n.300 del 12.10.2022 periodico (Parte Seconda)

COVID-19. Rettifica decreto del Presidente n. 124/2021 - C.U.P. G69J21006150002

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI SOGGETTO ATTUATORE

Visti:

- il D. Lgs. n. 112/1998, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e ss.mm.ii.;

- il D. Lgs. n. 1/2018, recante “Codice della protezione civile”;

- la legge regionale n. 19/1994, recante “Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;

- la legge regionale n. 29/2004, recante “Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale”;

- la legge regionale n. 1/2005 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile”;

- la legge regionale n. 13/2015, recante “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” e ss.mm.ii.;

Richiamati:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato da ultimo al 31 marzo 2022 con decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11;

- il Decreto-legge n. 34/2020, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni nella Legge 17 luglio 2020, n. 77 ed in particolare l’articolo 2, che prevede l’adozione da parte delle Regioni e delle Province autonome di piani di riorganizzazione delle reti ospedaliere, diretti a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19 in corso, attraverso l’incremento delle terapie intensive e sub intensive, al fine di assicurare risposte strutturali all’aumento della domanda di assistenza determinata dalla situazione epidemiologica;

- l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, con la quale, tra le altre, si è disposto che il Capo del Dipartimento della Protezione Civile debba assicurare il coordinamento degli interventi necessari per fronteggiare l’emergenza anche avvalendosi dei soggetti attuatori;

- il Decreto n. 576/2020 del 23 febbraio del Capo Dipartimento della protezione civile, così come integrato con successivo provvedimento del 19 maggio 2020, prot. n. 1927, che, all’art. 1, nomina il Presidente della Regione Emilia-Romagna quale Soggetto attuatore per il coordinamento delle attività da porre in essere dalle strutture regionali competenti nei settori della Protezione Civile e della Sanità, nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

- l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 639 del 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, con la quale, tra le altre, si è disposta l’apertura di apposite contabilità speciali intestate ai Soggetti attuatori nominati con Decreto del Capo del Dipartimento di protezione civile, di cui si avvale il Dipartimento medesimo ai sensi dell’art. 1, comma 1, della citata ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020;

- i provvedimenti, nazionali e regionali, con i quali si è provveduto a dettare disposizioni necessarie a contenere e gestire la pandemia da COVID-19;

Richiamato altresì il Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”, convertito con modificazioni dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, che:

- non ha ulteriormente prorogato la durata dello stato di emergenza previsto dal D.L. n. 221/2021 sopracitato, che quindi è terminato al 31 marzo 2022;

- ha previsto di preservare fino al 31 dicembre 2022 la capacità operativa delle strutture coinvolte nell’emergenza, al fine del progressivo rientro nell’ordinario;

Richiamati:

- l’art. 11, comma 2-bis, della legge n. 3/2003, così come modificato dall’art. 41, comma 1, del decreto-legge 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 120/2020;

- la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 63 del 26/11/2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, serie generale, 8 aprile 2021, n. 84;

Considerato che:

- con proprio decreto n. 124 del 27 luglio 2021, avente ad oggetto “COVID-19. Assegnazione di liberalità in denaro all'Azienda USL della Romagna per l'acquisizione di tecnologie e attrezzature per il laboratorio di microbiologia, nell'ambito delle azioni di contrasto all'emergenza”, con il quale:

  • si era proceduto al superamento del decreto del Presidente n. 106/2021, recante “Covid-19. Assegnazione di liberalità in denaro all’Azienda USL della Romagna per l’acquisizione di tecnologie e attrezzature per il laboratorio di microbiologia, nell’ambito delle azioni di contrasto all’emergenza", richiamando il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) di riferimento, non riportato per mero errore materiale, corrispondente a J69J21006150002, e confermando i presupposti logico – motivazionali alla base del predetto decreto, nonché ogni eventuale e conseguente effetto;
  • si era confermata l’assegnazione prevista dal decreto del Presidente n. 106/2021 sopracitato, della somma massima complessiva di euro 284.700,00 (duecentottantaquattromila settecento/00), per l’acquisizione delle tecnologie e delle attrezzature, ricomprese nella tabella ad esso allegata, e la conseguente liquidazione secondo le modalità previste dal Disciplinare di rendicontazione ivi allegato;

Considerato che:- il C.U.P. J69J21006150002, richiamato nel decreto n. 124/2021, non risulta essere quello attribuito all’Azienda USL della Romagna in relazione alle risorse assegnate con il citato provvedimento e che il numero corretto è G69J21006150002;

- che tale erronea indicazione è da attribuirsi ad un mero errore materiale nella sua trasmissione;

Ritenuto, pertanto, necessario:

- procedere alla rettifica, a fronte di un mero errore materiale, del proprio decreto n. 124/2021 sopracitato sostituendo il C.U.P. J69J21006150002, richiamato nel dispositivo, con il corretto C.U.P. G69J21006150002;

- fatto salvo quanto indicato nel punto precedente, confermare il proprio decreto n. 124/2021 in ogni sua ulteriore parte;

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 111 del 31 gennaio 2022, recante “Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021”;

Dato atto dei pareri allegati;

decreta:

in virtù di tutto quanto esposto in premessa e qui integralmente richiamato,

1. di rettificare il proprio decreto n. 124 del 27 luglio 2021 “COVID-19. Assegnazione di liberalità in denaro all'Azienda USL della Romagna per l'acquisizione di tecnologie e attrezzature per il laboratorio di microbiologia, nell'ambito delle azioni di contrasto all'emergenza”, sostituendo il C.U.P. J69J21006150002, richiamato nel dispositivo, con il corretto C.U.P. G69J21006150002;

2. fatto salvo quanto previsto al precedente punto 1., di confermare il proprio decreto n. 124/2021 sopracitato in ogni sua ulteriore parte;

3. di trasmettere il presente atto:

- all’Azienda USL Romagna;

- al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile;

4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito istituzionale della Giunta della Regione Emilia-Romagna;

5. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale della Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell’articolo 42 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., e nella sottosezione di 1° livello “Altri contenuti” – “Dati ulteriori” - in applicazione della normativa di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., art 7-bis, comma 3, così come previsto dalla determinazione dirigenziale n. 2335/2022.

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