n.181 del 05.07.2023 periodico (Parte Seconda)

Proposta di perimetrazione della zona di ripopolamento e cattura "Montimoraro" in comune di Mesola (FE) e contestuale sua istituzione come zona di rifugio, ai sensi degli articoli 19 e 22 Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e in particolare l’art. 10 a norma del quale l'intero territorio agro-silvo-pastorale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio, nonché i seguenti commi del predetto articolo:

- il comma 3 secondo cui il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20% al 30% a protezione della fauna selvatica e che nelle predette percentuali sono ricompresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni;

- il comma 4 secondo il quale il territorio di protezione comprende, tra l’altro, le Zone di ripopolamento e cattura;

- i commi 7 e 10, secondo i quali, ai fini della pianificazione generale, compete rispettivamente alle Province la predisposizione dei relativi piani faunistico-venatori ed alle Regioni il coordinamento di detti piani, secondo criteri di omogeneità fissati dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, ora ISPRA;

- il comma 8, secondo il quale i piani faunistico-venatori comprendono, tra l'altro, le Zone di ripopolamento e cattura;

- il comma 9, il quale prevede che ogni zona vincolata dovrà essere indicata da tabelle perimetrali, secondo disposizioni impartite dalle Regioni, apposte a cura dell’ente, associazione o privato che sia preposto o incaricato alla gestione della singola zona;

- i commi da 13 a 16, che disciplinano l'iter amministrativo per la determinazione del perimetro delle zone da vincolare;

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 recante “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria”;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” e ss.mm.ii., che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014, n. 56 ed in particolare:

- l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della citata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale n. 1 del 26 febbraio 2016, “Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all’accentramento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni sopra esplicitato;

Visti, altresì, come modificati dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016:

- l’art. 5 della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, recante “Piano faunistico-venatorio regionale”, il quale dispone:

- al comma 1 che l'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta, approva il piano faunistico-venatorio regionale di durata quinquennale elaborato con riferimento alla Carta delle vocazioni faunistiche, ai contenuti indicati dall'art. 10, comma 8, della Legge statale, nonché alla Legge 6 febbraio 2006, n. 66 (Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa) e al piano territoriale regionale;

- al comma 2, lett. d), che il piano faunistico-venatorio regionale riguarda, tra l’altro, la destinazione ad uso faunistico-venatorio del territorio agro-silvo-pastorale regionale e il limite minimo di superficie, comprendente anche le aree dei parchi regionali e nazionali, da destinare alle zone di protezione;

- l’art. 10 della Legge Regionale n. 8/1994, recante “Consultazione sugli atti della Regione”, il quale dispone al comma 2, che la Regione istituisce territorialmente Commissioni consultive espressione di tutte le Associazioni professionali agricole, venatorie e di protezione ambientale, riconosciute ed operanti sul territorio, nonché del coordinamento degli ATC e dell'ENCI;

- l’art. 19 della stessa Legge Regionale n. 8/1994, recante “Zone di protezione della fauna selvatica”, che attribuisce alla Regione le competenze in merito, con esclusione delle attività di vigilanza assicurate dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna, e definisce le finalità di dette zone, stabilendo in particolare:

- al comma 2 che le “Zone di ripopolamento e cattura (ZRC)” sono destinate ad affermare e incrementare la riproduzione delle specie selvatiche autoctone, a favorire la sosta e la riproduzione delle specie migratorie, a determinare, mediante l’irradiamento naturale, il ripopolamento dei territori contigui, a consentire mediante la cattura di selvaggina stanziale immissioni integrative negli ATC o il reinserimento in altre zone di protezione;

- al comma 4 che l’estensione di ogni zona di protezione deve essere rapportata al ciclo biologico della specie di preminente interesse gestionale ed alle esigenze di attuazione della pianificazione faunistico-venatoria, entro i limiti complessivi di superficie indicati nel sopracitato art. 10, comma 3, della Legge n. 157/1992;

- ai commi 5 e 6, nel disciplinare l'iter amministrativo che la Regione deve svolgere per formalizzare la proposta di istituzione, rinnovo e modifica delle zone di protezione, che:

- la proposta di che trattasi sia notificata ai proprietari o conduttori dei fondi mediante deposito presso la sede dei Comuni territorialmente interessati, nonché mediante affissione di apposito manifesto nei Comuni e nelle frazioni o borgate interessati, su cui deve essere chiaramente specificata, a cura dei Comuni, la data di deposito. È altresì trasmesso alle organizzazioni professionali agricole provinciali e locali;

- avverso detto provvedimento i proprietari o conduttori interessati possono proporre opposizione motivata, secondo le modalità di cui all'art. 10, comma 14 della citata Legge n. 157/1992, entro settanta giorni dalla data di deposito. Decorso tale termine, ove non sia stata presentata opposizione motivata dei proprietari o conduttori costituenti almeno il quaranta per cento della superficie che si intende vincolare, la Regione provvede all'istituzione della zona di protezione. La Regione può destinare le zone non vincolate per l'opposizione dei proprietari o conduttori di fondi ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria del territorio;

- al comma 9 che il vincolo di destinazione delle zone di protezione non può essere revocato se non al termine della stagione venatoria e previo recupero della fauna selvatica presente mediante la cattura ovvero l’allontanamento con mezzi ecologici;

Richiamato l’art. 22 della predetta Legge Regionale n. 8/1994 che nello specifico:

- al comma 1, attribuisce alla Regione, anche su proposta degli ATC, la competenza in merito all'istituzione di “Zone di rifugio” ove, per la durata della stagione venatoria, è vietato l'esercizio della caccia e stabilisce che l'istituzione delle zone di rifugio avviene quando ricorra una delle seguenti condizioni:

- istituzione o rinnovo in corso di una zona di protezione nel limite di superficie prestabilito o impossibilità di realizzarla per opposizione motivata dei proprietari o conduttori;

- sia necessario provvedere, con urgenza, alla tutela di presenze faunistiche di rilievo;

- ai commi 2 e 3, nel disciplinare l'iter amministrativo che la Regione deve svolgere per formalizzare l'istituzione delle zone di rifugio, stabilisce che il procedimento di che trattasi avviene in deroga alle procedure di cui ai commi 5 e 6 del soprarichiamato art. 19 della Legge Regionale n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni. Pertanto, il provvedimento istitutivo indica il perimetro e l'estensione del territorio e stabilisce le forme con cui si promuove la collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi e le modalità straordinarie di tutela della fauna selvatica e delle attività agricole. Il provvedimento adottato viene reso noto mediante affissione di apposito manifesto presso i Comuni e le frazioni o borgate interessati;

Richiamato, altresì, l’art. 24 della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994 il quale dispone che i confini delle zone di protezione della fauna selvatica sono delimitati con tabelle di colore giallo, recanti la specificazione in carattere nero dell’ambito di protezione;

Richiamata la “Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna” di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 1036/1998, così come modificata con deliberazioni dell’Assemblea Legislativa n. 122 del 25 luglio 2007 e n. 103 del 16 gennaio 2013;

Dato inoltre atto che, con riferimento alla citata Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna, è stato elaborato il “Piano faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023”, approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 179 del 6 novembre 2018, di seguito PFVR 2018-2023 che, in particolare:

- al punto 1.4.2 – parte prima - compie un’analisi degli istituti faunistici con finalità pubblica presenti nel territorio regionale, dedicando ad ogni tipologia un paragrafo descrittivo di estensione e distribuzione, riportando anche i dati gestionali, ove esistenti, e da detta analisi risulta, tra l’altro, che:

- le Zone di Ripopolamento e cattura (ZRC):

  1. sono normativamente finalizzate all’incremento e alla riproduzione naturale delle specie selvatiche autoctone, a favorire la sosta e la riproduzione delle specie migratorie, a determinare, mediante l'irradiamento naturale, il ripopolamento dei territori contigui, a consentire la cattura delle specie cacciabili per immissioni integrative negli ATC o il reinserimento in altre zone di protezione;
  2. sono caratterizzate dalla presenza di UTO 1 per l’85% circa del proprio territorio e dall’UTO 2 per il 13%; la presenza di UTO 3 è pari solo al 2%;
  3. il contesto ambientale del 92% delle ZRC è definito da una sola UTO, mentre il restante 8% da due (UTO 1 e 2, oppure UTO 2 e 3);
  4. sono uno strumento di forte gestione attiva, in particolare per quanto riguarda le finalità di ripopolamento mediante irradiamento naturale e la possibilità di cattura delle specie cacciabili per immissioni integrative negli ATC o il reinserimento in altre zone di protezione;

- al punto 3 - parte seconda - recante “PIANIFICAZIONE DELL’ASSETTO TERRITORIALE E PREVISIONI GESTIONALI”, stabilisce i seguenti macro-obiettivi di pianificazione rispetto agli istituti faunistici con finalità pubblica:

- raggiungimento della compatibilità tra presenza ed abbondanza della fauna selvatica e le attività antropiche (comparto agro-forestale e viabilità);

- organizzazione territoriale e gestione dei diversi Istituti in funzione del raggiungimento dell’obiettivo di uniforme impostazione della gestione faunistico-venatoria regionale;

- revisione degli istituti faunistici con finalità pubbliche anche allo scopo di verificarne la coerenza con le Unità Territoriali Omogenee (UTO) che suddividono il territorio regionale sulla base delle caratteristiche ambientali e di uso del suolo, rimodellandone inoltre i confini;

Atteso che l’istituzione di ZRC necessita di approfondite analisi tecniche anche sull’assetto esistente, e che, pertanto, occorre:

- valutare la vocazione ambientale per le specie oggetto non solo di tutela ma anche di gestione attiva all’interno di questo istituto, cioè quasi esclusivamente lepre e fagiano, tenuto conto che il Comprensorio faunistico C1 è considerato il comparto preferenziale ad ospitare ZRC finalizzate all’incremento di lepre e fagiano a scopo sia di cattura sia di irradiamento;

- privilegiare la costituzione di ZRC di estensione non superiore ai 700 ettari, dislocate sul territorio in modo tale da creare una rete di zone di protezione che permetta un efficace scambio di individui tra meta-popolazioni e massimizzi il fenomeno dell’irradiamento;

- prevedere programmi, anche poliennali, di gestione nei quali siano fissati gli obiettivi generali e le azioni gestionali di dettaglio e che, in particolare, contemplino: interventi di prevenzione, mitigazione e risarcimento dei danni, miglioramento e ripristino ambientale, monitoraggio demografico della fauna selvatica presente, operazioni di cattura, interventi di immissione di capi di selvaggina e piani di controllo della fauna;

Dato atto che:

- con propria deliberazione n. 685 del 10 maggio 2021, in attuazione di quanto stabilito dal soprarichiamato art. 10, comma 2, della Legge Regionale n. 8/1994, sono state rinnovate le Commissioni consultive territoriali in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria per ogni Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca;

- con determinazione n. 22230 del 15 novembre 2022, il Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca ha provveduto ad aggiornare, tra le altre, la Commissione consultiva territoriale di Ferrara;

Vista la propria deliberazione n. 1341 del 1 agosto 2022 con la quale è stata istituita, ai sensi dell’art. 22 della Legge Regionale n. 8/1994, la Zona di Rifugio “Montimoraro” al fine di garantire, con urgenza, la tutela delle presenze faunistiche di rilievo dell’area, a seguito della decadenza di azienda faunistica venatoria disposta con determinazione dirigenziale n. 5818 del 29 marzo 2022 e considerata l’imminente apertura della stagione venatoria 2022/2023;

Preso atto:

- che il Settore Agricoltura, caccia e pesca – Ambiti Bologna e Ferrara, con nota prot. n. 0307685.I del 30 marzo 2023, come integrata e modificata con nota prot. n. 0429916.I del 3 maggio 2023, entrambe trattenute agli atti del Settore Attività faunistico-venatorie, Pesca e Acquacoltura, in relazione a quanto disposto dal PFVR 2018-2023, ha proposto l’istituzione di una Zona di Ripopolamento e Cattura (ZRC) denominata “Montimoraro” sulla medesima superficie dell’azienda decaduta con la citata determinazione n. 5818/2022, ai sensi dell’art. 19 della Legge Regionale n. 8/1994;

- che tale proposta è stata sottoposta alla Commissione consultiva territoriale in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell’attività venatoria di Ferrara, in attuazione di quanto stabilito dal soprarichiamato art. 10, comma 2, della Legge regionale n. 8/1994;

Considerato che con la suddetta Zona di Ripopolamento e Cattura si conferma il perseguimento dell’interesse pubblico di tutela dell’ambiente e, in particolare, della fauna in essa presente anche in ragione della prossima scadenza della Zona di Rifugio “Montimoraro” istituita con la citata deliberazione n. 1341/2022 per la stagione venatoria 2022/2023;

Dato atto che la stagione venatoria 2022/2023, secondo il Calendario approvato con propria deliberazione n. 697 del 4 maggio 2022, terminerà il 31 maggio 2023 e che, con propria deliberazione n. 812 in data odierna è stato approvato il “Calendario venatorio regionale – Stagione 2023-2024”;

Rilevato che il completamento dell’iter amministrativo previsto dai commi 5 e 6 del citato articolo 19 della Legge Regionale n. 8/1994 per l’istituzione della Zona di Ripopolamento e Cattura “Montimoraro”, non si concluderà prima dell’avvio della prossima stagione venatoria, e che pertanto è necessario provvedere a istituire una Zona di Rifugio sui medesimi confini al fine di garantire, con urgenza, la tutela dell’ambiente e, in particolare, della fauna selvatica in essa presente;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla proposta di perimetrazione della ZRC “Montimoraro, sita in comuna di Mesola (FE) come rappresentata nell’Allegato 1 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, ai sensi dell’art.19 della L.R. n.8/1994;

Ritenuto, altresì, di procedere alla contestuale istituzione della ZR “Montimoraro” sulle medesime superfici di cui al citato Allegato 1, a garanzia della continuità della tutela dell’ambiente e, in particolare, della fauna selvatica in essa presente ai sensi dell’art. 22 della medesima normativa regionale, in attesa del completamento del procedimento di istituzione della ZRC;

Dato atto che con la costituzione delle zone protette l'Ente persegue l'interesse pubblico di tutela della fauna;

Ritenuto di demandare al Responsabile del Settore Agricoltura, caccia e pesca – Ambiti Bologna e Ferrara lo svolgimento delle fasi di notifica e di istruttoria prevista dal citato art. 19, commi 5 e 6, della Legge Regionale n. 8/1994, in merito alla proposta di istituzione della ZRC “Montimoraro” nonché lo svolgimento delle fasi di notifica previste dall’art. 22, comma 3, del medesimo dettato normativo riguardanti l’istituzione delle Zone di Rifugio;

Dato atto che il già menzionato art. 19 della Legge Regionale n. 8/1994, non stabilisce la durata del vincolo di destinazione delle zone di protezione mentre, all’ultimo comma, stabilisce che possano essere revocate al termine della stagione venatoria e previo recupero della fauna selvatica presente mediante la cattura ovvero l'allontanamento con mezzi ecologici;

Ritenuto al riguardo opportuno determinare una scadenza della suddetta Zona di Ripopolamento e Cattura, stabilendo che il vincolo di protezione della zona in oggetto sia coerente e corrispondente a quello del PFVR 2018-2023, ovvero fino al termine della stagione venatoria 2023/2024;

Ritenuto, altresì, opportuno stabilire che il vincolo di protezione dell’istituto di cui all’art.22 della Legge Regionale n. 8/1994 sia anch’esso coerente e corrispondente a quello del PFVR 2018-2023 ovvero fino al termine della stagione venatoria 2023/2024, fatto salvo l’esito del procedimento amministrativo previsto all’art. 19, commi 5 e 6 della Legge Regionale n. 8/1994;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;

- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato "Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022"

- la propria deliberazione n. 380 del 13 marzo 2023, recante "Approvazione Piano integrato delle attività e dell’organizzazione 2023-2025”;

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 325 del 7 marzo 2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";

- n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";

- n. 474 del 27 marzo 2023 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° aprile 2023 a seguito dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale di cui al titolo III del CCNL Funzioni Locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025”;

Richiamate, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all’Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

delibera

  1. di approvare la proposta di perimetrazione per l'istituzione della Zona di ripopolamento e cattura (ZRC) denominata “Montimoraro” sita in comune di Mesola (FE), ai sensi dell’art.19 della Legge Regionale n. 8/1994, descritta e rappresentata nell’Allegato 1 della presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
  2. di istituire sulle medesime superfici, ai sensi dell’art. 22 della Legge Regionale n. 8/1994, la Zona di Rifugio denominata “Montimoraro”, in attesa che venga completato il procedimento amministrativo di perimetrazione della ZRC di cui al precedente punto 1);
  3. di demandare al Responsabile del Settore Agricoltura, caccia e pesca – Ambiti Bologna e Ferrara lo svolgimento delle fasi di notifica e di istruttoria previste dal citato art. 19, commi 5 e 6, della Legge Regionale n. 8/1994, in merito alla proposta di perimetrazione per l’istituzione della Zona di Ripopolamento e cattura indicata al precedente punto 1), nonchè lo svolgimento delle fasi di notifica previste dal citato art. 22, comma 3, della Legge Regionale n. 8/1994, in merito alla istituzione di Zona di Rifugio di cui al precedente punto 2);
  4. di stabilire che al termine delle fasi di notifica e di istruttoria previste dal citato art. 19, commi 5 e 6, della Legge Regionale n. 8/1994, il Settore Agricoltura, caccia e pesca – Ambiti Bologna e Ferrara, entro i successivi 10 giorni, dovrà comunicare al Settore Attività Faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura, al fine di procedere all'adozione dell'atto finale di istituzione della zona protetta di che trattasi, quanto segue:

- i modi e i tempi dell’avvenuta pubblicizzazione del presente atto presso i Comuni e le frazioni o borgate interessati;

- la percentuale delle opposizioni motivate a loro pervenute;

5. di definire, inoltre, che il vincolo di protezione della zona indicata al precedente punto 1) sia corrispondente a quello del Piano faunistico-venatorio regionale 2018-2023 ovvero fino al termine della stagione venatoria 2023/2024;

6. di definire, altresì, che il vincolo della zona indicata al precedente punto 2) sia valido fino al termine della stagione venatoria 2023/2024, salvo che non si proceda al completamento del procedimento di perimetrazione di cui al già citato punto 1);

7. di dare atto, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;

8. di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Settore Attività faunistico-venatorie pesca e acquacoltura provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura, caccia e Pesca.

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