n.282 del 11.10.2023 periodico (Parte Seconda)
Demanio idrico acque, R.R. n.41/2001 artt. 5, 6 e 36 - Salumificio Dassena di Dassena Massimo & C. Società a nome collettivo - Domanda 14.12.2021 di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso industriale e igienico, dalle falde sotterranee in comune di Busseto (PR), loc. Spigarolo. Concessione di derivazione. Proc. PR21A0051. SINADOC 33553
Sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:
1. di assentire all’ azienda Salumificio Dassena di Dassena Massimo & C. Società a nome collettivo, C.F. e P. IVA: 00167980341, Numero REA PR-97941, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea con procedura semplificata, codice pratica PR21A0051, ai sensi dell’art. 36, r.r. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
– prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 30;
– ubicazione del prelievo: Comune Di Busseto (PR), Loc. Spigarolo, su terreno di proprietà del concessionario, censito al Foglio 20 Mappale 105; coordinate UTM RER x 583604; y: 980762;
– destinazione della risorsa ad uso industriale e igienico;
– portata massima di esercizio pari a l/s 1,11;
– volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 219;
2. di stabilire che la concessione sia valida fino al 30.06.2028;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 13.09.2023 e acquisito al prot PG/2023/155342;
(omissis)
ESTRATTO DEL DISCIPLINARE di concessione, parte integrante della Determina DET-AMB-2023-4670 del 15/09/2023
(omissis)
ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA
1. La concessione è valida fino al 30.06.2028.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell’obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all’Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all’Amministrazione concedente, fermo restando l’obbligo di pagare il canone fino al termine dell’annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all’Amministrazione concedente l’intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell’utenza, ai fini dell’archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale. (omissis)