n.19 del 27.01.2016 periodico (Parte Seconda)

Indirizzi per l'elaborazione del Piano regionale di bonifica delle aree inquinate -parte integrante del Piano regionale di gestione rifiuti di cui all' art. 199 del DLgs 152/06

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

  • la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti;
  • il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
  • la legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 “Disciplina generale sulla tutela e sull’uso del territorio”;
  • la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

Considerato che:

  • l’articolo 199 del DLgs. n. 152/2006 demanda alle Regioni la competenza a predisporre ed adottare Piani regionali di gestione dei rifiuti, di cui costituiscono parte integrante i Piani per la bonifica delle aree inquinate e dispone che per la loro approvazione si applicano le disposizioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla parte seconda del DLgs. n. 152/2006;
  • per l’approvazione del Piano Regionale per la Bonifica delle Aree Inquinate (PRBAI) si segue il medesimo procedimento di approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) e cioè le disposizioni procedurali dell’articolo 25 della legge regionale n. 20/2000 e le disposizioni in materia di VAS di cui alla parte seconda del DLgs. n. 152/2006;

Dato atto che:

  • in attuazione degli indirizzi programmatici del governo regionale per il periodo 2010-2015, con propria deliberazione n. 1147 del 30 luglio 2012 sono stati assunti gli “Indirizzi per l’elaborazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 199 del DLgs. n. 152/2006” ed è stato avviato il percorso per l’elaborazione del PRGR;
  • con propria deliberazione n. 325 del 25 marzo 2013 è stato approvato il Documento preliminare del Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'art. 199 del DLgs. 152/06;
  • con propria deliberazione n. 103 del 03 febbraio 2014, è stata adottata la Proposta di piano regionale di gestione dei rifiuti e che sono tutt’ora in corso di svolgimento le ultime fasi del procedimento volto alla definitiva approvazione del PRGR da parte dell’Assemblea legislativa;

Considerato che nelle citate deliberazioni si è previsto che il Piano Regionale per la Bonifica delle Aree Inquinate sarebbe stato elaborato con separato provvedimento, quale Piano settoriale parte integrante del PRGR;

Considerato, inoltre, che:

  • il comma 6 dell’articolo 199 del DLgs. n. 152 del 2006 dispone che i piani per la bonifica delle aree inquinate devono contenere l’individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti; l’ordine di priorità degli interventi, basato su un criterio di valutazione del rischio; le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani; la stima degli oneri finanziari; le modalità di smaltimento dei materiali da asportare;
  • il comma 10 del citato articolo 199 dispone che occorre inoltre valutare, per le finalità di cui alla parte quarta del medesimo decreto, la necessità di un aggiornamento del Piano almeno ogni 6 anni, nonché che occorre provvedere alla programmazione degli interventi attuativi occorrenti in conformità alle procedure di legge e nei limiti delle risorse previste dalla normativa vigente;

Ritenuto di dare avvio al percorso di approvazione del Piano regionale di bonifica delle aree inquinate e, a tal fine:

  • di fornire, in allegato al presente provvedimento, i criteri e gli indirizzi per l’elaborazione del Piano per la Bonifica delle Aree Inquinate (PBAI);
  • che, sulla base dei criteri ed indirizzi contenuto nel documento allegato, le competenti strutture tecniche della Direzione Generale Ambiente e difesa del suolo e della costa procedano alla redazione dei documenti di Piano secondo i contenuti previsti dall’art. 199 del DLgs. 152/2006;
  • che, ai fini dell’elaborazione dei documenti di Piano sia opportuno costituire una Direzione tecnica, una Segreteria tecnica e uno o più Gruppi di lavoro da formalizzarsi con successivo atto del Direttore della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa;

Ritenuto, inoltre, di stabilire che l’arco temporale di riferimento del PBAI sia pari a 6 anni e che la programmazione degli interventi attuativi siano aggiornati ogni anno a seguito del monitoraggio; Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna;

Per le ragioni in premessa che qui si intendono integralmente richiamate; 

A voti unanimi e palesi;

delibera: 

  1. di approvare il documento “Indirizzi per l’elaborazione del Piano per la Bonifica delle Aree Inquinate (PBAI)”, allegato e parte integrante della presente deliberazione;
  2. che, sulla base dei criteri ed indirizzi riportati nel documento allegato, le competenti strutture tecniche della Direzione Generale Ambiente e difesa del suolo e della costa procedano alla redazione dei documenti di Piano secondo i contenuti previsti dall’art. 199 del DLgs. 152/2006;
  3. di costituire, per l’elaborazione dei documenti di Piano, una Direzione tecnica, una Segreteria tecnica e uno o più Gruppi di lavoro da formalizzarsi con successivo atto del Direttore della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa;
  4. prevedere che l’arco temporale di riferimento del PBAI sia pari a 6 anni e che la programmazione degli interventi attuativi siano aggiornati ogni anno a seguito del monitoraggio;
  5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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