n.72 del 07.03.2014 (Parte Seconda)
Integrazione e modifica ordinanza n. 13 del 24 febbraio 2014, che disciplina la riparazione, con rafforzamento locale, o il ripristino, con miglioramento sismico, degli edifici religiosi (chiese). Approvazione elenco delle chiese ammesse a finanziamento, come descritto nell’allegato “A”
IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;
Visto l’art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante “Norme in materia di protezione civile”;
Visto il decreto del Presidente del Consigli dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall’art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;
Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d’emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico;
Visto il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1/8/2012, pubblicata sulla G.U. n. 180 del 03/08/2012, recante “interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”;
Visto l’articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge n° 134 del 7/08/2012, pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11/08/2012, “misure urgenti per la crescita del paese”;
Visto il comma 1 dell’articolo 4 del Decreto legge n° 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 01/08/2012, il quale dispone che i Presidenti di Regione stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici;
Visto il comma 15 bis dell’art. 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge n° 134 del 7/08/2012, pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11/08/2012, “misure urgenti per la crescita del paese” che integra e modifica il citato comma 1 dell’art. 4 del Decreto legge n° 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 dell’ 1/8/2012, nel modo seguente: “… b-bis) le modalit à di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli edifici ad uso pubblico, ivi compresi archivi, musei, biblioteche e chiese, a tal fine equiparati agli immobili di cui alla lettera a). I presidenti delle regioni – Commissari delegati, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente lettera, stipulano apposite convenzioni con i soggetti proprietari, titolari degli edifici ad uso pubblico, per assicurare la celere esecuzione delle attivit à di ricostruzione delle strutture ovvero di riparazione, anche praticando interventi di miglioramento sismico onde conseguire la regolare fruibilit à pubblica degli edifici medesimi …” ;
Preso d ’ atto che il comma 15 bis dell’art. 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7/8/2012 equipara ad immobili pubblici gli “ edifici ad uso pubblico, ivi compresi archivi, musei, biblioteche e chiese ” e pertanto agli stessi sono attribuiti i finanziamenti pubblici, senza alcuna riduzione percentuale;
Atteso che a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 la quasi totalità degli edifici religiosi (chiese) situate nei territori interessati dal terremoto sono state dichiarate, con ordinanze sindacali, inagibili e pertanto ne risulta precluso l’esercizio del culto;
Ritenuto opportuno e necessario approvare un programma di interventi immediati che consenta la riapertura al pubblico delle chiese che hanno subito danni lievi o non particolarmente significativi per assicurare la continuità dell’esercizio del culto;
Vista la nota del 26 novembre 2012 della Conferenza Episcopale Emilia-Romagna, Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici, acquisita al protocollo con n. CR2012. 0007639 del 29 novembre 2012, con la quale viene trasmesso il report degli edifici religiosi (chiese) che possono essere riparati o ripristinati immediatamente al fine di consentire l’esercizio del culto;
Atteso che il programma degli interventi immediati per garantire la continuità dell’esercizio del culto descritto nell’allegato “A” dell’ordinanza n. 13 del 24 febbraio 2014, che integrava l’elenco approvato con l’ordinanza n. 83 del 5 dicembre 2012, come modificato dall’Ordinanza n. 10 del 12 febbraio 2013, dall’Ordinanza n. 135 del 04 novembre 2013 e dall’Ordinanza n. 141 del 22 novembre 2013, senza alterarne l’importo complessivo prevede una spesa complessiva di € 15.142.800,00,
Ravvisato che la spesa complessiva di Euro 15.142.800,00 trova copertura finanziaria nell’ambito dello stanziamento previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012 n° 74, convertito con modifiche con la legge n. 122 del 1/8/2012;
Ravvisato che all’ordinanza n. 13 del 24 febbraio 2014, per mero errore materiale, è stato allegato un documento errato in quanto sono stati inseriti errati valori riguardo i 10 interventi aventi come Ente attuatore l’Arcidiocesi di Modena- Nonantola;
Ritenuto opportuno provvedere alla modifica dell’errore materiale allegando all’ordinanza il corretto allegato “A”;
Atteso che la spesa complessiva dopo le sopracitate modifiche è confermata in Euro 15.142.800,00, secondo quanto disposto dall’ordinanza n. 13 del 24 febbraio 2014 e per la quale la copertura finanziaria è assicurata nell’ambito dello stanziamento previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modifiche con la legge n. 122 del 01/08/2012;
Tutto ciò premesso e considerato,
DISPONE
1) di approvare l’elenco delle chiese ammesse a finanziamento che sostituisce quello già approvato con le ordinanze: n. 83 del 5 dicembre 2012, n. 10 del 12 febbraio 2013, n. 135 del 4 novembre 2013, n. 141 del 22 novembre 2013, n. 13 del 24 febbraio 2014, come descritto nell’allegato “A”;
2) di confermare che la spesa complessiva è pari ad € 15.142.800,00 e trova copertura finanziaria nell’ambito dello stanziamento previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modifiche con la legge n. 122 del 01/08/2012, secondo quanto disposto dall’ordinanza n. 83 del 5 dicembre 2012 e smi;
3) di confermare le disposizioni procedurali e le istruzioni tecniche per l’attuazione degli interventi immediati di riparazione con rafforzamento locale e di ripristino con miglioramento sismico degli edifici di culto (chiese) approvate con l’ordinanza n. 83 del 5 dicembre 2012 e smi;
La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURE-RT).
Bologna, 7 Marzo 2014
Il Commissario Delegato
Vasco Errani