n. 48 del 30.03.2011 periodico (Parte Seconda)

Valutazione ambientale strategica del Piano per il Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano. Fase preliminare - Definizione dei contenuti del Rapporto ambientale (art. 13, Titolo II della Parte seconda del D.Lgs 152/06)

IL RESPONSABILE

(omissis)

determina: 

a) di esprimere, relativamente alla proposta di Piano per il Parco, e al relativo Rapporto Ambientale Preliminare, ai sensi dell’art.13, del D. Lgs. 152/06, le considerazioni e raccomandazioni per la redazione del Rapporto Ambientale riportate ai punti successivi;

1) si raccomanda di estendere le analisi e le valutazioni degli elaborati di Piano al territorio ricompreso nel nuovo perimetro in relazione alla recente emanazione del Decreto del Presidente della Repubblica del 2 agosto 2010, col quale è stata approvata la nuova riperimetrazione e zonizzazione cartografica del Parco;

2) si chiede di elaborare una quantificazione delle aree del territorio compreso all’interno dei confini del Parco, sulla base della nuova perimetrazione approvata con il DPR sopracitato, fornendo anche i dati divisi per Comune interessato, (raggruppati per Provincia e Regione) e per zone di piano (evidenziando anche le aree delle riserve naturali statali);

3) si raccomanda che, con riferimento anche ai contenuti del previsto nell’Allegato VI della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, il Rapporto Ambientale dovrà contenere quanto di seguito indicato:

  • per quanto riguarda i contenuti e gli obiettivi principali del piano o programma, pur se presenti nella Relazione di Progetto e nel Rapporto Ambientale Preliminare, non risultano nella versione attuale correlati alle azioni previste dal piano, e di conseguenza difficilmente individuabili concretamente e difficilmente monitorabili; potrebbe essere utile, anche ai fini dell’istruttoria VAS, la redazione in forma schematica di un elenco degli obiettivi di piano, evidenziando per ciascuno di essi le azioni previste per il loro raggiungimento; tale elenco obiettivi-azioni potrebbe essere utilizzato anche per la redazione di matrici di valutazione della coerenza, matrici di valutazione degli impatti, e in particolare per la definizione del piano di monitoraggio;
  • si ritiene opportuno illustrare le motivazioni e le scelte derivanti dalle risultanze del quadro conoscitivo, relazionando così in modo diretto l’analisi del quadro conoscitivo, le valutazioni effettuate e l’eventuale monitoraggio previsto;
  • per quanto concerne la coerenza esterna valutare la coerenza con gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale; in particolare, evidenziando anche quanto previsto al fine di risolvere eventuali situazioni di non compatibilità con altri piani o programmi settoriali, territoriali e urbanistici;
  • in merito alla coerenza interna, è opportuno, nel RA, evidenziare le iniziative previste e la coerenza tra le azioni di diversi obiettivi, tra cui, ad. es., la coerenza tra le azioni volte all’obiettivo di incremento della fruizione (realizzazione di strutture, percorsi, etc.) e l’obiettivo di tutela della flora e della fauna del parco;
  • integrare il quadro conoscitivo con l’analisi degli aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del piano; caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate; qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all’art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
  • sviluppare nel RA l’analisi di potenziali impatti su aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;
  • illustrare le misure che, sulla base degli eventuali impatti individuati, dovranno essere previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull’ambiente dall’attuazione del piano;
  • descrivere le “ragionevoli alternative” tenute in considerazione nell’elaborazione delle previsioni di piano, gli eventuali scenari futuri alternativi ipotizzati, etc.;
  • evidenziare le ragioni della scelta delle alternative individuate e di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste

4) si chiede di motivare adeguatamente la zonizzazione proposta, in funzione degli obiettivi di tutela e di fruizione del Piano e delle ragionevoli alternative individuate;

5) nelle Norme tecniche di attuazione, parte integrante del progetto di Piano, sono indicate le finalità e gli obiettivi dello stesso e sono stati introdotti alcuni strumenti di attuazione della pianificazione proposta (variamente denominati: Piani di Azione, Progetti Speciali, Programmi e Progetti di Valorizzazione); si ritiene necessario che nel RA siano esplicitati per detti strumenti gli obiettivi, le finalità che perseguono, la loro possibile localizzazione territoriale, e i loro possibili impatti significativi sulle componenti ambientali;

6) si ricorda che il Rapporto ambientale dovrà prevedere la predisposizione di un piano di monitoraggio volto ad assicurare il controllo sugli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del Piano e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive; si ritiene a tal fine necessario:

  • che il sistema di monitoraggio assicuri oltre al controllo degli impatti significativi, anche la verifica del grado di raggiungimento previsto a seguito dell’attuazione del Piano, degli obiettivi di sostenibilità a cui il Piano si riferisce;
  • che a tal fine siano individuate le modalità di raccolta dei dati, gli indicatori necessari alla valutazione, i target di riferimento, la definizione di strumenti per riorientare le scelte di Piano nel caso di effetti negativi, le responsabilità e le risorse finanziarie da adottare;
  • tale sistema di monitoraggio potrà essere integrato all’eventuale monitoraggio di altri strumenti di Pianificazione vigenti;

7) è necessario evidenziare le eventuali fasi di concertazione/consultazione/ partecipazione svolte preliminarmente e in fase di elaborazione del Piano;

8) si ricorda che a conclusione della fase preliminare, il proponente dovrà elaborare il Rapporto ambientale e la Sintesi non tecnica che accompagneranno il Piano nelle fasi successive del procedimento fino all’approvazione del Piano stesso;

9) si ricorda inoltre che, ai sensi dell’art. 14 “ Consultazione” del D.Lgs. 152/06 le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, disposte ai sensi delle vigenti disposizioni per specifici piani e programmi, sono coordinate al fine di evitare duplicazioni; pertanto:

  • l’avviso di pubblicazione dell’adozione dovrà contenere anche le informazioni relative alla procedura di VAS (comma 1 art. 14);
  • il periodo di deposito degli elaborati sarà di 80 giorni dalla pubblicazione dell’avviso di cui sopra come indicato all’12 comma 4 della L. 394/91; entro tale termine chiunque può prendere visione della proposta di Piano e del relativo Rapporto Ambientale e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi;
  • gli elaborati di piano saranno altresì pubblicati sui siti web delle autorità competenti e procedenti;
  • il Piano e il Rapporto Ambientale saranno altresì messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale, già individuati, integrando l’elenco con i Comuni limitrofi e potenzialmente interessati dagli effetti del piano;
  • gli elaborati cartacei saranno depositati presso la Regione Toscana, Regione Emilia – Romagna e la sede del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco – Emiliano; in conformità con quanto stabilito dal Codice dell’Amministrazione Digitale sarà previsto un deposito del Piano in versione informatica (CD-ROM, DVD) a cura dell’Ente Parco presso le sedi dei Comuni e delle Comunità Montane interessate;

10) per quanto riguarda la Regione Toscana:

  • si ritiene necessario che nel Rapporto ambientale sia sviluppata l’analisi di coerenza fra il Piano in esame e il Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) anche nella valenza di Piano Paesaggistico, il Piano di Tutela delle Acque, il Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Serchio, il Piano Regionale Attività Estrattive (PRAE), il Piano Regionale di Azione Ambientale (relativamente alla strategia ambientale e di sostenibilità definita a livello regionale), Piano Agricolo Regionale (PAR), Piano regionale per la pesca nelle acque interne, il Programma pluriennale della pesca professionale e dell’acquacoltura, il Programma Forestale Regionale (PFR) e il Programma delle Aree Protette;
  • per quanto riguarda le tematiche afferenti al PIT, il contributo del Settore Politiche Territoriali e ambientali trasmesso con nota del 28 gennaio 2011, è allegato al corrispondente provvedimento della Regione Toscana;

11) per quanto riguarda la Regione Emilia – Romagna, con riferimento all’obiettivo di difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici, idrogeologici ed ecologici, si osserva quanto segue:

  • è opportuno prevedere l’aggiornamento di riferimenti e contenuti normativi e pianificatori presenti nei documenti, in particolare in relazione all’abrogazione del D.Lgs. 152/99, all’emanazione del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed all’adozione del Piano di Gestione dei Distretti Idrografici;
  • in riferimento alle stazioni di monitoraggio ed allo stato qualitativo delle acque, si segnala che con DGR 350/2010 è stata modificata la rete di monitoraggio ed il relativo programma, in linea con quanto disposto dal D.Lgs. 152/06, e che nella stessa delibera regionale si dà atto dei contributi forniti dalla Regione Emilia-Romagna ai fini dell’elaborazione dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici;
  • in merito alla disciplina del DMV ed alle valutazioni fatte nel Rapporto Preliminare sugli effetti dell’applicazione della stessa e delle eventuali deroghe assentite, ferme restanti le disposizioni del Piano di Tutela delle Acque, si ritiene utile indicare le seguenti Delibere di Giunta Regionale che concorrono all’attuazione della norma: DGR 1793/08 “Direttive in materia di derivazioni d’acqua pubblica ad uso idroelettrico” e DGR 1155 “Criteri per l’applicazione del comma 4 art. 58 delle norme del Piano di Tutela delle Acque relativamente alle situazioni di crisi idrica”;

12) inoltre, dovranno essere adeguatamente considerate le osservazioni e i contributi espressi dalla Comunità Montana dell’Appennino Reggiano, trasmessi con nota prot. 733 del 7 febbraio 2011, e dall’ARPA Emilia-Romagna, trasmessi con nota prot. PGDG/2011/1016 del 22 febbraio 2011, riportati integralmente in allegato A e allegato B, parte integrante della presente determinazione;

13) il Rapporto ambientale dovrà contenere gli elementi di cui all’allegato G del decreto 357/97;

14) la valutazione di incidenza del Piano dovrà essere coordinata con la Valutazione Ambientale Strategica e con l’iter di approvazione del Piano;

15) per quanto riguarda l’effettuazione della valutazione di incidenza si raccomanda preliminarmente di effettuare le opportune verifiche presso il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare, per l’attribuzione della competenza ad esprimersi sulla valutazione d’incidenza; il Rapporto Ambientale dovrà essere corredato da uno studio di incidenza che potrà configurarsi come un apposito capitolo o come un documento allegato al Rapporto Ambientale stesso e dovrà contenere gli elementi di cui all’allegato G del decreto 357/97; la valutazione di incidenza del Piano dovrà essere coordinata con la Valutazione Ambientale Strategica e con l’iter di approvazione del Piano, tenendo presente che il parere motivato VAS ai sensi dell’art. 34 co. 3 della L.R. Toscana 10/10 può essere espresso solo dopo la conclusione del procedimento di Valutazione di Incidenza;

b) di trasmettere copia della presente determinazione al Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano e alla Regione Toscana.

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