nel Consultorio familiare in quanto servizio di base fortemente orientato alla prevenzione, informazione ed educazione sanitaria;

- la “Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”, sottoscritta ad Istanbul l’11 maggio 2011 e ratificata dall’Italia con la Legge 27 giugno 2013, n. 77, la quale sancisce che la violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, e, all’art. 16, prescrive di istituire o sostenere programmi rivolti agli autori di atti di violenza domestica, per incoraggiare questi ultimi ad adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, al fine di prevenire nuove violenze e modificare i modelli comportamentali violenti;

- il Decreto-Legge 14 agosto 2013, n. 93, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province", convertito con modificazioni con legge 15 ottobre 2013 n. 119, il quale all’art. 5:

  • comma 1, prevede che il Ministro delegato per le pari opportunità, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza Unificata, elabori, con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza, e adotti un Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (di seguito anche “Piano strategico”);
  • comma 2, lett. g), inserisce tra le finalità del predetto Piano strategico quella di promuovere lo sviluppo e l'attivazione, in tutto il territorio nazionale, di azioni, basate su metodologie consolidate e coerenti con linee guida appositamente predisposte, di recupero e di accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive, per favorirne il recupero e di limitare i casi di recidiva;

- il D.P.C.M. n. 1861 del 7 luglio 2015, che ha adottato il “Piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere”;

- il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-23 del 17 novembre 2021, pubblicato dal Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il quale:

- all’Asse Prevenzione - Priorità 1.5 “Rafforzare la prevenzione terziaria della recidiva per uomini autori di violenza e di reati relativi alla violenza contro le donne” prevede un approccio globale per la prevenzione che includa “i Programmi per il recupero degli uomini maltrattanti”;

- all’Asse Perseguire e Punire - Priorità 3.4 “Definire Linee guida per l’analisi ed il monitoraggio qualitativo e quantitativo degli interventi svolti nell’ambito dei programmi per uomini maltrattanti” prevede, tra le altre, che i Programmi per uomini maltrattanti siano realizzati non strumentalmente ai fini della riduzione della pena, ma indipendentemente dalla pena da scontare, autenticamente motivati, assicurando in tal modo sia la punizione dei soggetti violenti, sia la possibilità, da parte di questi, di accedere a percorsi di cambiamento e di riduzione del rischio, che siano a beneficio delle possibili vittime, della comunità, del soggetto stesso che ne usufruisce;

- il Decreto 23 maggio 2022, n. 77, “Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale”, il quale, all’Allegato 2 “Ricognizione standard”, parte “Servizi per la salute dei minori, delle donne, delle coppie e delle famiglie”, riporta che il Consultorio Familiare e l’attività rivolta ai minori, ove presenti, rappresentano la struttura aziendale a libero accesso e gratuita e sono deputati alla protezione, prevenzione, promozione della salute, consulenza e cura rivolte alla donna in tutto il suo ciclo di vita (comprese quelle in gravidanza), minori, famiglie all’interno del contesto comunitario di riferimento;

- l’Intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sui requisiti minimi dei centri per uomini autori di violenza domestica e di genere” del 14 settembre 2022, con cui sono stati definiti i requisiti minimi dei centri per uomini autori di violenza ai fini della ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità 2021-2022, come incrementate dall’art. 26 -bis del citato decreto-legge n. 104 del 2020, e dall’art. 1, commi 661 e 669, della legge n. 234 del 2021 con lo scopo di garantire criteri omogenei a livello nazionale;

- la propria delibera n. 1659 del 2 ottobre 2023 “Istituzione dell’Elenco regionale dei Centri per Uomini autori di violenza (C.U.A.V.), in attuazione del Piano regionale contro la violenza di genere approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 54/2021”, che:

  • al punto 1 del dispositivo, come previsto dell’art. 10 comma 1 della sopra citata Intesa, istituisce l’Elenco regionale dei Centri per Uomini autori di violenza domestica e di genere (C.U.A.V.) la cui iscrizione, come da punto 5 del dispositivo in questione, è condizione necessaria per accedere in maniera diretta o indiretta all’assegnazione dei finanziamenti statali dedicati alla violenza di genere;
  • al punto 4 del dispositivo approva i “Requisiti per l’iscrizione all’Elenco Regionale dei Centri per uomini autori di violenza domestica e di genere (C.U.A.V.)”, previsti all’Allegato A, parte integrante della delibera stessa;

- la propria delibera n. 1699 del 9 ottobre 2023 “Definizione dei criteri di riparto delle risorse del D.P.C.M. 26 settembre 2022, destinate ai centri per uomini autori di violenza domestica e di genere pubblici e privati” che:

  • al punto 1 del dispositivo, ripartisce la somma complessiva di euro 606.085,00 in due quote pari rispettivamente ad euro 303.042,50 da destinare al sostegno dei Centri pubblici per uomini autori di violenza ed euro 303.042,50 da destinare al sostegno dei Centri privati per uomini autori di violenza;
  • al punto 5 del dispositivo, dà atto che i C.U.A.V. pubblici e privati finanziati saranno tenuti a provvedere all’iscrizione all’Elenco regionale, di cui alla DGR n. 1659/2023 sopra citata, entro il 13 marzo 2024 in conformità con quanto previsto dall’art. 12 dell’Intesa 14 settembre 2022, pena la revoca del finanziamento;

   Richiamate:

- l’Intesa, ai sensi dell’art.8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n.131 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di modifica dell’Intesa Rep. atti n.184/CSR del14 settembre 2022, relativa ai requisiti minimi dei Centri per uomini autori di violenza domestica e di genere del 25 gennaio 2024 Rep. Atti n.9/CSR del 25 gennaio 2024 che modifica la precedente Intesa del 14 settembre 2022 all’art. 12 stabilendo di prorogare i termini ivi previsti, che fissavano un periodo transitorio di diciotto mesi per l’adeguamento ai requisiti stabiliti, di ulteriori diciotto mesi;

- la propria delibera n. 563 del 4 aprile 2024 “Recepimento Intesa Conferenza unificata sui requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio (Rep.Atti n.15/CU DEL 25/01/2024), e Intesa Stato Regioni sui requisiti minimi dei centri per uomini autori di violenza di genere (Rep. Atti N.9/CSR DEL 25/01/2024), e modifica della DGR n.1699/23 e della determinazione dirigenziale n. 27355/23”;

   Richiamate altresì:

- la L.R. 27 giugno 2014, n. 6 “Legge-quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere”, che dedica il Titolo V “Indirizzi di prevenzione alla violenza di genere” alla prevenzione della violenza contro le donne e attua i principi della Convenzione di Istanbul nell’ordinamento e nel contesto del territorio regionale e, in particolare all’art. 20, per favorire il raggiungimento dell'uguaglianza tra i sessi in chiave di prevenzione contro la violenza sulle donne, individua la Regione quale Ente che sostiene e promuove, anche in collaborazione con le Aziende USL, specifici progetti e servizi sperimentali, dedicati agli uomini maltrattanti, perché attivino nuove modalità relazionali che escludano l'uso della violenza nelle relazioni d'intimità;

- la L.R. 1° agosto 2019, n. 15 “Legge regionale contro le discriminazioni e le violenze determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere”, che, all’art.1, comma 3, prevede che la Regione Emilia-Romagna assicuri l'accesso ai servizi e agli interventi ricompresi nelle materie di competenza regionale senza alcuna discriminazione determinata dall'orientamento sessuale o dall’identità di genere;

- la propria delibera n. 1677 del 18 novembre 2013, che adotta le Linee di indirizzo regionali per l'accoglienza di donne vittime di violenza di genere e che annovera, tra le attività di ricerca dedicate ad una maggior conoscenza della violenza e della sua prevenzione, la ricerca sugli uomini che agiscono con violenza condotta dal prof. Marco Deriu con l’Azienda USL di Modena;

- la delibera dell’Assemblea Legislativa n. 120 del 12 luglio 2017, recante “Piano sociale e sanitario 2017-2019 (Proposta della Giunta regionale in data 15 maggio 2017, n. 643)” che:

1)  richiama i Consultori quali servizi che contribuiscono all’applicazione della L.R. 27 giugno 2014, n. 6 sopra menzionata;

2)  prevede inoltre un potenziamento degli interventi a sostegno della genitorialità, quali investimenti sul futuro, e un investimento sulle attività consultoriali d’equipe in integrazione con i centri per le famiglie, i servizi sociali e il terzo settore;

- la propria delibera n. 1423 del 2 ottobre 2017 “Attuazione del Piano Sociale e Sanitario 2017-2019. Approvazione delle schede attuative d'intervento e di indirizzi per l'elaborazione dei Piani di Zona distrettuali per la salute e il benessere sociale”, che, nella Scheda n. 25 “Contrasto alla violenza di genere”, individua, tra le azioni da sviluppare, la prosecuzione e il rafforzamento dei programmi di intervento e trattamento per gli uomini autori di violenza e loro monitoraggio (Centri LDV-Liberiamoci Dalla Violenza);

- la propria delibera n. 1011 del 28 giugno 2021, che ha approvato il “Piano regionale contro la violenza di genere ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 27 giugno 2014, n. 6, adottato con la deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 54 del 13 ottobre 2021, che:

  • riconosce, tra gli obiettivi strategici, in coerenza con la Convenzione di Istanbul e in attuazione dell’art. 20 della L.R. 27 giugno 2014 n. 6, il ruolo del trattamento degli uomini autori di violenza, con particolare riferimento all’attività che si svolge nei centri LDV regionali e alle metodologie ivi utilizzate;
  • individua, tra i soggetti attori della rete regionale di contrasto alla violenza di genere, i centri per il trattamento di uomini autori di violenza;
  • inserisce, tra le azioni di prevenzione della violenza di genere, la formazione continua multidisciplinare e multiprofessionale che coinvolge gli psicologi dei Centri LDV e, tra quelle di protezione, la presa in carico degli uomini finalizzata alla cessazione della violenza;
  • include tra le azioni di protezione dalla violenza di genere il consolidamento della rete pubblica e definisce i requisiti omogenei, al fine dell’istituzione di un elenco regionale dei Centri per il trattamento di autori di comportamenti violenti;

 - la propria delibera n. 1785 del 24 ottobre 2022, recante “Approvazione delle schede attuative del Piano Regionale contro la violenza di genere ai sensi della D.A.L. n. 54 del 13 ottobre 2021”, con cui la Regione ha inserito tra le priorità della scheda n. 13 il consolidamento e lo sviluppo della rete regionale dei Centri LDV delle Aziende USL;

   Richiamate inoltre le proprie delibere:

- n. 289 dell’8 febbraio 2010, che ha approvato il "Programma sperimentale per il trattamento della violenza di genere e intrafamiliare finalizzate alla realizzazione e al sostegno del Centro “LDV-Liberiamoci dalla violenza”, prevedendo, tra gli altri, percorsi trattamentali rivolti a uomini autori o sospetti autori di violenza, e ha assegnato le risorse per la sua realizzazione all’AUSL di Modena;

- n. 1370 del 23 luglio 2014, la quale assegna risorse per la prosecuzione delle attività del Centro LDV dell'Azienda USL di Modena e l'avvio del progetto "Liberiamoci dalla violenza" dell'Azienda USL di Parma;

- n. 830 del 12 giugno 2017, concernente “Linee di programmazione e di finanziamento delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario regionale per l’anno 2017”, che all’allegato B, punto 2.9.1 “Contrasto alla violenza”, prevede la diffusione del programma sperimentale per il trattamento degli autori di violenza attraverso l’istituzione e l’avvio di nuovi Centri LDV presso le Aziende USL di Bologna e della Romagna;

- n. 753 del 24 maggio 2021, concernente “Programma dei progetti per l'innovazione e la realizzazione delle politiche sanitarie e degli obiettivi del Piano Sociale e Sanitario Regionale del Servizio assistenza territoriale - primo provvedimento generale - area cure primarie – anno 2021”, che inserisce, tra i progetti e le attività da assegnare ad Aziende sanitarie regionali, la “creazione di "Centri Liberiamoci dalla Violenza" presso le Aziende USL di Piacenza, di Reggio Emilia e di Ferrara”;

    Dato atto che:

− la L.R. 14 agosto 1989, n. 27 “Norme concernenti la realizzazione di politiche di sostegno alle scelte di procreazione ed agli impegni di cura verso i figli”, all’art. 13 “Interventi per problemi relazionali di coppia e di famiglia”, comma 2, lett. a), specifica che le Unità sanitarie locali, nell'ambito delle attività dei consultori familiari, prevedano la qualificazione e lo sviluppo degli interventi professionali di consulenza e sostegno, in particolare per difficoltà relazionali nei rapporti di coppia e di famiglia, anche con riferimento ai problemi di maltrattamento e violenza;

− la propria delibera n. 221 del 6 marzo 2015 “Requisiti specifici per l’accreditamento del Dipartimento di Cure Primarie” che, nell’allegato 1 (parte integrante e sostanziale del provvedimento in questione), individua il percorso per le donne vittime di violenza tra i percorsi assistenziali integrati distrettuali e/o sovradistrettuali a cui i Consultori familiari sono tenuti a sviluppare/partecipare;

- il D.P.C.M. del 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” all’art. 24, comma 1, lett. r), recante “Assistenza sociosanitaria ai minori, alle donne, alle coppie e alle famiglie”, conferma che “il Servizio Sanitario Nazionale garantisce alle donne, ai minori, alle coppie e alle famiglie, le prestazioni, anche domiciliari, mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, ostetriche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative, mediante l’impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, necessarie ed appropriate in diversi ambiti di attività tra cui la prevenzione, individuazione precoce e assistenza nei casi di violenza di genere e sessuale;

   Considerato che:

‒ il fenomeno della violenza contro le donne costituisce un problema di salute e di benessere di carattere pubblico, che nella sua natura intrafamiliare coinvolge un significativo numero di persone di minore età e che la Regione Emilia-Romagna promuove e agisce, nei propri ambiti di competenza, attività e azioni per il contrasto alla violenza di genere;

‒ al fine di prevenire forme di violenza di genere, la Regione Emilia-Romagna ha avviato sin dal 2010 percorsi trattamentali per gli uomini autori o sospetti autori di violenza nelle relazioni di intimità;

‒ in aggiunta alle azioni preventive indicate all’alinea precedente, la disciplina nazionale sopra richiamata ha previsto la possibilità per gli uomini autori di delitti legati alla violenza di genere, in particolare quelli previsti dall’art. 13 bis, comma 1 bis, Legge 26 luglio 1975, n. 354, di accedere a percorsi di reinserimento nella società e di recupero;

‒ come esplicitato dal Decreto 23 maggio 2022, n. 77 già menzionato, le sedi consultoriali costituiscono un importante punto di riferimento per la salute sessuale, riproduttiva e psicorelazionale della popolazione nell’ambito della rete delle cure primarie, e rappresentano spesso il presidio di accesso prevalente al servizio sanitario per alcune fasce, con riferimento in particolare alla popolazione in età fertile e straniera;

‒ la collocazione dei Centri LDV all’interno dei consultori è coerente con il ruolo che questi ultimi hanno nello sviluppo/partecipazione di percorsi assistenziali (PDTA), distrettuali e/o sovra distrettuali di pertinenza;

‒ la Regione Emilia-Romagna intende rafforzare il sistema di prevenzione della violenza domestica e di genere, nonché i percorsi di reinserimento nella società e di recupero degli uomini autori di violenza di genere, fornendo indicazioni operative alle Aziende USL per i Centri LDV-Liberiamoci dalla Violenza per l’accompagnamento al cambiamento degli uomini autori di violenza nelle relazioni di intimità, così come riportate nel documento allegato al presente provvedimento, sua parte integrante e sostanziale;

    Richiamata:

- la L. 19 luglio 2019, n. 69 “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere” che all’art. 6, comma 1, prevede che “ nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli…(omissis)… la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati” e che, al comma 2 del medesimo articolo, “gli oneri derivanti dalla partecipazione ai corsi di recupero di cui all’art. 165 del codice penale, come modificato dal citato comma 1, sono a carico del condannato”;

    Considerato che:

- la Regione Emilia-Romagna garantisce, nelle Aziende sanitarie, il percorso trattamentale per autori o presunti autori di violenza nelle relazioni di intimità che richiedono spontaneamente il trattamento al di fuori dell’ambito “codice rosso”, cioè fuori dalle ipotesi previste dalla L. 19 luglio 2019, n.69, e offre loro gratuitamente l’accesso al percorso stesso, così come è garantito il percorso per autori di violenza ex art. 6, L. 69/2019;

- occorre rendere omogenei, in tutti i Centri LDV aziendali i percorsi di accesso e di trattamento degli autori di violenza nelle relazioni di intimità, sia ad accesso volontario sia ex art. 6, L. 69/2019, per garantire gli stessi standard operativi per tutti i potenziali utenti;

- le Indicazioni operative, che si approvano con il presente atto, costituiscono il modello comune di accesso e di percorso trattamentale per autori di violenza nelle relazioni di intimità dei Centri LDV, che sintetizza le migliori prassi fin qui applicate nelle sedi pubbliche regionali, conservando la coerenza con il modello teorico e di intervento di “Alternative to Violence”, applicato in Emilia-Romagna nei centri LDV fin dal 2011;

- per quanto non espressamente disposto dalle presenti Indicazioni operative si rinvia alle disposizioni di cui all’Allegato A della delibera n. 1659 del 02/10/2023 già menzionata;

- si provvederà ad aggiornare le presenti Indicazioni operative di cui allegato 1, qualora ciò si rendesse necessario in esito ai lavori del tavolo tecnico di cui all’Intesa trasmessa con DAR 0001434 P-4.37.2.3 del 26/01/2024;

   Considerato opportuno procedere all’individuazione delle tariffe da applicare, da parte delle Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna a carico del condannato, in ottemperanza a quanto previsto ex art. 6, comma 2, della L. 19 luglio 2019, n. 69 sopra menzionata, per le seguenti prestazioni erogate dalle medesime strutture pubbliche della regione:

a) colloquio psicologico clinico: 50,00 euro, comprende i colloqui di valutazione propedeutici all’avvio del percorso di trattamento e quelli di follow up;

b) certificazione e relazione breve di trattamento: 28,00 euro, comprende le certificazioni intermedie e finali;

c)  psicoterapia individuale (per seduta): 50,00 euro

d)  psicoterapia di gruppo (per seduta/per partecipante, n. max 10 partecipanti): 25 euro

   Richiamati:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche;

   Richiamate altresì le proprie delibere:

- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna” e le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

- n. 325 del 07 marzo 2022 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;

- n. 426 del 31 marzo 2022 “Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai direttori generali e ai direttori di agenzia”;

- n. 2077 del 27 novembre 2023 “Nomina del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza”;

- n. 2317 del 22 dicembre 2023, recante “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2024”;

- n. 2319 del 22 dicembre 2023, recante “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2024”;

- n. 157 del 29 gennaio 2024 “Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2024-2026. Approvazione”

-  n. 987 del 4 giugno 2024 ad oggetto “Proroga degli incarichi dei direttori generali e commissari straordinari delle aziende sanitarie e delle aziende ospedaliere”;

   Richiamate, infine, le determinazioni dirigenziali:

- n. 2335 del 09 febbraio 2022, recante “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33/2013. Anno 2022”;

- n. 6229 del 31 marzo 2022 recante “Riorganizzazione della Direzione Generale Cura della Persona, salute e welfare. Istituzione Aree di Lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali”;

-  n.6248 del 1° aprile 2022 ad oggetto “Conferimento di incarico dirigenziale”;

- n. 27212 del 28 dicembre 2023, ad oggetto “Proroga incarico dirigenziale nell'ambito della Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare”;

- n. 7162 del 15 aprile 2022, avente ad oggetto “Ridefinizione dell'assetto delle Aree di lavoro dirigenziali della Direzione Generale Cura della persona ed approvazione di alcune declaratorie”;

- n.14385 del 29 giugno 2023 “Modifica dell'assetto delle Aree della Direzione Generale cura della persona salute e welfare. Conferimento incarico”;

- n.27228 del 29 dicembre 2023 “Proroga incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare”;

   Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

   Dato atto dei pareri allegati;

   Su proposta congiunta degli Assessori alle “Politiche per la Salute” e alla “Programmazione territoriale, Edilizia, Politiche abitative, Parchi e forestazione, Pari opportunità, Cooperazione internazionale allo sviluppo”;

A voti unanimi e palesi
delibera

per le ragioni espresse nelle premesse del presente atto che qui si intendono integralmente richiamate,

1. di approvare il documento “Indicazioni operative alle Aziende USL per i Centri LDV-Liberiamoci dalla Violenza per l’accompagnamento al cambiamento degli uomini autori di violenza nelle relazioni di intimità”, che disciplina i Centri Liberiamoci dalla Violenza afferenti alle Aziende USL della Regione Emilia-Romagna e le relative modalità di funzionamento, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di stabilire che le Indicazioni, di cui al punto 1 che precede, decorrono dal 1° agosto 2024 e che potranno essere successivamente aggiornate, come già precisato in premessa;

3. di definire, con riferimento all’art. 6, comma 2, della L. 19 luglio 2019, n.69, le prestazioni, offerte per il percorso di recupero, dai Centri LDV-Liberiamoci dalla Violenza delle Aziende USL della Regione Emilia-Romagna, come segue:

a)  colloquio psicologico clinico;

b)  certificazione e relazione breve di trattamento;

c)  psicoterapia individuale;

d)  psicoterapia di gruppo;

4.  di determinare le tariffe, relative alle prestazioni di cui al punto 3. che precede, come segue:

a) colloquio psicologico clinico: 50,00 euro, comprende i colloqui di valutazione propedeutici all’avvio del percorso di trattamento e quelli di follow up;

b) certificazione e relazione breve di trattamento: 28,00 euro, comprende le certificazioni intermedie e finali;

c)  psicoterapia individuale (per seduta): 50,00 euro

d)  psicoterapia di gruppo (per seduta/per partecipante, n. max 10 partecipanti): 25 euro

5. di stabile che tali tariffe si applicano a decorrere dal 1° settembre 2024;

6. di dare mandato al Settore Assistenza territoriale di comunicare con la massima tempestività il presente provvedimento alle Aziende USL del Servizio Sanitario Regionale affinché possano avviare le azioni di propria competenza per la più ampia attuazione del presente provvedimento;

7. che si provvederà alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., secondo quanto previsto dal PIAO 2024-2026 nonché dalla Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal su citato Decreto legislativo;

8. di stabilire che il presente atto sia pubblicato sul BURERT. 

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