n.120 del 17.04.2019 periodico (Parte Seconda)

Voltura parziale e proroga del provvedimento di VIA rilasciato con D.G.R. n. 395/2011 relativo al Polo per le Energie Rinnovabili di Russi (RA) sito in Via Carrarone n. 3, Russi (RA) proposto da Powercrop Russi Srl alla Società Terna S.P.A. limitatamente alla parte concernente la realizzazione di una nuova stazione elettrica della RTN, denominata SE "Santerno", e relativi raccordi aerei

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera

a) di volturare la titolarità del provvedimento di VIA rilasciato con DGR n. 395/2011 alla società Terna S.p.A. limitatamente alla parte concernente la realizzazione di una nuova stazione elettrica della RTN con isolamento in aria, denominata SE “Santerno” e relativi raccordi aerei RTN in entra – esce alla linea a 132 kV “Ravenna Canala – Colunga” in accoglimento della richiesta formulata con nota acquisita in atti prot. PG/2019/258569 del 15/03/2019 contestualmente alle prescrizioni riportate di seguito:

n. 2) Dovranno essere adottati, quale ulteriore misura/prescrizione compensativa al rischio esondazione, tutti gli accorgimenti tecnici necessari affinché le vie di ingresso/uscita carrabili, che risultano idraulicamente vulnerabili siano a tenuta d’acqua, considerando un tirante pari a 1,50 m.

n. 28) Trattandosi di opera connessa, così come stabilito dal D.M. 10 settembre 2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” e dal D.Lgs. 387/03 e s.m.i., l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi in caso di dismissione non è previsto per l’impianto di rete per la connessione che entrerà a far parte della RTN di Terna SpA, mentre permane per l’impianto di utenza per la connessione;

n. 90) Per limitare l’impatto paesaggistico della sottostazione deve essere predisposta una adeguata fascia di verde di filtro che dovrà essere realizzata in prossimità della sottostazione elettrica e dovrà essere composta da:

a. Filare di Carpinus betulus piramidalis di altezza pari a 3,5 m con interasse d’impianto di 2,0 m;

b. doppio filare di piante arbustive (Acer campestre, Viburnum opulus, Laurus nobilis Quercus ilex ad arbusto, Prunus spinosa) poste in prossimità e sulla scarpata ad un interasse di 1,5 m;

c. dovrà essere realizzato un impianto d’irrigazione a goccia per le piante messe a dimora;

d. il terreno per il sottofondo della fascia verde dovrà essere costituito da terreno agricolo, potrà essere utilizzato a tale scopo il terreno asportato in situ per le operazioni di scavo e realizzazione dei locali tecnici della sottostazione;

e. dovrà essere previsto esternamente al muro perimetrale di altezza 2,5 m opere di ingegneria naturalistica (terre armate in parte bassa e rampicanti) al fine di meglio integrare l’opera senza modificarne le funzioni strutturali e di difesa idraulica.

n. 42) Durante l’elaborazione del progetto esecutivo, dovranno essere presi accordi con l’unita TERNA Dispacciamento (AES) di Firenze per determinare le apparecchiature di protezione da installare sullo stallo nonchè ai telesegnali ed alle telemisure occorrenti per la visibilità della centrale sul sistema di controllo Terna, nonchè per stipulare il Regolamento di esercizio

n. 43) I raccordi della stazione di smistamento saranno realizzati in singola terna e con caratteristiche almeno equivalenti a quelle di una linea con conduttori in alluminio acciaio da 585 mm2; il progetto di tale nuova stazione dovrà prevedere che gli spazi ad essa destinati siano tali da consentire un suo futuro ampliamento, per eventuale sviluppo di rete, con almeno due ulteriori uscite linea a 132 Kv e una seconda sbarra a 132 kV;

n. 44) In considerazione della necessità di garantire in futuro l'accesso alle infrastrutture di rete a tutti gli impianti che verranno realizzati, e necessario rinforzare la magliatura della rete e/o adeguare gli impianti esistenti alle nuove correnti di corto circuito;

si precisa che le prescrizioni n. 2), n. 42) e 44) della DGR 395/2011 rimangono valide anche per il provvedimento di VIA riferibile alla stazione di elevazione di potenza dell’impianto a biomasse in Comune di Russi e alle altre opere connesse alla realizzazione dell’impianto a biomassa di Russi e quindi l’ottemperanza spetta anche alla società proponente Powercrop Russi srl;

b) di dare atto che le prescrizioni n. 28), 43) e 90) sono stralciate dal provvedimento di VIA intestato a Powercrop Russi srl di cui alla DGR 395/2011 per le motivazioni di cui al precedente punto) e che quindi la verifica di ottemperanza a tali condizioni ambientali (prescrizioni) sarà a cura di TERNA e soggetta a quanto previsto dall’art. 29 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

c) di stabilire, ai sensi dell’art. 25 della LR 4/2018, che la relazione di verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali (prescrizioni) dovrà essere presentata alla Regione Emilia-Romagna e ad Arpae SAC di Ravenna;

d) di concedere a Terna S.p.A. una proroga di 12 mesi al termine di ultimazione lavori della nuova stazione elettrica della RTN, portandolo al 27 marzo 2020, per consentire la realizzazione completa delle opere in oggetto;

e) di trasmettere copia della presente delibera alle richiedenti PowerCrop Russi Srl e Terna Rete Italia S.p.a, e alle Amministrazioni, società ed Enti invitati a partecipare alla Conferenza di Servizi per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza;

f) di pubblicare, per estratto, la presente delibera nel BURERT e, integralmente, sul sito web della Regione Emilia-Romagna;

g) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione nel BURERT;

h) di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina