n.320 del 05.11.2014 periodico (Parte Seconda)

Legge n. 82/2006, art. 9 - Campagna vendemmiale 2014/2015 - Ulteriori disposizioni concernenti l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di uve, mosti e vini compresi quelli atti a diventare vini IGP e DOP, nonchè delle partite (cuvees) atte a diventare vini spumanti

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto, in particolare, l’art. 80 e l’allegato VIII del predetto Regolamento n. 1308/2013 rubricato “Pratiche enologiche di cui all'articolo 80”, parte I “Arricchimento, acidificazione e disacidificazione in alcune zone viticole”;

Richiamati nello specifico i seguenti punti del citato allegato VIII:

- il punto A che prevede:

  • al paragrafo 1, la possibilità per gli Stati membri, quando le condizioni climatiche lo richiedono, di autorizzare l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino;
  • al paragrafo 2, i limiti che il suddetto aumento non può superare con riferimento alla classificazione in tre categorie delle zone viticole, come declinate nell’Appendice 1 dell’allegato VII del medesimo Regolamento (UE) n. 1308/2013;
  • al paragrafo 3, che gli Stati membri, negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli, possano chiedere che il limite o i limiti di cui al paragrafo 2 siano innalzati dello 0,5 %;

- il punto B che fissa le modalità per le operazioni di arricchimento;

- il punto D che individua ulteriori prescrizioni in merito alle pratiche di arricchimento;

Dato atto che in relazione alla classificazione delle zone viticole suddette, la Regione Emilia-Romagna è inserita nella zona C e, pertanto, il limite massimo dell’arricchimento, ai sensi della citata normativa comunitaria, è pari a 1,5% vol.;

Rilevato che le disposizioni comunitarie sopra citate sono le medesime dell’abrogato Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007;

Visti, inoltre:

- il Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 concernente alcune modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni, e successive modificazioni ed integrazioni;

- la Legge 20 febbraio 2006 n. 82, recante “Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l’Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino” e successive modifiche ed integrazioni;

- il Decreto 9 ottobre 2012 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali recante “Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l’autorizzazione all’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di taluni prodotti vitivinicoli” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 2012;

Preso atto:

- che l’art. 9, comma 2, della suddetta Legge n. 82/2006 dispone che le Regioni e le Province autonome autorizzino annualmente, con proprio provvedimento, l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vini da tavola con o senza indicazione geografica, dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD) nonché delle partite per l’elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità (VSQ) e dei vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate (VSQPRD);

- che il citato Decreto ministeriale 9 ottobre 2012 prevede, tra l’altro, all’art. 2, che le Regioni e le Province autonome autorizzino l’arricchimento dei prodotti della vendemmia previo accertamento della sussistenza delle condizioni climatiche che ne giustificano il ricorso e trasmettano copia del provvedimento di autorizzazione all’Ufficio periferico del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari competente per territorio, all’ICQRF ed al Ministero;

Vista la propria deliberazione n. 1234 del 23 luglio 2014 con la quale è stato autorizzato, per la campagna vitivinicola 2014/2015, l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, delle uve fresche, dei mosti di uve, dei mosti di uve parzialmente fermentati, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, ottenuti dalle uve delle varietà idonee alla coltivazione in Regione Emilia-Romagna e ivi raccolte, per le tipologie ed entro i limiti espressamente individuati nei punti 1), 2) e 3) del dispositivo della medesima deliberazione n. 1234/2014;

Atteso che nella citata deliberazione n. 1234/2014 non sono stati indicati i vini DOP Colli di Parma in ragione del fatto che il Consorzio di tutela della denominazione non aveva all’epoca manifestato l’esigenza di effettuare tale operazione;

Preso atto che lo stesso Consorzio di tutela dei vini DOP Colli di Parma, con nota assunta al protocollo del competente Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali al n. PG/2014/334702 del 22 settembre 2014, ha richiesto l’autorizzazione all’aumento del titolo alcolometrico di 1,5 % vol. dei vini DOP Colli di Parma;

Considerato:

- che i mesi estivi sono stati caratterizzati da ripetute piogge e temperature al di sotto della media del periodo;

- che il permanere di tali condizioni climatiche anche nei mesi di agosto e settembre ha comportato la necessità di procedere ad una raccolta di uva in anticipo rispetto alla completa maturazione per non incorrere in fitopatie che avrebbero potuto compromettere l'esito produttivo;

Ritenuto pertanto di consentire, per la campagna vitivinicola 2014/2015 - in coerenza con quanto già disposto con la più volte richiamata deliberazione n. 1234/2014 - l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di 1,5% vol. per uve fresche, mosti di uve, mosti di uve parzialmente fermentati, vino nuovo ancora in fermentazione, vini per base spumante, vini atti a diventare vino DOP Colli di Parma;

Atteso, inoltre, che il Responsabile del Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali, in ragione delle sfavorevoli condizioni climatiche della primavera e dell’estate, con nota protocollo n. PG/2014/0301337 del 26 agosto 2014, ha rappresentato al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali la necessità di richiedere con urgenza alla Commissione Europea l'innalzamento del limite di arricchimento al 2%;

Preso atto che il Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari - Direzione Generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari – del MIPAAF, con nota circolare prot. 1468 del 12 settembre 2014, ha comunicato che:

- la Commissione Europea ha presentato un progetto di Regolamento che autorizza, con effetto retroattivo, un ulteriore incremento di 0,5% vol per l'arricchimento in alcune regioni ed aree italiane tra cui l’Emilia-Romagna;

- possono ritenersi, pertanto, consentite le operazioni di arricchimento che determinano un aumento del titolo alcolometrico di 2% vol., comprese quelle già effettuate;

Rilevata la necessità ed urgenza di provvedere in merito stante l’attuale fase di raccolta delle uve e conferimento del prodotto alle cantine, ai fini del successivo processo di vinificazione ed eventuale arricchimento;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche, ed in particolare art. 37, comma 4;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;

- la propria deliberazione n. 1950 del 13 dicembre 2010 recante “Revisione della struttura organizzativa della Direzione Generale Attività produttive, commercio e turismo e della Direzione Generale Agricoltura”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Tiberio Rabboni;

A voti unanimi e palesi

delibera

per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate:

1) di autorizzare, per la campagna vitivinicola 2014/2015, l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (di seguito denominato arricchimento), di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013, per un massimo di 1,5 % vol., delle uve fresche, dei mosti di uve, dei mosti di uve parzialmente fermentati, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, ottenuti dalle uve delle varietà idonee alla coltivazione in Regione Emilia-Romagna e ivi raccolte, atti a diventare vini a Denominazione di Origine Protetta Colli di Parma;

2) di autorizzare altresì l’arricchimento, per un massimo di 1,5% vol., della partita (cuvée) nei luoghi di elaborazione dei prodotti atti a diventare vini spumanti, vini spumanti di qualità, vini spumanti aromatici e vini spumanti di qualità a Denominazione di Origine Protetta Colli di Parma per mosti e vini ottenuti da uve delle varietà idonee alla coltivazione in Emilia-Romagna, raccolte nel territorio delimitato dal disciplinare;

3) di dare atto che il Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari - Direzione Generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari - del MIPAAF, con nota circolare prot. 1468 del 12 settembre 2014, ha comunicato che:

- la Commissione Europea ha presentato un progetto di Regolamento che autorizza, con effetto retroattivo, un ulteriore incremento di 0,5% vol. per l'arricchimento in alcune regioni ed aree italiane tra cui l’Emilia-Romagna;

- possono ritenersi pertanto consentite le operazioni di arricchimento che determinano un aumento del titolo alcolometrico di 2% vol., comprese quelle già effettuate;

4) di disporre che il Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico - venatorie provveda a trasmettere copia del presente atto al MIPAAF, all’Ufficio periferico del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari competente per territorio, all’ICQRF, alle Organizzazioni professionali regionali ed al Consorzio di tutela dei vini DOP dei Colli di Parma;

5) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali provvederà ad assicurarne la diffusione anche sul sito ER Agricoltura e Pesca.

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