n.82 del 30.03.2022 periodico (Parte Seconda)
PSR 2014/2020 - Tipo Operazione 4.1.01 "Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema" - specificazione in ordine al bando unico regionale per l'anno 2022 di cui alla deliberazione n. 222/2022
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- il Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1305 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n.1306 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il Regolamento delegato (UE) n. 640 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il Regolamento delegato (UE) n. 807 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Regolamento (UE) n. 2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
- il Regolamento (UE) n. 2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020 (di seguito per brevità indicato come P.S.R. 2014-2020) attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013, nell’attuale formulazione (Versione 11.1) approvata dalla Commissione europea con Decisione C(2021) 6321 final del 23 agosto 2021, di cui si è preso atto con propria deliberazione n. 1353 del 30 agosto 2021;
Richiamate inoltre:
- la L.R. 23 luglio 2001, n. 21 che istituisce l’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna, formalmente riconosciuta quale Organismo pagatore regionale per le Misure dei Programmi di Sviluppo Rurale con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 13 novembre 2001;
- la L.R. 15 novembre 2021, n. 15, recante “Revisione del quadro normativo per l’esercizio delle funzioni amministrative nel settore agricolo e agroalimentare. Abrogazione della Legge Regionale n. 15 del 1997 (Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34)”;
Richiamata infine la propria deliberazione n. 222 del 21 febbraio 2022, con la quale è stata data attuazione al Tipo di operazione 4.1.01 “Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema” del P.S.R. 2014-2020 - limitatamente all’approccio individuale - approvando il bando unico regionale per l’anno 2022;
Dato atto che il bando in oggetto, al punto 7 “Criteri per verificare la Dimensione Economica dell'azienda”, dispone che:
“La Dimensione Economica dell'azienda (D.E.), espresso in Standard Output (o Produzione Standard), si valuta in base alla situazione aziendale calcolata sulla base delle colture/allevamenti risultanti dal Piano colturale unico e consistenza zootecnica.
Per il calcolo dello Standard Output si fa riferimento alla metodologia illustrata dall'Allegato IV al Reg. (CE) n. 1242/2008, che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole.
Il Piano Colturale di riferimento per il calcolo è il piano colturale (PC) 2022, validato tramite sottoscrizione dell’apposita scheda di validazione caricata in Anagrafe, dell’impresa partecipante al presente bando. Non saranno valutabili colture non risultanti da Piano Colturale inserito a sistema dall’impresa titolare della domanda di sostegno.
Per consistenza zootecnica si intende quella media risultante nell'anno precedente la presentazione della domanda stessa, calcolata sulla base delle indicazioni definite con determinazione del Responsabile del Servizio Competitività delle imprese agricole e agroalimentari n. 2511 dell’11/2/2022.”;
Dato atto, altresì, che l’allegato 3 alla sopra citata determinazione n. 2511/2022, nel paragrafo relativo al “Calcolo della PS delle produzioni zootecniche”, recita testualmente: “Ai sensi del bando, per "consistenza zootecnica al momento della domanda" si intende quella media risultante nell'anno precedente la presentazione della domanda stessa (in caso di insediamento in azienda già ad indirizzo zootecnico, con permanenza del codice stalla attribuito da ASL); se indisponibile, o nei casi in cui detta consistenza media – anche in costanza di codice di stalla – risulti oggettivamente e motivatamente diversa (es. divisioni familiari, altre situazioni in cui il codice stalla sia relativo a più imprese) si farà riferimento a quella puntualmente risultante al momento di presentazione della domanda.”;
Considerato che l’attuale formulazione del quarto capoverso del citato punto 7 del bando fa riferimento esclusivamente alla consistenza zootecnica risultante nell'anno precedente la presentazione della domanda e pertanto potrebbe ingenerarsi un dubbio rispetto alla corretta modalità di calcolo della Dimensione Economica aziendale in caso di produzioni zootecniche;
Ritenuto opportuno, con riferimento al bando di cui trattasi, chiarire la corretta modalità di calcolo della dimensione economica aziendale relativa alle produzioni zootecniche nel caso in cui la consistenza zootecnica media dell’anno precedente quello di presentazione della domanda di sostegno risulti indisponibile o oggettivamente e motivatamente diversa;
Ritenuto a tal fine necessario inserire al quarto capoverso del punto 7 del bando di cui alla propria deliberazione n. 222/2022, una specifica previsione come di seguito riportata:
“Nei casi in cui la consistenza zootecnica media dell’anno precedente quello di presentazione della domanda di sostegno risulti indisponibile, o oggettivamente e motivatamente diversa, è consentito fare riferimento a quella puntualmente risultante al momento di presentazione della domanda”;
Ritenuto altresì di confermare quant’altro stabilito dalla propria deliberazione n. 222/2022;
Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:
- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’articolo 26, comma 1;
- la propria deliberazione n. 111 del 31 gennaio 2022 avente per oggetto “Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all’art. 6 del D.L. n. 80/2021”;
- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Responsabile del Servizio Affari legislativi e Aiuti di stato in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale, recante “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;
Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;
Richiamate le seguenti proprie deliberazioni:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;
- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- n. 2013 del 28 dicembre 2020 avente ad oggetto “Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell’Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per far fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell’Ibacn”;
- n. 2018 del 28 dicembre 2020 recante “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 43 della L.R. n. 43/2001 e ss.mm.ii.”;
- n. 771 del 24 maggio 2021 avente ad oggetto “Rafforzamento delle capacità amministrative dell'ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021”;
Viste inoltre le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;
A voti unanimi e palesi
delibera
1) di precisare quanto stabilito nel quarto capoverso del punto 7 del bando unico regionale che ha dato attuazione al Tipo di operazione 4.1.01 “Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema” del P.S.R. 2014-2020 (limitatamente all’approccio individuale) per l’anno 2022, di cui alla propria deliberazione n. 222/2022, inserendo una specifica previsione come di seguito riportata:
“Nei casi in cui la consistenza zootecnica media dell’anno precedente quello di presentazione della domanda di sostegno risulti indisponibile, o oggettivamente e motivatamente diversa, è consentito fare riferimento a quella puntualmente risultante al momento di presentazione della domanda”;
2) di confermare quant’altro stabilito dalla propria deliberazione n. 222/2022;
3) di stabilire inoltre che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni regionali di attuazione;
4) di disporre infine la pubblicazione in forma integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari provvederà a darne la più ampia pubblicizzazione anche sul sito internet E-R Agricoltura, caccia e pesca.