n. 54 del 31.03.2010 periodico (Parte Seconda)

Autorizzazione ai sensi dell'art. 60 DPR 753/1980 relativa all'istanza d'installazione di un elevatore per disabili ad uso privato presso il lotto distinto al CT/CF del Comune di Casalgrande (Re) al Fg. 35 M.le 116 sulla fascia di rispetto della ferrovia Reggio Emilia-Sassuolo

IL RESPONSABILE

(omissis)

determina:

1) Di autorizzare, in via straordinaria, considerate le particolari circostanze locali, l’istanza relativa all’installazione di un elevatore per disabili ad uso privato, in fascia di rispetto ferroviaria in Comune di Casalgrande(loc. Veggia) provincia di Reggio Emilia, in lotto di terreno distinto al CT/CF al Foglio n°35, M.le 116 sub.26-29-30-31-37-38-39, nella fascia di rispetto della ferrovia Reggio Emilia – Sassuolo, secondo quanto riportato negli elaborati progettuali agli atti del Servizio Ferrovie della Direzione Generale Reti infrastrutturali, Logistica e Sistemi di mobilità al PG/2009/0260306 del 16/11/2009, ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 753/80, derogando eccezionalmente da quanto previsto dall’art. 49 dello stesso DPR;

2) Di dare atto che, assunta agli atti la c.d. dichiarazione “liberatoria” sottoscritta dal richiedente, il medesimo esprime:

  • la volontà di rispettare i vincoli e le prescrizioni del presente atto;
  • la consapevolezza, data la vicinanza alla linea ferroviaria delle opere autorizzate, di esporsi ai disagi derivanti in via diretta o indiretta anche a seguito di variazioni dell’esercizio e/o ampliamento della linea, rinunciando a qualsiasi futura pretesa d’indennizzi di sorta;
  • l’impegno di rendere edotti in ogni modo (pena il ripristino a proprio onere delle condizioni dei luoghi ex-ante) eventuali acquirenti, affittuari o aventi causa sull’immobile o sulle opere in oggetto, della presente autorizzazione, dei vincoli e delle prescrizioni in essa contenuta e dell’esistenza della dichiarazione liberatoria i cui impegni dovranno essere formalmente accettati dagli stessi;

3) di stabilire quanto segue:

  • l’intervento deve essere coerente con gli adempimentiprevisti dalla L.R. 15/01 e sue successive disposizioni applicative e integrative in merito all’inquinamento acustico;
  • entro due anni dalla data del rilascio della presente autorizzazione il proprietario richiedente dovrà presentare domanda al Comune interessato per acquisire il relativo Permesso di Costruire o depositare la Denuncia d’Inizio Attività o ottenere il rilascio di competente titolo abilitativo, scaduto inutilmente tale termine la presente autorizzazione decade di validità;
  • qualora l’opera in questione sia soggetta a Permesso di Costruire nel medesimo atto, rilasciato dal Comune competente, occorre che risulti indicato il seguente impegno nella formulazione sottoindicata:
    • «E’ fatto obbligo di rispettare le prescrizioni e i vincoli previsti dall’autorizzazione rilasciata dal Servizio Ferrovie della Regione Emilia Romagna per quanto attiene la deroga dalla distanza minima dell’opera in oggetto dalla più vicina rotaia, ai sensi degli art.49 e 60 del DPR 753/80»;
    • qualora l’opera in questione sia soggetta a Denuncia d’Inizio Attività (DIA) è fatto obbligo al proprietario richiedente di allegare copia della presente autorizzazione alla denuncia medesima;
    • eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti, derivanti alla sede ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dell’opera in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati o rimossi a cura dell’Azienda concessionaria a spese della proprietà o aventi causa della costruzione;
    • la presente autorizzazione dovrà essere conservata dalla/e proprietà attuale/i e futura/e ed esibita ad ogni eventuale richiesta di presa visione del personale delle Amministrazioni competenti alla sorveglianza e vigilanza della linea ferroviaria in oggetto;
    • qualora non vengano rispettate le condizioni previste dal presente provvedimento, potrà essere disposta la revoca e/o la decadenza dello stesso in qualsiasi momento, da parte della regione Emilia Romagna, fatte salve le ulteriori sanzioni di legge;
    • all’Azienda concessionaria della linea ferroviaria in parola è affidata la verifica della corretta esecuzione dell’intervento, la sua corrispondenza agli elaborati presentati e il rispetto delle prescrizioni, sia in fase realizzativa che a conclusione lavori; 

4) di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata nei riguardi esclusivi della sicurezza e regolarità dell’esercizio ferroviario e della tutela dei beni ferroviari della Regione Emilia Romagna, conseguentemente sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

5) di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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