n. 52 del 28.03.2012 periodico (Parte Seconda)

Prescrizioni fitosanitarie relative alla denuncia obbligatoria dei campi di piante madri

IL RESPONSABILE

Visti:

- il D.M. 14 aprile 1997, recante "Recepimento delle direttive della Commissione n. 93/48/CEE del 23 giugno 1993, n. 93/64/CEE del 5 luglio 1993 e n. 93/79/CEE del 21 settembre 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutto", e successive modifiche e integrazioni;

- la direttiva 2000/29/CE dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella comunità;

- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di tutela fitosanitaria – Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31";

- il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, recante "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" e successive modificazioni e integrazioni;

Considerata la necessità di conoscere l'esatta ubicazione dei campi di piante madri delle specie contemplate nella normativa fitosanitaria, al fine di poter espletare puntualmente i previsti controlli fitosanitari;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e  successive modifiche;

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 1057 del 24 luglio 2006, con la quale si è dato corso alla prima fase di riordino delle proprie  strutture organizzative; n. 1663 del 27 novembre 2006 e n. 1950 del 13 dicembre 2010  con le quali sono stati modificati l’assetto delle Direzioni generali della Giunta  e del Gabinetto del Presidente nonché l’assetto delle Direzioni generali delle Attività produttive, commercio e turismo e dell’agricoltura; 

- n. 1222 del 4 agosto 2011, con la quale è stata conferita efficacia giuridica agli atti dirigenziali di attribuzione degli incarichi di responsabilità di struttura “professional”;

Attestata la regolarità amministrativa;

determina:

1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;

2) che le aziende vivaistiche, iscritte al Registro Ufficiale dei Produttori che producono piante, hanno l'obbligo di:

a) comunicare al Servizio Fitosanitario Regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, l'ubicazione dei campi di piante madri costituiti per la produzione di materiale di moltiplicazione;

b) comunicare al Servizio Fitosanitario Regionale l'ubicazione di nuovi campi di piante madri entro 30 giorni dalla loro costituzione e comunque prima del loro utilizzo;

c) allegare alle citate comunicazioni, copia della carta tecnica regionale (CTR) in scala 1:25.000 nonché l'estratto della mappa catastale in cui siano evidenziati gli appezzamenti di terreno nei quali sono presenti i campi di piante madri;

d) allegare mappa degli appezzamenti riproducenti le file, il numero di piante per fila, distinto per specie e varietà;

e) utilizzare esclusivamente materiali di propagazione provenienti da campi di piante madri ufficialmente dichiarati; nel caso si tratti di materiale di provenienza extraziendale, esso deve essere accompagnato dalla documentazione prevista dalla normativa vigente;

f) l’eventuale utilizzo di materiale di propagazione proveniente da campi di piante madri non ufficialmente dichiarati, può essere autorizzato dal Servizio Fitosanitario a seguito di preventiva e motivata richiesta;

3) di revocare la determinazione del Responsabile del Servizio Fitosanitario n. 6194 dell'1/7/2002;

4) di disporre la pubblicazione integrale della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

 L’inosservanza delle prescrizioni sopra impartite sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro, ai sensi dell’art. 54, comma 23, del D.Lgs. n. 214/2005 e dell’art. 11, comma 9, della L.R. n. 3/2004.

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