n. 56 del 13.04.2011 periodico (Parte Seconda)

Integrazioni e modifiche alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i. e approvazione degli allegati relativi all'autorizzazione di carattere generale per motori fissi a combustione interna alimentati a biomasse liquide e biodiesel con potenzialità termica nominale complessiva fino a 10 MWt, ai sensi degli articoli 271 comma 3, e 272 comma 2 del DLgs 152/06

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto il DLgs 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”, in particolare la parte quinta recante “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”, e i relativi allegati;

Visto il D.Lgs. 29 giugno 2010 n. 128 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della Legge 18 giugno 2009, n. 69”, che apporta variazioni alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;

Preso atto:

- che ai sensi degli artt. 272 comma 2, e 271 comma 3, del DLgs 152/06:

  • per specifiche categorie di stabilimenti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, l’autorità competente può adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli;
  • i valori limite di emissione e le prescrizioni sono stabiliti in conformità all’articolo 271, commi da 5 a 7;
  • per tutti gli impianti e le attività previsti dall’articolo 272, comma 1, la Regione o la provincia autonoma, può stabilire, anche con legge o provvedimento generale, sulla base delle migliori tecniche disponibili, appositi valori limite di emissione e prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio ed i combustibili utilizzati;

Visti:

  • l’art. 121 della L.R. 3/99 che alla lettera c) stabilisce quale competenza regionale la determinazione di valori limite di emissione nonché di particolari condizioni di costruzione ed esercizio per gli impianti produttivi e di servizio con emissioni in atmosfera;
  • la determinazione del Direttore generale all’Ambiente n. 4606 del 4 giugno 1999 “Indicazioni alle Province per il rilascio delle autorizzazioni in atmosfera” con la quale la Regione ha stabilito le prescrizioni ed i valori limite di emissione degli impianti sulla base della migliore tecnica disponibile, tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato;

Richiamati i Piani provinciali di gestione della qualità dell’aria approvati ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 del DLgs 351/99 “Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente”, nei quali si evidenziano superamenti dei valori limite di qualità dell’aria per PM10, ossidi di azoto e ozono in ampie zone del territorio regionale, classificate ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 351/99 e della DGR 12 gennaio 2004, n. 43 (Aggiornamento delle Linee di indirizzo per l’espletamento delle funzioni degli Enti locali in materia di inquinamento atmosferico (artt. 121 e 122, L.R. 3/99) già emanate con atto di Giunta regionale 804/01), che pertanto prevedono obiettivi di riduzione delle emissioni degli inquinanti sopraccitati, nonché dei loro precursori;

Richiamato l’”Accordo per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento atmosferico” sottoscritto in data 7 febbraio 2007 dalle Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Valle D’Aosta e Veneto, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dalla Repubblica e Cantone del Ticino che prevede azioni coordinate e sinergiche degli Enti firmatari fra le quali:

  • definire e adottare forme di regolamentazione per l’utilizzo dei combustibili;
  • definire e adottare “standard” emissivi comuni per le attività produttive e per le sorgenti civili, nell’ambito dell’autonomia concessa agli Enti firmatari dalla normativa nazionale vigente;

Richiamata la determinazione 10082/10 di costituzione del “Tavolo tecnico regionale sulla qualità dell’aria”, previsto dalla DGR 1614/09, quale sede permanente di confronto su tutte le tematiche inerenti gli effetti dell’inquinamento atmosferico nel suo complesso alle scale globale,regionale e locale, finalizzata a supportare la loro gestione omogenea, coordinata e condivisa sul territorio regionale, tale da rappresentare un quadro efficace in sede di confronto con i livelli istituzionali superiori;

Dato atto:

- che il sopra richiamato Tavolo regionale sulla qualità dell’aria ha assorbito le attività in corso inerenti le emissioni prima svolte dal “Gruppo di lavoro Regione-ARPA-Province”, operante nel contesto dell’area di integrazione n. 10 “Qualità della regolazione e semplificazione”, che aveva il compito di elaborare criteri tecnici e procedure omogenee e semplificate su tutto il territorio regionale per le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 e art. 272 del D.Lgs. 152/06 e s.m., sulla base di quanto specificato nella Deliberazione di Giunta regionale n. 2236 del 28/12/2009;

- che nel corso degli incontri del Tavolo regionale sulla qualità dell’aria è emersa la necessità di adottare azioni forti di contenimento dell’inquinamento atmosferico da certe sorgenti fisse alimentate da fonti rinnovabili provvedendo a definirne le condizioni di esercizio con riferimento alla migliori tecniche disponibili ed in relazione ai provvedimenti adottati in materia dalle altre autorità competenti delle Regioni del bacino padano

- che si è pertanto proceduto ad elaborare i documenti inerenti le prescrizioni tecniche e la modulistica per l’adesione all’ autorizzazione di carattere generale per i motori fissi a combustione interna alimentati a biomasse liquide e biodiesel con potenzialità termica nominale complessiva fino a 10 MWt, ai sensi del combinato disposto degli artt. 271 comma 3, e 272 comma 2 del D. Lgs. 152/06 e che tali documenti sono stati elaborati tenendo conto:

  • delle procedure e prescrizioni adottate con deliberazione di Giunta 2236/09, successivamente integrata e modificata dalla delibera 1769/10, per le attività in deroga di cui all’art. 272 comma 2 del DLgs 152/06;
  • delle prescrizioni adottate dalle altre Regioni del Bacino Padano;

Dato atto inoltre che per raccogliere le osservazioni sui documenti elaborati si è provveduto a consultare le principali Associazioni imprenditoriali;

Rilevato inoltre che l’applicazione della deliberazione di Giunta 1769/10 ha evidenziato la presenza di alcuni errori materiali negli allegati, le cui correzioni sono riportate nell’allegato b) alla presente deliberazione;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 2416/08 ”Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07” e s.m.i.;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore Ambiente e Riqualificazione urbana;

A voti unanimi e palesi

delibera:

per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare i criteri per il rilascio dell’autorizzazione di carattere generale per motori fissi a combustione interna alimentati a biomasse liquide e biodiesel con potenzialità termica nominale complessiva fino a 10 MWt, ai sensi degli articoli 271 comma 3, e 272 comma 2 del DLgs. 152/06” dell’allegato a) alla presente delibera integrando l’elenco relativo alle attività in deroga allegato alla DGR 1769/10;

2. di approvare le rettifiche di errori materiali e le modifiche e integrazioni agli allegati della deliberazione di Giunta 1769/10 riportate nell’allegato b), alla presente delibera;

3. di stabilire che i valori limite di emissione indicati nella determinazione del Direttore generale all’Ambiente n. 4606 del 4 giugno 1999 “Indicazioni alle Province per il rilascio delle autorizzazioni in atmosfera” sono sostituiti, qualora più restrittivi, con i valori di cui alle corrispondenti voci contenute nel punto 4.35 nell’allegato a) alla presente delibera;

4. di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione a tutte le Province affinché costituisca, ai sensi dell’art. 122 della L.R. 3/99, atto di indirizzo per l’esercizio omogeneo e coordinato delle attività autorizzatorie qui stabilite;

5. di pubblicare il testo integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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