n.151 del 05.06.2013 periodico (Parte Seconda)

Recepimento "Accordo, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo 28/08/1997, n. 281 tra il Governo e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità Montane sulla prevenzione degli effetti delle ondate di calore" sancito dalla Conferenza Unificata in data 6 giugno 2012 (Rep. Atti n. 69/CU)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

  • il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, in particolare l'art. 8-octies, che prevede che le Regioni e le Aziende unità sanitarie locali attivino un sistema di monitoraggio e controllo sulla qualità dell'assistenza e sull'appropriatezza delle prestazioni rese;
  • il Piano Sanitario Nazionale 2006-2008, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2006, che ha individuato, nell'area strategica “ambiente e salute”, quale obiettivo di salute del Servizio Sanitario Nazionale, la prevenzione degli effetti sanitari da eventi climatici estremi, attraverso lo sviluppo di opportuni sistemi di sorveglianza epidemiologica e misure di prevenzione finalizzate a diffondere le conoscenze sulla situazione delle persone anziane fragili in condizioni di maggiore rischio;
  • il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni e integrazioni;
  • l'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e, in particolare, il comma 2, lettera c), in base al quale la Conferenza Stato-Regioni promuove e sancisce accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

Richiamate:

  • la L.R. 29/2004 e successive modifiche “Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale”;
  • la L.R. n. 2/2003 e successive modifiche “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

Richiamate, altresì, le proprie delibere:

  • n. 509/2007, con la quale è stato avviato il Fondo regionale per la non autosufficienza istituito dall’art. 51 della L.R. n. 27/2004;
  • n. 1206/2007, recante contenuti ed indirizzi attuativi del Fondo regionale per la non autosufficienza ed in particolare l’allegato 4: Linee per la definizione di programmi di sostegno delle reti sociali e di prevenzione per i soggetti fragili;
  • n. 564/2000, recante provvedimenti in materia di autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori, portatori di handicap, anziani e malati di aids, ed in particolare il paragrafo 5.1 “Requisiti comuni a tutte le strutture dal punto di vista strutturale” dell’allegato;
  • n. 514/2009, recante provvedimenti in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari, ed in particolare l’allegato D, “D1 requisiti generali” punti RG 2 “Pianificazione operativa del servizio”, punto 2.16 e RG 4 “struttura”, punti dal 4.2 al 4.6;

Richiamata, inoltre, la propria deliberazione n. 2071/2010 di approvazione del Piano regionale per la prevenzione per il triennio 2010/2012 che ha individuato, tra gli obiettivi di salute:

  • il Programma “Sorveglianza e prevenzione della fragilità nell’anziano”,
  • il Programma “Le relazioni tra ambiente e salute” ed in particolare il progetto “Effetti sulla salute dei mutamenti climatici: le ondate di calore”;

Considerato che la Regione Emilia-Romagna ha individuato e definito, fin dall’estate 2004, specifiche “Linee regionali di intervento per mitigare l’impatto di eventuali ondate di calore”, evidenziando alcune scelte specifiche volte ad assicurare una forte integrazione tra Comuni ed AUSL, nell’ambito degli strumenti territoriali di gestione degli interventi integrati sociali e sanitari, valorizzando l’apporto delle associazioni, del volontariato e del terzo settore, anticipando contenuti ed indirizzi attuativi del Fondo regionale per la non autosufficienza;

Tenuto conto che le azioni individuate da mettere in campo si focalizzano in particolare su:

  1. l’operatività su tutto il territorio regionale e per il periodo estivo di un sistema di previsione del disagio bioclimatico (ondate di calore), con 72 ore di anticipo, gestito dalle strutture dell’Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell’Emilia-Romagna (ARPA), attraverso sistematico aggiornamento del sito http://www.arpa.emr.it/disagio. In quest’area del sito web dell’ARPA sono disponibili informazioni sanitarie con i consigli pratici per prevenire e fronteggiare situazioni di emergenza e documentazione sull’argomento;
  2. l’informazione ai cittadini, durante il periodo estivo, attraverso il numero verde del Servizio Sanitario Regionale 800 033 033 per rispondere alle domande dei cittadini sul problema;
  3. la verifica dell’effetto delle ondate di calore, attraverso un sistema di monitoraggio sistematico (tramite pagina internet) degli accessi e dei ricoveri da Pronto Soccorso della popolazione ultrasettantacinquenne;
  4. l’organizzazione della gestione socio-sanitaria dell’emergenza, con strumenti di coordinamento a livello regionale e operativo a livello territoriale con la predisposizione, in ambito distrettuale, di piani locali di intervento concordati tra gli Enti (Enti Locali, Aziende Sanitarie), Organizzazioni no-profit, Associazioni di volontariato, ecc.;

Considerato che le predette Linee regionali individuano il target di situazioni particolari, quali le strutture carcerarie, tenendo conto, inoltre, della particolarità della condizione detentiva, resa ancora più complessa dal sovraffollamento, e dei soggetti fragili e a rischio (età, condizioni socio-economiche, patologie preesistenti) in ambito distrettuale al fine di costruire una mappa, il cui elemento fondamentale sia l’assenza di persone in grado di assicurare l’ascolto ed il soddisfacimento di bisogni essenziali delle persone fragili e a rischio, a partire da:

  1. dagli anziani e dalle persone fragili già utenti dei servizi territoriali (assistenza domiciliare sociale, ADI, assegno di cura, centri diurni, ecc) e comunque conosciute dai servizi perché già valutate dalle UVG o in attesa di valutazione e/o dai Consultori e dai centri delegati per le demenze,
  2. dagli anziani con età =>75 che vivono da soli dimessi dagli ospedali,
  3. dagli anziani con età =>85 che vivono soli,
  4. dagli anziani e dalle persone a rischio segnalate da MMG, familiari, volontari, associazioni, ecc.,

sottolineando che l’informazione sulla condizione anagrafica di solitudine va integrata con informazioni sulla rete di relazioni parentali e di vicinato;

Preso atto che le Aziende USL della Regione Emilia-Romagna, al fine di mantenere aggiornate le proprie anagrafi assistiti, ricevono sistematicamente le informazioni dalle anagrafi comunali;

Dato atto che:

  • con propria deliberazione n. 564/2000 sono stati stabiliti i requisiti per l’autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali per anziani, che prevedono per le nuove strutture residenziali per anziani l’adozione di interventi strutturali che garantiscano il benessere microclimatico degli ospiti;
  • per i soli servizi accreditati, con propria deliberazione n. 514/2009, la Regione ha stabilito, nell’ambito dei requisiti generali per l’accreditamento dei servizi residenziali e semiresidenziali (allegato D), che l’Ente gestore garantisca sia da un punto di vista operativo che strutturale il benessere microclimatico degli ospiti;
  • con deliberazione n. 175 del 22 maggio 2008 l'Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna ha emanato il Piano Sociale e Sanitario 2008-2010, il quale pone fra i propri obiettivi l’ambito della integrazione socio-sanitaria quale sistema per fornire risposte e interventi fondati sul riconoscimento delle persone nella loro globalità ed in rapporto ai loro contesti di vita;

Preso atto che nella seduta del 6 giugno 2012 la Conferenza Unificata ha sancito l’”Accordo, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 281/1997 tra il Governo, le Regioni, e le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità Montane sulla prevenzione degli effetti delle ondate di calore” (Rep. Atti n. 69/CU), al fine di intervenire su tutto il territorio nazionale per garantire la pronta attivazione di specifici piani di prevenzione rivolti alle fasce di popolazione più a rischio;

Ritenuto, pertanto, di recepire l’Accordo sancito dalla Conferenza Unificata Rep. Atti n. 69/CU del 6 giugno 2012;

Tenuto conto che occorre:

  • promuovere strategie ed interventi efficaci, creando le condizioni affinchè i diversi attori coinvolti in ambito distrettuale possano interagire efficacemente per la prevenzione e gestione di situazioni di emergenza (non solo meteorologica) che interessano ampie fasce di popolazione più fragile ed a rischio e di contrasto delle condizioni di solitudine e rarefazione delle reti sociali,
  • sviluppare un modello predittivo regionale di analisi dei bisogni della popolazione finalizzato a riconoscere le condizioni iniziali di fragilità sanitaria e socioeconomica e orientare le azioni più appropriate di intervento;

Ravvisata, inoltre, la necessità di rendere disponibili, entro il 15 maggio di ogni anno, le “Linee regionali di intervento per mitigare l’impatto di eventuali ondate di calore” per consentire la definizione e/o proseguimento di piani locali coordinati di intervento condivisi, in ambito distrettuale, tra gli Enti (Enti locali, Aziende Sanitarie), le Organizzazioni no-profit, le Associazioni di volontariato, ecc.;

Visti:

  • la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e successive modifiche;
  • le proprie deliberazioni n. 1057/2006, n. 1663/2006, n. 2416/2008 e succ. mod., n. 1377/2010, n. 1222/2011, n. 1511/2011 e n. 725/2012;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute e dell’Assessore alla Promozione delle Politiche sociali e di integrazione per l’immigrazione. Volontariato, Associazionismo e Terzo Settore;

A voti unanimi e palesi

delibera:

  1. di recepire, per le motivazioni espresse in premessa, l'"Accordo, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 281/1997 tra il Governo, le Regioni, e le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità Montane sulla prevenzione degli effetti delle ondate di calore" sancito dalla Conferenza Unificata nella seduta del 6 giugno 2012 (Rep. Atti n. 69/CU), allegato alla presente delibera come parte integrante e sostanziale;
  2. di individuare le azioni da mettere in campo indicate in premessa e che qui si richiamano integralmente, definite in ambito distrettuale in modo coordinato e condiviso;
  3. di definire, entro il 15 maggio di ogni anno, le “Linee regionali di intervento per mitigare l’impatto di eventuali ondate di calore” per consentire l’avvio operativo dei piani locali di intervento in ambito distrettuale, tenendo anche conto, per ciò che riguarda gli Istituti Penitenziari, della particolarità della condizione detentiva, resa ancora più complessa dal sovraffollamento;
  4. di prendere atto che l’Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell’Emilia-Romagna, attraverso le proprie strutture, garantisce l’operatività su tutto il territorio regionale e per il periodo estivo di un sistema di previsione del disagio bioclimatico (ondate di calore), con 72 ore di anticipo, come richiamato in premessa;
  5. di demandare ad eventuali successivi atti della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali indicazioni più specifiche volte a riconoscere le condizioni iniziali di fragilità sanitaria e socioeconomica e orientare le azioni più appropriate di intervento;
  6. di pubblicare il presente atto comprensivo dell’allegato nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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