n.115 del 22.04.2016 (Parte Seconda)
Piano regionale per il controllo della nutria (Myocostor Coypus)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la Convenzione di Rio (1992) recepita dalla Comunità Europea (Decisione del Consiglio 93/626/CEE) che vieta di introdurre specie esotiche o se del caso ne chiede il controllo o l’eliminazione se minacciano gli ecosistemi gli Habitat o le specie” (Allegato A, Art. 8 - h);
- la Raccomandazione del Consiglio d’Europa n. 77/1999 che include la nutria tra le 100 specie aliene più pericolose a livello mondiale (IUCN Report);
- il Regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive che raccomanda agli Stati membri di provvedere all’eradicazione rapida di tali specie;
Richiamate:
- la legge n. 394/1991 “Legge Quadro sulle Aree Protette” e in particolare l’art. 22 comma 6 che prevede che nei Parchi e nelle Riserve Regionali i prelievi e abbattimenti faunistici necessari per ricomporre squilibri ecologici, avvengano sotto la diretta sorveglianza dell’organismo di gestione del Parco o Riserva e debbano essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate;
- la legge n. 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive modifiche ed in particolare l’art. 19 che prevede per le Regioni la facoltà di effettuare piani di limitazione di specie di fauna selvatica per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, alla condizione che il competente Istituto Nazionale per la fauna Selvatica (INFS), ora ISPRA, abbia verificato l’inefficacia della messa in atto di metodi ecologici; il medesimo articolo prevede inoltre che tali piani vengano attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali che possono avvalersi di proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l’esercizio venatorio;
- la legge n. 116/2014 “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea” ed in particolare l'art. 11, comma 11 bis, che ha escluso le nutrie, al pari di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole, dalla fauna selvatica oggetto della legge n. 157/92 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” modificando in tal senso l'art. 2, comma 2;
Dato atto che a seguito dell’entrata in vigore della sopracitata legge n. 116/2014, al fine di non interrompere l’attività di controllo della specie sul territorio regionale, effettuata con regolarità dal 1995, è stata approvata, ai sensi della L.R. n. 5/2005 “Norme a tutela del benessere animale” ed in particolare dell'art. 12 comma 2, la deliberazione n. 536/2015 “Linee guida per il contenimento della nutria” che ha demandato ai Comuni l’attivazione di piani di controllo di muridi e altri animali infestanti quale la nutria;
Richiamata la legge n. 221/2015 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”, pubblicata sulla G.U. n. 13 del 18 gennaio 2016, in vigore dal 2 febbraio 2016, ed in particolare l’art. 7, comma 5 lett. a), che prevede, ferma restando l’esclusione della nutria dalle specie di fauna selvatica di cui all’art. 2, che gli interventi per il controllo finalizzati all’eradicazione di quest’ultima, vengano realizzati come disposto dall’art. 19 della medesima legge n. 157/1992;
Dato atto altresì che a seguito dell’approvazione della sopracitata legge n. 221/2015 è stata approvata la deliberazione n. 54/2016 “Controllo della nutria myocastor coypus in Emilia-Romagna - Disposizioni transitorie” che ha disposto di dare continuità ai piani comunali approvati ai sensi della sopracitata deliberazione n. 536/2015 fino all’approvazione di un piano di controllo della nutria redatto dalla Regione ai sensi dell’art. 19 della legge n. 157/1992;
Richiamate:
- la L.R. n. 8/1994 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria”;
- la L.R. n. 13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56;
- le deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1° gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, i Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della citata L.R. n. 13/2015;
- n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1 gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta L.R. n. 13/2015 tra le quali quelle relative al settore “Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura”;
Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata L.R. n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della sopra richiamata L.R. n. 8/1994;
Vista la L.R. n. 1/2016 “Modifiche alla Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” in attuazione della L.R. n. 13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e della legge n. 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 “Disciplina dell’esercizio delle deroghe prevista dalla Direttiva 2009/147/CE”;
Richiamato in particolare l’art. 16 della sopracitata L.R. n. 8/1994 a norma del quale:
- la Regione, ai sensi dell’art. 19 della legge statale provvede al controllo della fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, eccettuati i Parchi e le Riserve naturali;
- nei Parchi e nelle Riserve Naturali i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del Parco e sotto la diretta sorveglianza dell’ente parco, secondo le modalità e le prescrizioni definite agli articoli 35, 36, 37 e 38 della L.R. n. 6/2005;
- i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità delle Province e della Città Metropolitana di Bologna ed essere attuati dai soggetti indicati all’art. 19 della legge statale o da operatori all’uopo espressamente autorizzati, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza delle Province e della Città Metropolitana di Bologna;
Richiamata la L.R. n. 6/2005 “Disciplina della formazione e gestione del sistema regionale delle Aree naturali Protette e dei Siti della Rete natura 2000” ed in particolare:
- l'art. 35 che vieta nel territorio dei Parchi la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo della fauna selvatica ad eccezione degli interventi di controllo;
- l’art. 36 che ribadisce il principio di unitarietà della politica faunistica sul territorio regionale cui i Parchi, comprese le aree contigue, devono raccordarsi per la pianificazione e la gestione faunistica;
- gli artt. 37 e 45 a norma dei quali gli interventi di controllo della fauna nel territorio dei Parchi e nelle Aree Contigue, nonché nel territorio delle Riserve naturali regionali, vengono attuati dagli stessi Enti di gestione avvalendosi di proprio personale o di soggetti in possesso di idonea abilitazione da essi appositamente autorizzati;
Considerata la normativa vigente in materia di tutela Siti della Rete Natura 2000 ed in particolare:
- le Direttive n. 79/409/CEE “Uccelli - Conservazione degli uccelli selvatici”, sostituita dalla Direttiva n. 2009/147/CE, e n. 92/43/CEE “Habitat - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche” con le quali si prevede che, al fine di tutelare le specie animali e vegetali, nonché gli habitat, indicati negli Allegati I e II, gli Stati membri classifichino in particolare come SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e come ZPS (Zone di Protezione Speciale) i territori più idonei al fine di costituire una rete ecologica europea, definita "Rete Natura 2000";
- il DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", successivamente modificato dal DPR 12 marzo 2003, n. 120, con i quali, unitamente alla legge n. 157/1992, si dà applicazione in Italia alle suddette direttive comunitarie;
- il Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)” che demandava alle Regioni il suo recepimento, attraverso l’approvazione di idonee Misure di conservazione nelle predette aree;
- la L.R n. 7/2014 “Disposizioni in materia ambientale” che al Capo I, agli artt. 1-9, definisce i ruoli dei diversi enti nell’ambito di applicazione della Direttiva comunitaria 92/43/CEE, nonché gli strumenti e le procedure per la gestione dei siti della rete Natura 2000;
- la L.R. n. 6/2005 “Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000”;
- la L.R. n. 24/2011 “Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete Natura 2000 e istituzione del parco regionale dello Stirone e del Piacenziano”;
- la L.R. n. 22/2015 denominata “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2016”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 893/2012, con la quale è stato aggiornato l’elenco complessivo dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) in regione Emilia-Romagna, ai sensi delle Direttive CEE “Uccelli” e “Habitat”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1419/2013, “Misure generali di conservazione dei Siti Natura 2000 (SIC e ZPS). Recepimento DM n. 184/07 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali” che definisce le Misure Generali di Conservazione per i siti Natura 2000;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1538/2015, “Misure straordinarie per il contenimento delle nutrie (Myocastor coypus) - modifica dell'allegato 2 della DGR 1419/13 in merito al controllo della densità di nutrie all'interno dei siti della rete Natura 2000”, che modifica il periodo di controllo con sparo delle nutrie;
Richiamati infine per gli aspetti sanitari:
- il Regolamento CE n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
- le “Linee guida per l'applicazione del regolamento (Ce) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (Ce) n. 1774/2002” recepite con deliberazione della Giunta regionale n.274/2013;
- la L.R. n. 29/2004 “Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale”;
Ritenuto, per quanto soprariportato, di provvedere all’approvazione di un “Piano regionale di controllo della nutria (Myocastor coypus)”, valido per l’intero territorio regionale ivi compresi i Parchi regionali, le Riserve regionali ed i territori urbanizzati e dal quale rimangono esclusi i Parchi Nazionali e le Riserve Statali, nella formulazione di cui all’Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Ritenuto inoltre, considerato che la nutria rappresenta un grave fattore di minaccia per la biodiversità nonchè la finalità eradicativa del presente piano, di sostituire integralmente quanto stabilito con le deliberazioni n. 1419/2013 e n. 1538/2015 in merito al controllo della nutria nei siti della rete Natura 2000 (Misure generali di conservazione), nonché quanto stabilito dalle Province attraverso l’approvazione delle Misure specifiche di conservazione dei singoli siti;
Atteso tuttavia che per quanto concerne i siti Natura 2000 gestiti dagli Enti gestori delle Aree naturali protette valgono le misure specifiche di conservazione vigenti approvate dagli Enti gestori delle medesime;
Preso atto delle osservazioni pervenute dagli Enti di gestione dei Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale (PG/2016/0211790 del 24/3/2016), del Delta del Po (PG/2016/0216676 del 29/3/2016) ed Emilia Occidentale (PG/2016/239538 del 5/4/2016);
Sentiti i Comuni in ottemperanza a quanto previsto dalla citata L.R. n. 22/2015, art. 20;
Vista la Valutazione di Incidenza espressa dal Servizio Parchi e risorse forestali pervenuta con prot. n. NP/2016/7146 del 14 aprile 2016 ed acquisita agli atti del Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie nella medesima data;
Tenuto conto inoltre del parere favorevole inviato alla Regione Emilia-Romagna da ISPRA con nota n. 23276 del 15 aprile 2015, acquisita agli atti del Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie, in pari data con Prot. n. PG/2016/270993;
Visto il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;
Richiamata la propria deliberazione n. 66 del 25 gennaio 2016 “Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018”;
Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche;
Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Caccia e Pesca, dell’Assessore alla Difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna e dell’Assessore alle Politiche per la Salute;
A voti unanimi e palesi;
delibera
- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate, l’Allegato 1 “Piano regionale per il controllo della nutria (Myocastor coypus)”;
- di dare atto che le disposizioni di cui all’Allegato 1 sostituiscono integralmente quanto stabilito con le deliberazioni n. 1419/2013 e n. 1538/2015 in merito al controllo della nutria nei siti della rete Natura 2000 (Misure generali di conservazione), nonché quanto stabilito dalle Province attraverso l’approvazione delle Misure specifiche di conservazione dei singoli siti;
- di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca.