n.265 del 07.08.2019 periodico (Parte Seconda)
Struttura sanitaria privata Poliambulatori di Riminiterme S.p.A. di Rimini - Rinnovo dell'accreditamento istituzionale con ampliamento
IL DIRETTORE
Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;
Richiamate:
la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima l.r. n. 4/2008;
il comma 3 dell'art. 2 della l.r. n. 29/04 e successive modifiche;
le deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;
- n. 293/2005 ”Accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche e private e dei professionisti per l’assistenza specialistica ambulatoriale e criteri per l’individuazione del fabbisogno”;
- n. 1056/2015 e n. 603/2019 relativamente al Piano regionale sulle indicazioni del contenimento dei tempi di attesa e alle modalità di semplificazione dell’accesso;
- n. 1180/2010 “Percorso di accreditamento delle strutture ambulatoriali private territoriali eroganti assistenza specialistica per esterni a seguito degli adempimenti di cui alla L. 296/06 - fabbisogno anno 2010”;
- n. 53/2013 “Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento”;
- n. 624/2013 “Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;
- n. 865/2014 “Modifica deliberazioni 53/13 e 624/13 e ulteriori precisazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;
- n. 1311/2014 “Indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private”;
- n. 1314/2015 "Indirizzi di programmazione regionale in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";
- n. 1604/2015 "Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province Autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accreditate.";
- n. 1943/2017 “Approvazione requisiti generali e procedure per il rinnovo dell'accreditamento delle strutture sanitarie”;
Viste la propria determinazione n. 18457 del 22/12/2015 con cui è stato concesso, da ultimo, l'accreditamento istituzionale alla struttura sanitaria privata Poliambulatori di Riminiterme S.p.a., sita in Viale Principe di Piemonte, 56, Rimini;
Vista la domanda di rinnovo dell’accreditamento, pervenuta al Servizio Assistenza territoriale il 18/1/2018 e ivi conservata insieme alla documentazione integrativa del 14/2/2018, presentata dal Legale rappresentante della Società Riminiterme S.p.a. con sede legale in Rimini, per lo stesso Poliambulatorio, con richiesta delle seguenti variazioni:
- ampliamento nell’ambito delle attività già accreditate di Angiologia, Cardiologia, Recupero e riabilitazione funzionale;
Preso atto che è stata accertata, da parte del Servizio regionale competente, l’esistenza delle condizioni soggettive ed oggettive previste e necessarie;
Vista la comunicazione antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;
Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura Poliambulatori di Riminiterme S.p.a. di Rimini, redatta dall’Agenzia sanitaria e sociale regionale a seguito di visita di verifica del 12/12/2018, trasmessa con nota prot. NP/2019/11472 del 15/4/2019;
Preso atto della relazione motivata sopracitata, con cui, in relazione all’estensione della verifica riguardante:
- Poliambulatorio per le seguenti attività (visite e prestazioni) svolte in ambulatorio medico:
- Angiologia;
- Cardiologia;
- Medicina fisica e riabilitazione (Recupero e riabilitazione funzionale);
- Attività di diagnostica per immagini, limitatamente all’attività di ecografia;
- Presidio ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione;
- Funzione di governo aziendale della formazione continua;
applicati i requisiti disponibili vigenti, riconducibili a tutte le attività richieste in accreditamento, è stata espressa una valutazione favorevole all'accreditamento della struttura sanitaria di cui trattasi per le attività richieste, ad esclusione di:
Cardiologia TILT Test;
Valutato quindi di poter procedere, alla luce delle verifiche già effettuate, al rinnovo con ampliamento dell’accreditamento della struttura sanitaria privata Poliambulatori di Riminiterme S.p.a., sita in Viale Principe di Piemonte, 56, Rimini, con le specifiche più sopra riportate;
Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
Richiamato:
- quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della l.r. 4/08 in materia di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie;
- il D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la DGR n. 468/2017 inerente il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017;
- la DGR n. 122/2019;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Su proposta del Responsabile del Servizio assistenza territoriale;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
1. di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, alla struttura sanitaria privata Poliambulatori di Riminiterme S.p.a., sita in Viale Principe di Piemonte, 56, Rimini, il rinnovo dell’accreditamento con ampliamento come Poliambulatorio per:
- le seguenti attività (visite e prestazioni) svolte in ambulatorio medico:
- Angiologia;
- Cardiologia, con esclusione di TILT Test;
- Medicina fisica e riabilitazione (Recupero e riabilitazione funzionale);
- Attività di diagnostica per immagini, limitatamente all’attività di ecografia;
- Presidio ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione;
- Funzione di governo aziendale della formazione continua;
2. di dare atto che l’accreditamento di cui al punto 1. viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa, decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e, ai sensi dell’art. 10 della l.r. n. 34/1998 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;
3. in attuazione di quanto stabilito dall’art. 10 della l.r. 34/1998 e s.m., l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della data di scadenza dell’accreditamento;
4. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
5. è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;
6. di precisare che, nel periodo di vigenza dell’accreditamento, ai sensi della DGR 53/2013, punto 3.1, la struttura può erogare in regime di accreditamento tutte le prestazioni riconducibili alla tipologia di struttura e/o disciplina e/o le tipologie di prestazioni per la quale è accreditata, a condizione che non esistano requisiti specifici ulteriori, rispetto a quelli già verificati;
7. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;
8. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.