n.145 del 05.06.2026 (Parte Seconda)
Approvazione delle modifiche all'"Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici" di cui alla propria deliberazione n. 967/2015 e s.m.i.
Visti:
- la direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica;
- la direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2018, che modifica la precedente Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- la direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024 sulla prestazione energetica degli edifici;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015, recante “applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”;
- il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 28 ottobre 2025, che aggiorna il decreto 26 giugno 2015, recante «Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici»;
- il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia” ed in particolare le disposizioni in esso contenute con le quali, coerentemente alle citate Direttive UE – vengono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, ed in particolare:
· la metodologia da utilizzare per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici;
· l'applicazione, graduata in funzione della tipologia di intervento edilizio, di requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti;
- il Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 199 recante “Attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili” e, in particolare l’art. 26 “Obbligo di utilizzo dell'energia rinnovabile per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici” e l’Allegato III “Obblighi per i nuovi edifici, per gli edifici esistenti e per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti”;
- il decreto legislativo 9 gennaio 2026, n.5 “Attuazione della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio”, che modifica il decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 e in particolare l’art.29 che modifica l’Allegato III definendo delle nuove soglie minime per l’integrazione delle fonti rinnovabili a copertura dei consumi termici, elettrici e di acqua calda sanitaria e introduce nuovi obblighi anche per determinate tipologie di intervento sugli edifici esistenti;
Richiamata la Legge Regionale 23 dicembre 2004 n. 26 recante “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia” ed in particolare l’art. 25 “Requisiti di prestazione energetica degli edifici” come modificato dalla Legge Regionale 20 maggio 2021, n.4, che:
- al comma 1, prevede che la Regione “In attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 e in conformità ai principi indicati dalla legislazione dello Stato, con atto di coordinamento tecnico adottato con le modalità e gli effetti dell' articolo 12 della legge regionale n. 15 del 2013, al fine di migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici nonché di promuovere la diffusione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici sono stabiliti i requisiti minimi di prestazione energetica per la progettazione e realizzazione di:
a) edifici di nuova costruzione;
b) edifici esistenti sottoposti a intervento edilizio, ivi compresa l’installazione di nuovi impianti;
c) elementi edilizi o sistemi tecnici per l’edilizia rinnovati o sostituiti.”
- Al comma 2, definisce i contenuti dell’atto di coordinamento tecnico, tenendo conto e nel rispetto dei criteri previsti dalla Direttiva comunitaria e dai provvedimenti nazionali in materia;
Considerato che la Legge Regionale 30 luglio 2013, n. 15 all’art.12 “Atti regionali di coordinamento tecnico” stabilisce al comma 2 che “Entro centottanta giorni dall'approvazione, i contenuti degli atti di cui al comma 1 sono recepiti da ciascun Comune con deliberazione del Consiglio e contestuale modifica o abrogazione delle previsioni regolamentari e amministrative con essi incompatibili. Decorso inutilmente tale termine, salvo diversa previsione, gli atti di cui al presente articolo trovano diretta applicazione, prevalendo sulle previsioni con essi incompatibili, fatti salvi gli interventi edilizi per i quali, prima della scadenza del medesimo termine, sia stato presentato il relativo titolo abilitativo o la domanda per il suo rilascio.”
Considerato altresì che:
- il richiamato D.M. 28 ottobre 2025, all’art 11, prevede l’entrata in vigore dello stesso decorsi 180 giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero a far data dal 3/06/2026;
- il richiamato d.lgs. 5/2026 prevede all’art 29 “Modifiche all’allegato III del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199” che le disposizioni in esso contenute si applicano “agli edifici di nuova costruzione, agli edifici esistenti oggetto di ristrutturazioni importanti e agli edifici esistenti oggetto di interventi di ristrutturazione dell'impianto termico, e per i quali la richiesta del titolo edilizio è presentata decorsi centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto”, ovvero dal 3 agosto 2026;
Viste le proprie deliberazioni:
- n. 967 del 20 luglio 2015 “Approvazione dell'atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici”;
- n. 1715 del 24/10/2016 recante ”Modifiche all'atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici di cui alla deliberazione di giunta regionale n. 967 del 20 luglio 2015” e n. 1383 del 19/10/2020 recante “Modifiche all’atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici di cui alle deliberazioni di giunta regionale n.967 del 20 luglio 2015 e 1715 del 24 ottobre 2016.” con cui la Regione ha provveduto ad aggiornare la propria disciplina in materia di requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici di nuova costruzione per gli edifici esistenti oggetto di intervento edilizio, ai sensi del citato art. 25 della Legge Regionale 26/2004 e s.m.i.;
- n. 1548 del 09/11/2020 recante “Rettifica per mero errore materiale della delibera di giunta regionale n.1383 del 19/10/2020”;
- n. 1261 del 25/07/2022 “Approvazione delle modifiche all'Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici di cui alla propria deliberazione n. 967/2015 e s.m.i.” che contiene all’allegato 2 il documento tecnico attualmente vigente;
Dato atto che si rende necessario un intervento di natura tecnica per l'aggiornamento e l'integrazione delle disposizioni di cui alla richiamata deliberazione n. 1261/2022 e dei suoi allegati, al fine di armonizzare le disposizioni regionali in essa contenute con la disciplina nazionale sopravvenuta in materia, fornendo ai Comuni e ai professionisti del settore un documento unico in cui siano contenute tutte prescrizioni in materia di prestazione energetica degli edifici, così da agevolarne e semplificarne la consultazione normativa;
Vista la deliberazione dell’Assemblea Legislativa del 1° marzo 2017, n. 111 con cui sono stati approvati il “Piano Energetico Regionale 2030” ed il “Piano Triennale di Attuazione 2017 – 2019”;
Viste inoltre le proprie deliberazioni:
- n. 1899 del 14 dicembre 2020, recante “Approvazione del "Patto per il lavoro e per il clima", che tra gli obiettivi strategici prevede di accelerare la transizione ecologica per raggiungere la neutralità carbonica prima del 2050 e passare alle energie pulite e rinnovabili entro il 2035 definendo anche le linee di intervento per il raggiungimento di tali obiettivi;
- n. 1840 dell’8 novembre 2021 recante “Approvazione strategia regionale sviluppo sostenibile Agenda 2030” con cui la Regione ha assunto tutti i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, che le Nazioni Unite definiscono Goal, a partire dalle specificità del territorio e ha individuato circa 100 obiettivi quantitativi da raggiungere entro il 2025-2030 tra cui la riduzione delle emissioni climalteranti del 55% rispetto al 1990 ed il raggiungimento del 100% di quota regionale di energia rinnovabile sul totale dei consumi entro il 2035;
Ritenuto altresì opportuno, alla luce degli obiettivi ambiziosi di transizione energetica che la Regione si è data, in linea con gli indirizzi europei più recenti:
a) mantenere, per gli interventi di nuova costruzione, la soglia minima dell’80% di consumi termici, elettrici e di acqua calda sanitaria da coprire con la produzione di energia da fonti rinnovabili, come già previsto nel vigente Atto di Coordinamento Tecnico a partire dal 1° gennaio 2026;
b) introdurre, per gli interventi su edifici esistenti, le soglie minime previste dall’allegato III del D.Lgs. 199/2021 come modificato dal D.Lgs. 5/2026, per le diverse tipologie di interventi edilizi, allineandosi allo stesso;
c) prevedere che l’utilizzo di sistemi basati sull’effetto Joule per il soddisfacimento di fabbisogni termici possa essere considerato valido ai fini del raggiungimento delle quote di energie rinnovabili esclusivamente nel caso in cui l’edificio consegue la classe energetica A (ovvero A1, A2, A3 o A4), diversamente dalle norme nazionali in cui si può ricorrere a tale sistema già dalla classe energetica B o superiore;
Considerato che l’Atto di Coordinamento Tecnico approvato con la presente deliberazione rappresenta un mero allineamento alle previsioni della normativa nazionale e che pertanto la decorrenza delle previsioni in esso contenute debbano coincidere con l’entrata in vigore della normativa nazionale, in deroga ai 180 giorni previsti dall’art.12 della Legge regionale n.15/2013, ad eccezione della sola previsione di cui alla lettera c) del punto precedente;
Precisato pertanto che:
a) le modifiche introdotte all’Atto di Coordinamento tecnico di cui all’allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e relativi allegati, in recepimento del D.M. 28 ottobre 2025 entrano in vigore a far data dal 3 giugno 2026 e non si applicano agli interventi i cui titoli edilizi siano richiesti o presentati entro la data del 2 giugno 2026;
b) le seguenti modifiche introdotte all’Atto di Coordinamento tecnico di cui all’allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e relativi allegati, in recepimento del D.Lgs.5/2026, entrano in vigore a far data dal 3 agosto 2026 e non si applicano agli interventi i cui titoli edilizi siano richiesti o presentati entro la data del 2 agosto 2026:
- nuove soglie per l’integrazione delle fonti rinnovabili per la copertura dei consumi elettrici, termici e di acqua calda sanitaria di cui alle Sezioni: B.7 (art. 1, comma c), B.7.1 (art. 2, comma b), C.3.1 (art. 1, comma b), C.3.2, D.3.1 (art. 1, comma b), D.3.2;
- previsione relativa all’utilizzo di sistemi basati sull’effetto Joule per il soddisfacimento di fabbisogni termici ai fini del raggiungimento delle quote di energie rinnovabili a condizione che si raggiunga la classificazione energetica B o superiore, come previsto dalle norme nazionali;
c) decorsi 180 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento, salvo anticipato recepimento da parte dei Comuni secondo quanto previsto dall’art.12 della LR 15/2013, la previsione di cui al precedente punto b), relativa all’utilizzo di sistemi basati sull’effetto Joule, si applica esclusivamente a condizione che l’edificio consegua la classe energetica A ovvero A1, A2, A3 o A4). Tale previsione è contenuta nelle Sezioni: B.7.1, art. 4; C.3.1, art. 3; D.3.1 art. 3 e non si applica ai titoli edilizi richiesti o presentati prima;
d) per le varianti in corso d’opera e le variazioni essenziali relative a titoli edilizi in corso di validità al momento dell’approvazione del presente provvedimento, in tutti i casi, trovano applicazione le previsioni contenute nell’Atto di coordinamento vigente al momento della richiesta o presentazione del titolo edilizio;
Dato atto che le modifiche di cui alla presente deliberazione sono state illustrate per l’acquisizione di eventuali contributi:
- al Tavolo Tecnico per l’accreditamento di cui alla DGR 1275/2015 nella seduta del 20/04/2026;
- al Tavolo Regionale dell’Imprenditoria (TRI) in data 4 maggio 2026;
Acquisito, in attuazione di quanto previsto dall’art. 6 della L.R. 9 ottobre 2009, n. 13 “Istituzione del Consiglio delle autonomie locali” e dall’art. 56 C. 4 del Regolamento interno dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia- Romagna 28 novembre 2007, n. 143, il parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta del 12 maggio 2026 - Prot. 14/05/2026.0498038.I;
Visti:
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di Organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;
- la determinazione n. 2335 del 09/02/2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n.33 del 2013. Anno 2022”;
Richiamate inoltre le seguenti proprie deliberazioni:
- n. 2077 del 27 novembre 2023 ad oggetto “Nomina del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza”;
- n. 1187 del 16 luglio 2025 ad oggetto “XII Legislatura. Affidamento degli incarichi di Direttore Generale e di Direttore di alcune Agenzie Regionali ai sensi degli artt. 43 e 18 della l.r. n. 43/2001.”;
- n. 263 del 23 febbraio 2026 ad oggetto “XII Legislatura. Riassegnazione degli organici tra le Direzioni generali e le Agenzie regionali e disposizioni attuative a completamento della riorganizzazione in vigore dal 1° marzo 2026”;
- n. 278 del 27 febbraio 2026 ad oggetto “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° marzo 2026”;
- n. 1559 del 29 settembre 2025 ad oggetto” XII Legislatura. Linee di indirizzo per la riorganizzazione delle funzioni e dei servizi della Regione e adeguamento delle strutture organizzative”;
- n. 2224 del 22 dicembre 2025 ad oggetto” XII Legislatura. Riorganizzazione dell'ente in vigore dal 1° marzo 2026. Prima fase.”;
- n. 100 del 30 gennaio 2026 ad oggetto “XII Legislatura. Riorganizzazione dell’Ente in vigore dal 1° marzo 2026. Seconda fase.” e succ.mod.;
- n. 101 del 23 gennaio 2026 ad oggetto “Piano integrato delle attività e dell’organizzazione 2026-2028. Approvazione”;
- n. 656 del 27 aprile 2026 ad oggetto “Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028: primo aggiornamento”;
- n. 554/2026 “XII legislatura. Modifiche dei macro-assetti organizzativi della Giunta regionale”;
Viste altresì le determinazioni dirigenziali:
- n. 4206 del 27 febbraio 2026 ad oggetto “Conferimento e proroga incarichi dirigenziali - Direzione Generale Sviluppo economico, Cultura e Turismo “;
- n. 2222 del 3 febbraio 2026 ad oggetto “Micro-organizzazione della Direzione Generale Sviluppo economico, Cultura e Turismo e istituzione di aree dirigenziali”;
- n. 7591 del 16 aprile 2026 ad oggetto “Modifica della micro-organizzazione della Direzione Generale Sviluppo economico, Cultura e Turismo e istituzione di aree dirigenziali”;
Dato atto che il responsabile del procedimento, nel sottoscrivere il parere di legittimità, attesta di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta del Vicepresidente con delega a Sviluppo economico e green economy, Energia, Formazione professionale, Università e ricerca, Vincenzo Colla
delibera
1. di approvare le modifiche all’"Atto di Coordinamento Tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici" di cui all’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente il testo aggiornato dell’“Atto di Coordinamento Tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici” e relativi allegati;
3. di precisare che le modifiche introdotte all’Atto di Coordinamento tecnico di cui all’allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e relativi allegati, in recepimento del D.M. 28 ottobre 2025 entrano in vigore a far data dal 3 giugno 2026 e non si applicano agli interventi i cui titoli edilizi siano richiesti o presentati entro la data del 2 giugno 2026;
4. di precisare che le seguenti modifiche introdotte all’Atto di Coordinamento tecnico di cui all’allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e relativi allegati, in recepimento del D.Lgs.5/2026, entrano in vigore a far data dal 3 agosto 2026 e non si applicano agli interventi i cui titoli edilizi siano richiesti o presentati entro la data del 2 agosto 2026:
- nuove soglie per l’integrazione delle fonti rinnovabili per la copertura dei consumi elettrici, termici e di acqua calda sanitaria di cui alle Sezioni: B.7 (art. 1, comma c), B.7.1 (art. 2, comma b), C.3.1 (art. 1, comma b), C.3.2, D.3.1 (art. 1, comma b), D.3.2;
- previsione relativa all’utilizzo di sistemi basati sull’effetto Joule per il soddisfacimento di fabbisogni termici ai fini del raggiungimento delle quote di energie rinnovabili a condizione che si raggiunga la classificazione energetica B o superiore, come previsto dalle norme nazionali;
5. di stabilire che, decorsi 180 giorni dall’approvazione del presente atto, salvo anticipato recepimento da parte dei Comuni ai sensi dell’art. 12 della L.R. 15/2013, la previsione di cui al punto precedente, relativa all’utilizzo di sistemi basati sull’effetto Joule, si applica solo a condizione che venga raggiunta la classificazione energetica A (ovvero A1, A2, A3 o A4). Tale previsione è contenuta nelle Sezioni: B.7.1, art. 4; C.3.1, art. 3; D.3.1 art. 3 e non si applica ai titoli edilizi richiesti o presentati prima;
6. di precisare infine che per le varianti in corso d’opera e le variazioni essenziali relative a titoli edilizi in corso di validità al momento dell’approvazione del presente provvedimento, in tutti i casi, trovano applicazione le previsioni contenute nell’Atto di coordinamento vigente al momento della richiesta o presentazione del titolo edilizio;
7. di prevedere che la presente deliberazione sia pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT);
8. di precisare che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa alle pubblicazioni previste dal PIAO 2026-2028, incluse le ulteriori pubblicazioni ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. n. 33 del 2013.