n.182 del 14.07.2026 (Parte Seconda)

Designazione della Consigliera di parità regionale supplente

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA 

Visti: 

- il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246) e, in particolare, l’art. 12, comma 3, ai sensi del quale “Le consigliere e i consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, effettivi e supplenti, sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su designazione delle regioni, delle città metropolitane e degli enti di area vasta, sulla base dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 1, e previo espletamento di una procedura di valutazione comparativa”; 

- la legge regionale 27 giugno 2014, n. 6 (Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere) e, in particolare, l’art. 32 bis, comma 5, ai sensi del quale “L'Assemblea legislativa procede alla designazione, di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo n. 198 del 2006, di una Consigliera o di un Consigliere di parità effettiva/o e di una Consigliera o di un Consigliere di parità supplente, su proposta della Commissione assembleare per la parità e i diritti delle persone, previo espletamento, da parte del competente Servizio dell'Assemblea legislativa, di una procedura di valutazione comparativa sulla base di un avviso pubblico”; 

Preso atto: 

- della determinazione del Direttore generale n. 427 del 24 maggio 2024, con la quale veniva costituito il nucleo di valutazione per l'esame delle proposte di candidatura per la designazione della/del consigliera/e di parità regionale effettiva/o e della/del consigliera/e di parità regionale supplente; 

- della procedura di valutazione comparativa delle candidature espletata da suddetto Nucleo di valutazione, i cui esiti sono riportati nella nota Prot. PG/2024/15458 del 10 giugno 2024; 

- che, in particolare, il suddetto Nucleo di valutazione ha dapprima formulato per ciascuna candidatura ritenuta ammissibile una valutazione globale, ed infine ha effettuato un giudizio comparativo conclusivo tra le cinque candidature ritenute ammissibili, addivenendo alla formulazione di una graduatoria, denominata, nella citata nota Prot. PG/2024/15458 del 10 giugno 2024, “Tabella conclusiva di comparazione valutativa delle cinque candidature”, con ciò soddisfacendo il requisito della “valutazione comparativa richiesta dalla normativa statale e regionale di riferimento, oltre che dalla lex specialis” così come evidenziato dalla sentenza del T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, n. 259/2024; 

Richiamati: 

- il parere licenziato in data 10 aprile 2025, giusta nota prot. 10472, con cui la Commissione “Per la parità e per i diritti delle persone e Cultura”, dopo aver fatto propria la soprarichiamata procedura di valutazione comparativa espletata dal Nucleo di valutazione, proponeva all’Assemblea legislativa la designazione della dott.ssa Carmelina Angela Fierro quale Consigliera di parità regionale effettiva e della sig.ra Sonia Alvisi quale Consigliera di parità regionale supplente; 

- la delibera assembleare n. 16 del 15 aprile 2025, con cui l’Assemblea legislativa, attenendosi alle risultanze espresse nel parere licenziato dalla Commissione “Per la parità e per i diritti delle persone e Cultura”, designava, quale Consigliera di parità regionale effettiva, la dott.ssa Carmelina Angela Fierro e, quale Consigliera di parità regionale supplente, la sig.ra Sonia Alvisi; 

Preso atto del decreto ministeriale n. 44 del 2 aprile 2026, con cui il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali ha nominato la dott.ssa Angela Fierro quale Consigliera di parità effettiva della Regione Emilia-Romagna, al contempo rilevando che “la sig.ra Sonia Alvisi ha svolto l’incarico di consigliera di parità presso la Regione Emilia-Romagna per la durata massima consentita dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 198/2006 e, di conseguenza, non può ulteriormente essere nominata”, pertanto restando “in attesa della nuova designazione della/del supplente”; 

Considerato inoltre che, nella sentenza soprarichiamata, il Giudice amministrativo rilevava che la designazione delle Consigliere di parità non ha natura fiduciaria e, pertanto, tale designazione è svincolata dal criterio dell’”intuitu personae”, per cui questa Assemblea si attiene alle risultanze espresse nel parere licenziato dalla Commissione competente la quale ha ricevuto, a sua volta, la valutazione comparativa dal Nucleo di valutazione; 

Richiamato il parere licenziato in data 2 luglio 2026, giusta nota prot. PG/2026/22938, con cui la Commissione “Per la parità e per i diritti delle persone e Cultura”, sulla base degli esiti della procedura di valutazione comparativa espletata dal Nucleo di valutazione, ha proposto all’Assemblea legislativa la designazione della dott.ssa Carla Castellucci quale Consigliera di parità regionale supplente; 

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla designazione della Consigliera di parità regionale supplente; 

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti, 

delibera 

-    di designare, quale Consigliera di parità regionale supplente, la dott.ssa Carla Castellucci; 

-    di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

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