n.155 del 14.08.2012 (Parte Seconda)
Azioni finalizzate alla realizzazione del “Programma Casa per la transizione e l’avvio della ricostruzione”
IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi dell'art.1 comma 2 del D.L. n.74/2012
Visto l’art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il Decreto del Ministero dell'Economia del 01/06/2012 “Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo”
Visto il comma 4 dell’art. 1 del D.L. 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con Legge 122 del 1 agosto 2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decretoprovvedono i presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all’articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92;
Richiamato il comma 5 del citato art. 1 del D.L. 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con Legge 122/2012, il quale prevede che il Presidente della Regione possa “avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi”;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza, poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall’articolo 1, comma 3, del D.L. 6 giugno 2012 convertito con modificazioni con Legge 122/2012;
Visto l’articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7/08/2012, pubblicata sulla G.U. n° 187 dell’11/08/2012, “misure urgenti per la crescita del paese”;
Visto in particolare il comma 1 dell’articolo 10 del Decreto-Legge 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n° 134 del 7/08/2012, che recita: “i Commissari delegati di cui all’art. 1 comma 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi – destinati all’alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo “E” o “F”, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 – ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiamo avuto assicurata altra sistemazione nell’ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi”;
Considerato che gli eventi sismici hanno prodotto danni ingenti al patrimonio edilizio abitativo dei comuni interessati dal sisma, che hanno avuto come conseguenza analisi ed esiti di agibilità compiuti da squadre di tecnici che hanno operato sotto il coordinamento della DICOMAC ed hanno compilato schede AeDES per tutti gli edifici danneggiati, con esiti classificati da B a E;
Tenuto conto che le rilevazioni effettuate hanno interessato oltre 50.000 abitazioni comportando l’evacuazione di un altissimo numero di persone;
Considerato che alle diverse classificazioni di agibilità corrispondono livelli di gravità del danno diversificati e si è ritenuto opportuno operare una graduazione degli interventi di riparazione e recupero a cominciare da quelli che possono essere eseguiti con maggior rapidità, in modo da agevolare il pronto rientro dei cittadini nelle abitazioni che hanno subito danni significativi, ma non gravi e comunque riparabili con interventi di rafforzamento locale che consentano il ripristino immediato dell’agibilità;
Ritenuto opportuno agevolare i sindaci dei Comuni coinvolti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nel favorire l’accesso dei propri cittadini e nuclei familiari, le cui abitazioni sono state dichiarate inagibili, a nuove soluzioni abitative, anche attraverso il reperimento e/o individuazione di alloggi temporanei;
Tenuto conto che i provvedimenti che si mettono in campo in risposta all’emergenza abitativa vanno a comporre un “Programma Casa per la transizione e l’avvio della ricostruzione” variamente articolato, nell’ambito del quale si rende opportuno favorire il massimo coordinamento;
Vista la relazione, allegato “A” al presente decreto, che illustra nel dettaglio le varie azioni che si intendono porre in essere per affrontare l’emergenza abitativa che si determinata a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
Definiti quali elementi qualificanti del programma, da attivare immediatamente, le seguenti azioni:
- Nuovo Contributo per l’Autonoma Sistemazione;
- Programma alloggi per l’affitto:
- Avvio della ricostruzione delle abitazioni con la concessione dei contributi per la riparazione e ripristino degli edifici che hanno avuto un esito di agibilità, con le schede AeDES “B”, “C” ed “E” leggere che presentano danni lievi;
- Recupero alloggi ACER danneggiati;
- Realizzazione soluzioni alternative alle abitazione danneggiate e distrutte con la installazione di moduli temporanei rimovibili:
a) nelle aree rurali;
b) nei centri urbani gravemente danneggiati;
Sentito il Comitato istituzionale e di indirizzo per la ricostruzione, l’assistenza alle popolazioni colpite dal sisma, la piena ripresa delle attività economiche e il ripristino dei servizi pubblici essenziali, istituito dall’Ordinanza 1 dell’8 giugno 2012.
Visto l’art. 27 comma 1, della L. 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ma possono essere dichiarati con motivazione espressa dell’organo emanante, provvisoriamente efficaci;
Ritenuto che l’estrema urgenza di concludere la procedura oggetto della presente ordinanza per garantire l’attivazione del processo di acquisizione di sistemazioni stabili ai cittadini che hanno momentaneamente inagibili le proprie abitazioni, nei territori interessati dal sisma, sia tale da rendere necessaria la dichiarazione di provvisoria efficacia ai sensi della L. 24/11/2000 n.340;
Tutto ciò premesso e considerato
DISPONE
1) di approvare il programma denominato “Programma Casa per la transizione e l’avvio della ricostruzione”, cosi articolato:
- Nuovo Contributo per l’Autonoma Sistemazione;
- Programma alloggi per l’affitto:
- Avvio della ricostruzione delle abitazioni con la concessione dei contributi per la riparazione e ripristino degli edifici che hanno avuto un esito di agibilità, con le schede AeDES “B”, “C” ed “E” leggere che presentano danni lievi;
- Recupero alloggi ACER danneggiati;
- Realizzazione soluzioni alternative alle abitazione danneggiate e distrutte con la installazione di moduli temporanei rimovibili:
a) nelle aree rurali;
b) nei centri urbani gravemente danneggiati;
2) di dare atto che il “Programma Casa per la transizione e l’avvio della ricostruzione” trova specificazione nell’allegata relazione (allegato “A”) alla presente ordinanza come parte integrante;
3) di dare atto che all’attuazione dei singoli punti del programma si provvederà con appositi specifici atti del Commissario che troveranno copertura finanziaria a valere sul fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2, comma 3, della Legge 122 del 1° agosto 2012.
4) di inviare la presente Ordinanza alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi della L. n. 20/1994, dichiarandola, al contempo, provvisoriamente efficace ai sensi dell’art.27, comma 1 della L. 340/2000;.
La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
Bologna, 14 agosto 2012
Il Commissario Delegato
Vasco Errani