n.223 del 21.07.2021 periodico (Parte Seconda)

Regolamento (UE) n. 1308/2013 - Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - Misura "Investimenti". Programma Operativo 2019/2020 e 2020/2021 di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 1346/2019 e n. 1025/2020 - modifica modalità e tempi di realizzazione dei progetti in attuazione del Decreto MIPAAF Prot. 249006/2021 e disposizioni conseguenti

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

- i Regolamenti delegato (UE) n. 1149/2016 e di esecuzione (UE) n. 1150/2016 della Commissione del 15 aprile 2016, recanti rispettivamente integrazioni e modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 256/2017 della Commissione del 14 febbraio 2017 che prevede la possibilità per gli Stati di presentare, entro il 1 marzo 2018, il Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo (PNS) per il periodo di programmazione 2019/2023;

- il Regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

- il Regolamento delegato (UE) n. 2021/374 della Commissione del 27 gennaio 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/884 recante, per il 2020 in collegamento con la pandemia di COVID-19, deroga ai regolamenti delegati (UE) 2017/891 per l’ortofrutticoltura e (UE) 2016/1149 per la vitivinicoltura, e modifica al regolamento delegato (UE) 2016/1149;

- il Programma Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo, predisposto sulla base dell’accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, trasmesso alla Commissione con nota del 1° marzo 2018 dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, che contiene, tra l’altro, la ripartizione dello stanziamento previsto dall’OCM vino tra le misure da realizzare nel quinquennio 2019-2023;

- il Decreto Ministeriale n. 911 del 14 febbraio 2017 recante “Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei Regolamenti delegato (UE) n. 1149/2016 e di esecuzione (UE) n. 1150/2016 della Commissione, per quanto riguarda l’applicazione della Misura degli Investimenti”;

- il Decreto n. 3843 del 3 aprile 2019 “Modifica del DM n. 911/2017 e del DM del 3 marzo 2017, n. 1411 per quanto riguarda l’applicazione della misura degli investimenti” ed in particolare i termini di presentazione delle domande di aiuto;

- la Circolare AGEA - Area Coordinamento - del 29 maggio 2019 Prot. 47789 “Decreto Ministeriale n. 3843 del 30 aprile 2019 di modifica del Decreto Ministeriale del 14 febbraio 2017 n. 911 relativo alle disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dei Regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, e del Decreto Ministeriale 14 febbraio 2017, per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti”;

- il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020 – Versione 10.1 – attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013, nella formulazione approvata dalla Commissione europea con Decisione C (2020) 6376 del 14 settembre 2020, di cui si è preso atto con deliberazione di Giunta regionale n. 1219 del 21 settembre 2020;

- il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo 3 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 136 del 12 giugno 2019, recante “Modifica dei decreti 14 febbraio 2017 e 3 marzo 2017, relativi alle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti e della ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Termini di presentazione domande di aiuto”;

- il Decreto n. 1355 del 5 marzo 2020 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali che stabilisce le assegnazioni della dotazione finanziaria relativa alla campagna vitivinicola 2020/2021 per l’attuazione delle singole Misure;

Atteso che il citato Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 911/2017 prevede tra l’altro:

  • la concessione di un sostegno per investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione del vino diretti a migliorare il rendimento globale dell’impresa, ad aumentarne la competitività e riguardanti la produzione e/o commercializzazione dei prodotti;
  • l’adozione da parte delle Regioni delle determinazioni per applicare la Misura “Investimenti”, ivi compresa l’individuazione di eventuali ulteriori condizioni di ammissibilità e/o di esclusione dal contributo, nonché specifici criteri di priorità;

Atteso, altresì, che le operazioni individuate e riportate nel Decreto Ministeriale n. 911/2017 sono redatte in coerenza con i criteri di demarcazione e complementarietà definiti nel capitolo 14 “Informazioni sulla complementarietà” sezione 14.1.1 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020;

Richiamate inoltre:

- la propria deliberazione n. 1025 del 3 agosto 2020, avente per oggetto “Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Programma Nazionale di Sostegno al Settore Vitivinicolo – Approvazione Programma Operativo 2021 con valenza di Avviso pubblico – Misura Investimenti” che prevede, tra l’altro, che:

- possono essere presentati progetti con durata:

- annuale: in tal caso il pagamento del saldo avverrà nell’esercizio finanziario 2020/2021;

- biennale: in tal caso il pagamento del saldo avverrà nell’esercizio finanziario 2021/2022;

- la durata del progetto annuale o biennale deve essere dichiarata al momento della presentazione della domanda di sostegno;

- la determinazione dirigenziale n. 3487 del 26 febbraio 2021, relativa al Programma Operativo 2021 della Misura Investimenti, con la quale si è provveduto, tra l’altro, ad approvare:

  • la graduatoria riferita alle domande ritenute ammissibili relative ad imprese agricole di base, indicanti per ciascun soggetto il punteggio complessivo attribuito, l’importo di progetto ammesso e, conseguentemente, la quantificazione del contributo concedibile, relativamente al progetto presentato;
  • la graduatoria riferita alle domande ritenute ammissibili relative ad imprese agroindustriali, indicanti per ciascun soggetto il punteggio complessivo attribuito, l’importo di progetto ammesso e, conseguentemente, la quantificazione del contributo concedibile, relativamente al progetto presentato;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, e le ordinanze del Presidente della Regione Emilia-Romagna in merito al COVID-19;

Considerato che il perdurare dell’emergenza epidemiologica COVID-19 ha continuato ad incidere negativamente sull’attività delle imprese, rendendo, peraltro, difficile rispettare le scadenze e gli impegni ordinariamente previsti, in particolare per l’attuazione dei programmi di investimento oggetto di finanziamento;

Visto il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali prot. n. 0249006 in data 28/5/2021 recante “Disposizioni relative alla proroga di termini e deroghe alla normativa del settore vitivinicolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.” ed in particolare:

- l'art. 3 “Deroghe alla Misura investimenti” che prevede di aggiungere al decreto ministeriale n. 911 del 14 febbraio 2017, le seguenti disposizioni:

“Limitatamente alle campagne 2019/2020 e 2020/2021 le Regioni, per favorire la realizzazione degli interventi programmati, consentono ai beneficiari di richiedere, una sola volta, la modifica della durata del progetto approvato da annuale a biennale e da biennale a triennale. A tal fine, è consentito al beneficiario di poter richiedere il pagamento in forma anticipata. Tale durata è fissata in modo da garantire che il pagamento del contributo avvenga entro il 15 ottobre 2023.”;

“Limitatamente alle campagne 2018/2019, 2019-2020 e 2020/2021 è consentito ai beneficiari di apportare modifiche, anche di natura strategica, ai progetti approvati. Nel caso di modifiche attinenti alla strategia o l’obiettivo generale del progetto, è richiesta una convalida da parte dell’Ente istruttore competente. I termini e le relative modalità sono definiti da Agea d’intesa con le Regioni.”;”

“Fermo restando quanto riportato al successivo articolo 4, limitatamente alle campagne 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 ai beneficiari di contributi per la misura degli investimenti che non abbiano potuto realizzare la totalità delle azioni contenute nel progetto di investimento approvato, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.”;

- l'art. 4 “Norme generali” che prevede quanto segue:

“Per le misure di cui all’articolo 3 del decreto, in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1 del Regolamento n. 2021/374 se i controlli dimostrano che non è stato possibile eseguire tutte le azioni contenute in un progetto approvato a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1306/2013, viene corrisposto il contributo per un importo corrispondente alle singole azioni realizzate.

Al di fuori dei casi di cui al comma 1, se i controlli dimostrano che l’intero progetto non è stato completamente realizzato ma che l’obiettivo generale è stato comunque raggiunto, viene corrisposto il contributo per un importo corrispondente alle singole azioni realizzate decurtato dell’importo del contributo corrispondente alle azioni non realizzate.

Qualora l’importo del contributo versato ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 sia superiore all’importo accertato come dovuto dopo l’esecuzione dei controlli, Agea procede al recupero del sostegno indebitamente versato.”;

Vista la Circolare AGEA Coordinamento prot. 0040825 del 04/06/2021 recante “Vitivinicolo – Integrazione alla circolare di Coordinamento n. 47789 del 29 maggio 2019 per quanto riguarda l’applicazione della Misura investimenti” che prevede:

- “In applicazione dell’articolo 1 del Regolamento delegato (UE) n. 2021/374, ed in deroga all’articolo 53, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) n. 2016/1149, in casi debitamente giustificati collegati alla pandemia di COVID-19, è consentito ai beneficiari di presentare modifiche, da introdurre entro il 15 ottobre 2021, che interessano l’obiettivo dell’intera operazione già approvata nel quadro della misura Investimenti prevista all’art. 50 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, fermo restando il completamento di tutte le singole azioni in corso che fanno parte dell’operazione. Il beneficiario comunica la modifica entro il termine che l’Organismo Pagatore fissa per il proprio territorio di competenza; per la modifica è necessaria l’approvazione preventiva dell’autorità competente, così come sancito dall’art. 1, comma 3, del Regolamento Delegato (UE) 2021/374 della Commissione del 27 gennaio 2021.

- Limitatamente alle campagne 2019/2020 e 2020/2021 le Regioni, per favorire la realizzazione degli interventi programmati, consentono ai beneficiari di richiedere, una sola volta, la modifica della durata del progetto approvato da annuale a biennale e da biennale a triennale. A tal fine, è consentito al beneficiario di poter richiedere il pagamento in forma anticipata. Tale durata è fissata in modo da garantire che il pagamento del contributo avvenga entro il 15 ottobre 2023. - Limitatamente alle campagne 2019/2020 e 2020/2021 è consentito ai beneficiari di apportare modifiche, anche di natura strategica, ai progetti approvati. Nel caso di modifiche attinenti alla strategia o l’obiettivo generale del progetto, è richiesta una convalida da parte dell’Ente istruttore competente. I termini e le relative modalità devono essere definiti dagli Organismi Pagatori d’intesa con le Regioni di propria competenza.

- Per la Misura degli Investimenti, in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1 del Regolamento UE 2021/374, se i controlli dimostrano che non è stato possibile eseguire tutte le azioni contenute in un progetto approvato a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, viene corrisposto il contributo per un importo corrispondente alle singole azioni realizzate.

- Al di fuori dei casi descritti nel precedente comma, se i controlli dimostrano che l’intero progetto non è stato completamente realizzato ma che l’obiettivo generale è stato comunque raggiunto, viene corrisposto il contributo per un importo corrispondente alle singole azioni realizzate decurtato dell’importo del contributo corrispondente alle azioni non realizzate.

- Qualora l’importo del contributo versato ai sensi dei due precedenti commi sia superiore all’importo accertato come dovuto dopo l’esecuzione dei controlli, gli Organismi Pagatori procedono al recupero del sostegno indebitamente versato.”;

Considerato necessario, al fine di permettere la conclusione degli investimenti, applicare quanto disposto dall’art. 3 del Decreto Ministeriale n. 249006/2021, offrendo la possibilità alle imprese inserite nelle graduatorie di cui alla determinazione n. 3487/2021 che rientrano tra gli assegnatari dei finanziamenti, di tasformare il progetto da annuale a biennale o da biennale a triennale nonché di apportare le eventuali modifiche ai progetti approvati;

Vista la nota emessa da AGREA in data 18/6/2021 prot. 601511.E che prevede, a seguito della circolare di AGEA Coordinamento, le seguenti tempistiche: - entro il 9/7/2021 l’invio della comunicazione di modifica temporale del progetto da annuale a biennale e da biennale a triennale;

- entro il 30/7/2021 l’invio della comunicazione di modifica ai progetti approvati;

Ritenuto pertanto necessario modificare l’Avviso pubblico approvato con la propria deliberazione n. 1025/2020:

- sostituendo il punt 12 come segue:

“I lavori dovranno terminare:

- Per Progetti con durata annuale:

- per le imprese che hanno ricevuto entro il 31 maggio 2021 la comunicazione di essere in posizione utile ai fini del finanziamento: entro il 15 luglio 2021;

- per le imprese che hanno ricevuto successivamente al 31 maggio 2021 la comunicazione di essere in posizione utile ai fini del finanziamento: entro il 16 agosto 2021.

- Per i progetti con durata biennale: entro il 31 marzo 2022;

- Per i progetti con durata triennale entro il 31 marzo 2023.

Per favorire la realizzazione degli interventi programmati le imprese possono presentare una comunicazione di modifica dei tempi di realizzazione degli investimenti rispetto a quanto inizialmente previsto, aggiornando la durata del progetto da annuale a biennale o da biennale a triennale.

La comunicazione di modifica della durata del progetto da annuale a biennale o da biennale a triennale dovrà essere presentata entro e non oltre il 9 luglio 2021 tramite posta elettronica certificata, indirizzata al Servizio Competitività delle imprese agricole e agroalimentari pec: agrsai1@postacert.regione.emilia-romagna.it. Per le imprese che verranno finanziate, per effetto di un eventuale scorrimento della graduatoria, successivamente al 30 giugno 2021, la comunicazione di modifica dei tempi di realizzazione del progetto sarà contestuale alla comunicazione di conferma della volontà di realizzare l’investimento.

Le imprese che modificheranno la durata del progetto da annuale a biennale e da biennale a triennale dovranno obbligatoriamente presentare una domanda di pagamento-anticipo entro e non oltre le ore 13.00.00 del 31 agosto 2021, attraverso il sistema SIAG di AGREA, corredata da specifica garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore di AGREA, rilasciata da soggetti autorizzati, per un importo pari al 110% dell’importo anticipato.La mancata presentazione della domanda di pagamento-anticipo entro il termine sopra indicato fa decadere la domanda di sostegno e prevede l’applicazione delle penalità di cui al punto 18.”;

- inserendo il seguente punto 12 BIS:

“È consentito ai beneficiari che hanno già optato per la realizzazione del progetto biennale oppure che opteranno per la trasformazione della durata del progetto, di apportare modifiche, anche di natura strategica, ai progetti approvati.

Dette modifiche dovranno essere presentate entro e non oltre il 30 luglio 2021 tramite posta elettronica certificata indirizzata al Servizio Competitività delle imprese agricole e agroalimentari pec: agrsai1@postacert.regione.emilia-romagna.it.

Le richieste saranno oggetto di esame da parte del Servizio Competitività delle imprese agricole e agroalimentari, che provvederà con successivo atto a convalidare le modifiche richieste.

Eventuali sconti ottenuti su voci di spesa ammesse non possono essere richiesti come variante per poter essere riutilizzati.

Non sono considerate varianti i cambi di preventivo nel caso sussista una palese identificazione del bene e, di norma, gli interventi relativi ad aspetti di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative purché contenuti nell’ambito del 10% del totale della spesa ammissibile ad aiuto, quale risultante in esito alle verifiche tecnico amministrative di regolare esecuzione dell’intervento approvato, al netto delle somme riferite alla categoria delle spese generali.Tali variazioni non sono oggetto di comunicazione e verranno valutate solo in fase di verifica della domanda di pagamento.”;

- modificando il primo paragrafo del punto 13 come segue:

Dopo il secondo alinea aggiungendo l’inciso:

- Per i Progetti triennali: a partire dal 16 ottobre 2022 ed entro le ore 13:00:00 del 31 marzo 2023.;

- modificando il secondo paragrafo del punto 14 e aggiungendo dopo la parola “biennale” “e triennale”.;

- aggiungendo:

- ai paragrafi 5 e 6 del punto 18 la parola “triennale” dopo la parola biennale;

- al termine del punto 18 le seguenti ulteriori disposizioni:

"In applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 2021/374, se i controlli dimostrano che non è stato possibile eseguire tutte le azioni contenute in un progetto approvato a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, viene corrisposto il contributo per un importo corrispondente alle singole azioni realizzate.

Al di fuori dei casi sopra descritti, se i controlli dimostrano che l’intero progetto non è stato completamente realizzato ma che l’obiettivo generale è stato comunque raggiunto, viene corrisposto il contributo per un importo corrispondente alle singole azioni realizzate decurtato dell’importo del contributo corrispondente alle azioni non realizzate.

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1 del Regolamento UE 2021/374, si specifica che le singole azioni corrispondono alle categorie di spesa come articolate al punto 2. del presente Avviso.";

Richiamata altresì la propria deliberazione n. 1346 del 29 luglio 2019 recante “Regolamento (UE) n. 1308/2013 - Programma Nazionale di Sostegno al Settore Vitivinicolo - Approvazione Programma Operativo 2020 con valenza di Avviso pubblico - Misura "Investimenti"”, così come integrata dalla deliberazione n. 340 del 14 aprile 2020;

Considerato che il citato Decreto ministeriale prot. 249004/
2021 prevede la possibilità anche con riferimento alla campagna 2019/2020 di apportare modifiche sia alla durata del progetto approvato da annuale a biennale e da biennale a triennale sia al progetto stesso, anche di natura strategica;

Ritenuto di estendere tali possibilità anche alle imprese beneficiarie dell’Avviso pubblico di cui alla deliberazione n. 1346/2019, come integrata dalla successiva deliberazione 340/2020, seguendo le modalità definite dal presente atto con riferimento all’Avviso pubblico 2021;

Ritenuto inoltre di precisare che, in attuazione dell’art. 3 del D.M. prot. n. 0249006/2021, limitatamente alle campagne 2019/2020 e 2020/2021, ai beneficiari di contributi che non abbiano potuto realizzare la totalità delle azioni contenute nel progetto di investimento approvato, non si applicano le disposizioni sulle penalità di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 6 del decreto n. 911 del 14 febbraio 2017”.;

Dato atto, infine, che restano confermate tutte le altre disposizioni contenute nelle deliberazioni della Giunta regionale n. 1346/2019 e successive modifiche e n. 1025/2020;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni;

- la propria deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021 recante “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023”, ed in particolare l’allegato D) recante “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023”;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 37, comma 4;

Viste altresì le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;

- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 2013 del 28 dicembre 2020 “Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell’Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell’IBACN”;

- n. 2018 del 28 dicembre 2020 “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale ai sensi dell’art. 43 della L.R. n. 43/2001 e ss.mm.ii.”;

- n. 771 del 24 maggio 2021 “Rafforzamento delle capacità amministrative dell'ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021”;

Richiamate infine le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi:

delibera

1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;

2) di modificare l’Avviso pubblico approvato in allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1025/2020 recante “Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Programma Nazionale di Sostegno al Settore Vitivinicolo – Approvazione Programma Operativo 2021 con valenza di Avviso pubblico – Misura Investimenti” e precisamente:

- sostituendo il punto 12 come segue:

“I lavori dovranno terminare:

- Per Progetti con durata annuale:

  • per le imprese che hanno ricevuto entro il 31 maggio 2021 la comunicazione di essere in posizione utile ai fini del finanziamento: entro il 15 luglio 2021;
  • per le imprese che hanno ricevuto successivamente al 31 maggio 2021 la comunicazione di essere in posizione utile ai fini del finanziamento: entro il 16 agosto 2021.

- Per i progetti con durata biennale: entro il 31 marzo 2022;

- Per i progetti con durata triennale entro il 31 marzo 2023.

Per favorire la realizzazione degli interventi programmati le imprese possono presentare una comunicazione di modifica dei tempi di realizzazione degli investimenti rispetto a quanto inizialmente previsto, aggiornando la durata del progetto da annuale a biennale o da biennale a triennale.

La comunicazione di modifica della durata del progetto da annuale a biennale o da biennale a triennale dovrà essere presentata entro e non oltre il 9 luglio 2021 tramite posta elettronica certificata, indirizzata al Servizio Competitività delle imprese agricole e agroalimentari pec: agrsai1@postacert.regione.emilia-romagna.it .

Per le imprese che verranno finanziate, per effetto di un eventuale scorrimento della graduatoria, successivamente al 30 giugno 2021, la comunicazione di modifica dei tempi di realizzazione del progetto sarà contestuale alla comunicazione di conferma della volontà di realizzare l’investimento.

Le imprese che modificheranno la durata del progetto da annuale a biennale e da biennale a triennale dovranno obbligatoriamente presentare una domanda di pagamento-anticipo entro e non oltre le ore 13.00.00 del 31 agosto 2021, attraverso il sistema SIAG di AGREA, corredata da specifica garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore di AGREA, rilasciata da soggetti autorizzati, per un importo pari al 110% dell’importo anticipato. La mancata presentazione della domanda di pagamento-anticipo entro il termine sopra indicato fa decadere la domanda di sostegno e prevede l’applicazione delle penalità di cui al punto 18.”;

- inserendo il seguente punto 12 BIS:

“È consentito ai beneficiari che hanno già optato per la realizzazione del progetto biennale oppure che opteranno per la trasformazione della durata del progetto, di apportare modifiche, anche di natura strategica, ai progetti approvati.

Dette modifiche dovranno essere presentate entro e non oltre il 30 luglio 2021 tramite posta elettronica certificata indirizzata al Servizio Competitività delle imprese agricole e agroalimentari pec: agrsai1@postacert.regione.emilia-romagna.it .

Le richieste saranno oggetto di esame da parte del Servizio Competitività delle Imprese agricole e agroalimentari, che provvederà con successivo atto a convalidare le modifiche richieste.

Eventuali sconti ottenuti su voci di spesa ammesse non possono essere richiesti come variante per poter essere riutilizzati.

Non sono considerate varianti i cambi di preventivo nel caso sussista una palese identificazione del bene e, di norma, gli interventi relativi ad aspetti di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative purché contenuti nell’ambito del 10% del totale della spesa ammissibile ad aiuto, quale risultante in esito alle verifiche tecnico amministrative di regolare esecuzione dell’intervento approvato, al netto delle somme riferite alla categoria delle spese generali. Tali variazioni non sono oggetto di comunicazione e verranno valutate solo in fase di verifica della domanda di pagamento.”;

- modificando il primo paragrafo del punto 13 come segue:

dopo il secondo alinea aggiungendo l’inciso:

- Per i Progetti triennali: a partire dal 16 ottobre 2022 ed entro le ore 13:00:00 del 31 marzo 2023.;

- modificando il secondo paragrafo del punto 14, aggiungendo dopo la parola “biennale” “e triennale”.;

- aggiungendo:

- ai paragrafi 5 e 6 del punto 18 la parola “triennale” dopo la parola biennale;

- al termine del punto 18 le seguenti ulteriori disposizioni:

"In applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 2021/374, se i controlli dimostrano che non è stato possibile eseguire tutte le azioni contenute in un progetto approvato a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, viene corrisposto il contributo per un importo corrispondente alle singole azioni realizzate.

Al di fuori dei casi sopra descritti, se i controlli dimostrano che l’intero progetto non è stato completamente realizzato ma che l’obiettivo generale è stato comunque raggiunto, viene corrisposto il contributo per un importo corrispondente alle singole azioni realizzate decurtato dell’importo del contributo corrispondente alle azioni non realizzate.

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1 del Regolamento UE 2021/374, si specifica che le singole azioni corrispondono alle categorie di spesa come articolate al punto 2. del presente Avviso.”;

3) di estendere la possibilità di apportare modifiche sia alla durata del progetto approvato da annuale a biennale e da biennale a triennale sia al progetto stesso, anche di natura strategica, anche alle imprese beneficiarie dell’Avviso pubblico di cui alla deliberazione n. 1346/2019, come integrata dalla successiva deliberazione 340/2020, seguendo le modalità definite dal presente atto con riferimento all’Avviso pubblico 2021;

4) di precisare, in attuazione dell’art. 3 del D.M. prot. n. 0249006 in data 28/5/2021, che, limitatamente alle campagne 2019/2020 e 2020/2021, ai beneficiari di contributi che non abbiano potuto realizzare la totalità delle azioni contenute nel progetto di investimento approvato, non si applicano le disposizioni sulle penalità di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 6 del decreto n. 911 del 14 febbraio 2017;

5) di prevedere altresì che i pagamenti dei saldi riferiti ai progetti biennali e triennali, introdotti con il presente atto, trovino copertura sugli importi assegnati alla Regione Emilia-Romagna per le campagne 2021-2022 e 2022-2023;

6) di dare atto che resta confermato quant’altro stabilito con le deliberazioni n. 1346/2019 e successive modifiche e n. 1025/2020;

7) di stabilire che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;

8) di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari provvederà a darne la più ampia pubblicizzazione anche sul sito internet E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.

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