n.388 del 28.12.2016 periodico (Parte Seconda)

Provvedimento di VIA relativo al progetto "Aumento dei quantitativi trattati di rifiuti da 80.000 a 120.000 t/anno, in Via Granarolo 102, Faenza" proposto dalla Società Faenza Depurazioni Srl nel Comune di Faenza, provincia di Ravenna - Presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III della l.r. 18 maggio 1999, n. 9 e smi)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, sul progetto di aumento dei quantitativi trattati di rifiuti da 80.000 t/anno a 120.000 t/anno e contestuale richiesta di AIA, nel Comune di Faenza in via Granarolo 102, presentato dalla ditta Faenza Depurazioni srl, poiché il progetto in oggetto, secondo gli esiti dell’apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 10 novembre 2016, è realizzabile a condizione che siano rispettate le prescrizioni, indicate ai punti 2.C., 3.C. e 4.C. del Rapporto conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l’ALLEGATO 1 parte integrante e sostanziale della presente delibera; le stesse prescrizioni vengono di seguito riportate:

1. alla luce del progetto degli interventi di mitigazione e riequilibrio ambientale consistenti nel “miglioramento idraulico del tracciato dello Scolo Consorziale Fiume Vetro e della realizzazione di barriera fonoassorbente in terra” in carico alla ditta Tampieri spa, attualmente presentato al Comune di Faenza, in seguito alla sua eventuale approvazione, la ditta Faenza Depurazioni si impegna a valutare le ripercussioni dello stesso sull'assetto degli scarichi idrici finali autorizzati con provvedimento di AIA, che potrebbe subire modifiche, richiedendo pertanto la necessità di presentare opportuna istanza di modifica dell'AIA stessa;

2. i nuovi stoccaggi di rifiuti liquidi da inviare a trattamento chimico-fisico, S26 e G1 dovranno essere collegati al sistema di trattamento scrubber per l'abbattimento delle emissioni odorigene;

3. fra le attività di monitoraggio riportate all’interno dell'AIA, si prescrive in particolare di dare riscontro annualmente dell'effettiva capacità residua dell'impianto di depurazione in modo da verificare la garanzia che possano essere soddisfatte le esigenze di portata complessiva in ingresso delle acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento delle ditte Tampieri spa e Tampieri Energia srl, considerando che le stesse potranno variare nel tempo, soprattutto in relazione agli eventi piovosi;

4. secondo quanto previsto nel provvedimento AIA la ditta deve provvedere ad un’analisi dell’impatto odorigeno della propria attività, anche alla luce dell’incremento dei quantitativi di rifiuti trattabili in impianto, individuando le possibili sorgenti, le aree delle eventuali ricadute (in funzione delle condizioni meteo), le eventuali tipologie di intervento da mettere in atto per ridurre il fenomeno (con particolare riferimento alla gestione delle vasche e all'eventuale loro copertura), prevedendo (se necessario) anche una campagna di monitoraggio;

5. deve essere eseguito un monitoraggio acustico in opera di verifica del rispetto dei limiti previsti dal DPCM 14 novembre 1997 ai ricettori, a conclusione del Piano di Bonifica Acustica previsto per il 31 agosto 2017 a carico delle ditte Tampieri spa e Tampieri Energie; le misurazione dovranno attenersi alle metodiche del DM 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico” e seguire le norme UNI 11143-1 e 5; la verifica del limite di immissione differenziale, anche desunto da misure esterne, dovrà tener conto del nuovo livello di rumore residuo ai ricettori, attenuato dagli interventi di mitigazione applicati alle sorgenti sonore del sito Tampieri; la relazione dovrà essere presentata all’autorità competente in materia di AIA; in caso di criticità acustiche dovrà essere elaborato un Piano di bonifica acustica ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 15/2001;

6. relativamente agli aspetti di tutela delle acque in relazione agli scarichi di competenza del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale si prescrive di non modificare in alcun modo e per nessuna ragione la qualità delle acque irrigue immesse nella rete dei canali consorziali; restano altresì valide le prescrizioni indicate nell’atto di concessione n. 3-47-111 del 28 settembre 1976; in particolare la ditta dovrà comunicare al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale entro il 31 gennaio di ogni anno il quantitativo di acque d’origine non meteorica scaricate nel canale di scolo consorziale “Fiume Vetro” al fine dell’applicazione dello specifico canone di concessione;

7. devono essere rispettate tutte le prescrizioni ed indicazioni specifiche relative all’attività di monitoraggio così come riportate nell’AIA da allegarsi alla Valutazione d’Impatto Ambientale;

b) il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale ha espresso il proprio parere sulla compatibilità ambientale ai sensi della L.R. 9/99 con nota pg. n. 13589 del 02 novembre 2016 inviata ad ARPAE SAC di Ravenna e all’interno del Rapporto Ambientale che costituisce l’ALLEGATO 1 alla presente delibera;

c) l’Unione dei Comuni della Romagna Faentina - Comune di Faenza non ha partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi in data 10 novembre 2016, non ha firmato il Rapporto di Impatto Ambientale che costituisce l’allegato 1 della presente delibera; trova quindi applicazione l'art. 14-ter, comma 7, della L. 241/90; relativamente al parere di competenza, ai sensi dell’art. 18, comma 5 della L.R. 18 maggio 1999 n. 9, si precisa che il Comune ha espresso parere favorevole con nota acquisita agli atti di ARPAE SAC di Ravenna n. 12565 del 10 ottobre 2016 ed è stato fatto proprio dalla Conferenza di Servizi;

d) la Provincia di Ravenna non ha partecipato alla seduta conclusiva di Conferenza dei Servizi; trova quindi applicazione l'art. 14-ter, comma 7, della L. 241/90; la stessa ha inoltrato ad ARPAE SAC di Ravenna il parere di competenza favorevole con prescrizioni, acquisito agli atti con nota pg. n. 11954 del 27 settembre 2016 e che è stato fatto proprio dalla Conferenza di Servizi;

e) l’AUSL della Romagna - Servizio Igiene Pubblica di Ravenna non ha partecipato alla seduta conclusiva di Conferenza di Servizi; trova quindi applicazione l'art. 14-ter, comma 7, della L. 241/90; la stessa ha inoltrato ad ARPAE SAC di Ravenna parere favorevole, acquisito con nota Pg. n. 5042 del 2 maggio 2016 e che è stato fatto proprio dalla Conferenza di Servizi;

f) ARPAE, con determina n. DET-AMB-2016-4527 del 16/11/2016, ha provveduto a rilasciare l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) in relazione all’impianto oggetto della presente procedura e che costituisce l’ALLEGATO N. 2 parte integrante e sostanziale della presente delibera;

g) di determinare le spese per l’istruttoria relativa alla procedura predetta a carico del proponente in euro 1000,00 ai sensi dell’art. 28 della L.R. 9/1999 e della D.G.R. 1238/2002, importo correttamente versato alla Provincia di Ravenna all'avvio del procedimento;

h) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione al proponente ditta Faenza Depurazioni srl;

i) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 4, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione all’Unione dei Comuni della Romagna Faentina - Comune di Faenza, alla Provincia di Ravenna, all’AUSL della Romagna - Servizio Igiene Pubblica di Ravenna e al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale;

j) di stabilire, ai sensi dell’art. 17, comma 10 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, che il progetto dovrà essere realizzato entro 5 anni dalla pubblicazione del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale;

k) di pubblicare per estratto nel BURERT, ai sensi dell’art. 16, comma 4, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione;

l) di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul sito web della Regione;

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