n.170 del 09.06.2021 periodico (Parte Seconda)

L.R. 4/2018, art. 11: Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto " Modifica dell'impianto di trattamento e recupero rifiuti inerti di Piangipane (RA)" sito in località Piangipane, nel comune di Ravenna (RA), proposto da CON.S.A.R SOC.COOP.CONS.

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

(omissis)

determina

a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della L.R. 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “modifica dell’impianto di trattamento e recupero rifiuti inerti di Piangipane (RA)” sito in località Piangipane, in Via Bartolotte n.10/D, nel Comune di Ravenna (RA), proposto da CON.S.A.R SOC.COOP.CONS., a condizione che vengano rispettate le condizioni ambientali di seguito indicate:

1. installare un anemometro con sistema di registrazione della velocità e della direzione del vento al fine di predisporre un data-base consultabile dagli organi di vigilanza preposti al controllo. Si precisa sin da ora che, qualora i valori rilevati relativi alla velocità del vento superino i 6 m/s, le attività in situ devono essere sospese; inoltre deve essere prevista l’attivazione di sistemi di bagnatura nel caso in cui i valori di velocità del vento risultino compresi nell’intervallo 4-6 m/s;

2. tutte le movimentazioni di carico, scarico e stoccaggio, con particolare attenzione all’altezza di possibile caduta dei materiali dai nastri trasportatori, devono essere condotte con modalità tali da limitare il più possibile emissioni diffuse di polveri;

3. tenuto conto di quanto dichiarato nell’elaborato SPA 04 “Inquadramento ambientale e impatti del progetto”, in merito alla presenza di una procedura interna per la mitigazione e prevenzione della diffusione delle polveri, si ritiene che tale procedura debba essere recepita all’interno dell’AUA e costituire parte integrante del provvedimento di autorizzazione. Nella procedura devono inoltre essere definite la cadenza, la durata ed il numero degli interventi di bagnatura;

4. tutti gli interventi attivi di contenimento della polverosità diffusa (bagnatura, spruzzatori, nebulizzatori, ecc.), così come la loro eventuale mancata attuazione (anomalie/avarie/meteo), devono essere oggetto di registrazione su apposito registro a disposizione degli organi di controllo;

5. prima dell’esercizio dell’attività nelle modalità richieste nel presente screening, la ditta deve sottoscrivere un accordo/atto con il Comune di Ravenna che definisca gli impegni e gli oneri per la manutenzione della strada (Via Bartolotte) legata alla durata dell’attività, da concordare con il Servizio Strade; in particolare la ditta deve concorrere alla manutenzione del piano viabile non asfaltato di via Bartolotte, che deve avvenire con l’esecuzione di interventi periodici di livellazione e chiusura di eventuali avvallamenti mediante stesa di materiale inerte stabilizzato a bassa polverosità (operazioni di ripristino con idonea macchina operatrice da effettuarsi una/due volte l’anno o con maggiore frequenza in caso di evidente necessità) oltre che concorrere, nelle forme stabilite dall’accordo, al ripristino del piano viabile asfaltato di via Bartolotte negli ultimi 200 m prima dell'immissione su Via Canala;

6. prima dell’esercizio dell’attività nelle modalità richieste nel presente screening, la ditta deve predisporre una procedura di gestione dei mezzi al fine di ridurre il traffico in uscita e ridurre i transiti su via Bartolotte. La ditta dovrà predisporre, pertanto, idonee procedure al fine di gestire i flussi di materiale garantendo in uscita mezzi a pieno carico, compatibilmente con le esigenze di fornitura dei materiali;

7. presentare, nell’ambito del procedimento di modifica dell’AUA, la planimetria dell’area di impianto aggiornata secondo i dettami dall’allegato 5 del D.M. 5/2/1988; deve inoltre indicare nella stessa i percorsi dei camion in entrata e in uscita dall’impianto e le aree dove verranno collocati i cassoni per i rifiuti ferrosi e del sovvallo;

8. prima dell’esercizio dell’attività nelle modalità richieste nel presente screening, la ditta deve:

a. provvedere alla messa a dimora delle alberature per la creazione della barriera verde, che dovrà essere realizzata prevedendo la specie "Laurus Nobilis", di altezza pari a 120 cm con distanziamento tra le essenze pari a 80 cm;

b. prevedere un sistema di irrigazione;

9. la barriera deve inoltre essere adeguatamente manutentata e qualora necessario ripristinata con le essenze vegetali indicate al punto precedente;

10. in riferimento all’art. 6.2 del PTCP, lettere a) e c), si dovrà corrispondere in fase autorizzativa a quanto riportato alle predette lettere a) e c):

a. “a) (...) in merito alla gestione del rischio alluvioni, nell'ambito del procedimento di autorizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, che ricadono in aree interessate da alluvioni marine o da reticolo secondario di pianura, frequenti (P3) e poco frequenti (P2) (art. 27 delle norme del PSAI Reno, art. 31 delle Norme del Piano stralcio per il bacino del torrente Senio, art. 6 e art. 15 delle Norme del PSRI dei Bacini Romagnoli), dovrà essere valutata la compatibilità degli interventi prevedendo idonee misure di riduzione della vulnerabilità, nel caso in cui l’esondazione provenga da reticolo di bonifica dovrà essere acquisito il parere del Consorzio di Bonifica (...)

b. c) le aree interessate da produzioni tipiche e di qualità di cui al D.Lgs. 228/2001 sono soggette ad una variabilità nel tempo superiore alla capacità descrittiva di una loro rappresentazione cartografica all'interno di uno strumento di pianificazione. Pertanto per la generalità degli impianti, le localizzazioni dovranno verificare se ricadono nell’ambito del sistema delle aree di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 228/2001. In sede di procedura di autorizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti o modifiche di impianti esistenti, localizzati negli ambiti territoriali suddetti, le aziende proponenti dovranno predisporre un apposito documento tecnico, attestante che l’attività in esame non rechi pregiudizio alcuno alle aree agricole, alle colture e ai prodotti agricoli ed alimentari interessati. Tale documento sarà oggetto di puntuale valutazione nell'ambito del procedimento di autorizzazione;

11. dovrà essere trasmessa ad ARPAE ed alla Regione Emilia-Romagna Servizio valutazione impatto e promozione sostenibilità ambientale la certificazione di regolare esecuzione delle opere e, ai sensi dell’art. 25 della l.r. 4/2018 e dell’art. 28, comma 7 bis del d. lgs. 152/06, la relazione di verifica di ottemperanza delle prescrizioni fino a quel momento esigibili;

b) che la verifica dell’ottemperanza delle presenti condizioni ambientali dovrà essere effettuata da:

a. ARPAE per le condizioni di cui ai punti: 1-4, 6, 7, 10 e 11;

b. il Comune di Ravenna per le condizioni di cui ai punti: 5, 8 e 9;

c) di dare atto che la non ottemperanza alle prescrizioni sarà soggetta a sanzione come definito dall’art. 29 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

d) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;

e) di trasmettere copia della presente determina al Proponente, al Comune di Ravenna, all'AUSL di Ravenna, all'ARPAE di Ravenna, al Consorzio di Bonifica della Romagna;

f) di pubblicare, per estratto, l apresente determina dirigenziale nel BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;

g) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni;

h) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

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