n.209 del 10.10.2012 (Parte Seconda)

Interventi provvisionali indifferibili ed urgenti di messa in sicurezza finalizzati a mitigare le conseguenze degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, richiesti dai Comuni, recepiti dalle pertinenti Province e trasmessi al Commissario Delegato, ai sensi dell’Ordinanza commissariale n. 17 del 2 agosto 2012. Rimodulazione del programma degli interventi Ordinanza n. 18 del 3 agosto 2012 e n. 37 del 10 settembre 2012

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L.n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

 Il Presidente

VISTO il D.L. 6 giugno 2012, n. 74 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 1° agosto 2012, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012, con cui lo scrivente è stato nominato Commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza, ovvero per la ricostruzione, l’assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

VISTI:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 60 giorni, ovvero fino al 21 luglio 2012, in conseguenza dell’evento sismico del 20 maggio 2012 che ha colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova;

- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1 del 22 maggio 2012, adottata ai sensi della delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, con la quale l’ambito delle iniziative d’urgenza per fronteggiare la fase di prima emergenza è stato circoscritto agli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione e agli interventi provvisionali urgenti, finanziabili con le risorse di cui all’art. 7 dell’ordinanza medesima;

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per la durata di 60 giorni ovvero fino al 29 luglio 2012 in conseguenza dell’evento sismico del 29 di maggio 2012 che ha colpito, oltre alle province sopra indicate, la province di Reggio Emilia e Rovigo;

- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 3 del 2 giugno 2012, adottata ai sensi della delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, con la quale, ai fini del soccorso e dell’assistenza alla popolazione nonché della realizzazione degli interventi provvisionali urgenti, è stata istituita in loco, ovvero presso l’Agenzia regionale di protezione civile, la Direzione Comando e Controllo (DI.COMA.C), quale organismo di coordinamento delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, a supporto delle attività del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

- l’art. 1, comma 4, dell’OCDPC n. 3/2012, ai sensi del quale la DI.COMA.C, relativamente al territorio della Regione Emilia-Romagna, è stata autorizzata ad operare per il tramite delle strutture della Regione, costituenti parte integrante della DI.COMA.C stessa;

EVIDENZIATO che con D.L. n. 74/2012, convertito, con modificazioni, in L. 122/2012, lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 maggio 2013;

EVIDENZIATO che il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, con nota prot. n. /TEREM/0049883 del 12 luglio 2012, ha segnalato ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto che, non essendo state previste risorse finanziarie aggiuntive, rispetto a quelle di cui al citato art. 7 dell’OCDPC n. 3/2012, la DI.COMA.C. non potrà autorizzare nuove spese per gli interventi provvisionali urgenti pervenuti a partire dal 13 luglio 2012 e nel contempo propone che la valutazione e l’eventuale autorizzazione di spesa, sia ricompresa nell’ambito della gestione commissariale;

EVIDENZIATO altresì, che il capo del Dipartimento della Protezione Civile con nota prot. n. /TEREM/0039784 del 12 giugno 2012 “Indicazioni operative ed attuative delle ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC N.1/2012 e OCDPC N. 3/2012)”, precisa, per quanto qui rileva, che:

- gli interventi provvisionali urgenti, di cui all’art. 1, comma 5, dell’OCDPC n. 1/2012 e all’art. 1, comma 9, dell’OCDPC n. 3/2012, riguardano strutture e infrastrutture pericolanti e sono finalizzati: alla salvaguardia della pubblica incolumità; all’immediato rientro della popolazione colpita nella propria abitazione, non fruibile per rischio indotto da dette strutture e infrastrutture; a rimuovere le cause che pregiudicano le operazioni di soccorso ed assistenza alla popolazione;

EVIDENZIATO che con Ordinanza n. 27 del 23 agosto 2012 sono stati integrati i precedenti criteri di ammissibilità per gli interventi provvisionali indifferibili ed urgenti di messa in sicurezza, con i seguenti ulteriori criteri comprendenti:

- il ripristino urgente della funzionalità dei servizi pubblici essenziali compromessa dagli eventi sismici in parola;

- interventi atti ad evitare la compromissione irreversibile di un bene pubblico o di fruizione pubblica, tenuto conto anche della funzione sociale del bene stesso;

- interventi atti a salvaguardare il valore intrinseco del bene, tenuto conto anche della funzione sociale del bene stesso;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 15 del 1° agosto 2012, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti relative agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna. Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo nel mese di maggio 2012”

RICHIAMATA la nota prot. n. PC/2012/EMG0368 del 28 luglio 2012 con cui, in anticipazione dell’ordinanza n. 15/2012 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, l’Assessore alla sicurezza territoriale, Difesa del suolo e della costa, Protezione civile della Regione Emilia-Romagna ha fornito alcune preliminari indicazioni organizzative ed in particolare, per le opere provvisionali ed urgenti, ha stabilito che i Comuni formulano le richieste di autorizzazione alla spesa, utilizzando il modulo allegato n. 3 alla nota del CDPC prot. n. /TEREM/0039784 del 12 giugno 2012 come modificato dalla richiamata nota assessorile;

VISTA l’ordinanza commissariale n. 17 del 2 agosto 2012: ”Disposizioni in merito alla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione da parte del Commissario delegato ex D.L. 74 a seguito della cessazione delle funzioni svolte dalla DICOMAC “ nella quale si dispone che:

- l’Agenzia Regionale di Protezione Civile assicura, con decorrenza dal 3 agosto 2012, a supporto dell’azione commissariale, in stretto raccordo ed avvalendosi del supporto delle Direzioni regionali competenti, le funzioni e le attività della Direzione di Comando e controllo istituita ai sensi dell’OCDPC n. 3/2012 ed, in particolare le funzioni di Coordinamento, Assistenza alla popolazione, Rilievo dell’agibilità e del danno, Tecnica di valutazione, Logistica, Volontariato, Sanità e sociale, Autorizzazioni di spesa;

- per le opere provvisionali ed urgenti stabilisce, confermando quanto già disposto dalla richiamata nota assessorile prot. PC/2012/EMG0368 del 28/7/2012, che l’organismo di coordinamento istituito da ciascuna Provincia interessata, effettuata l’istruttoria delle richieste di autorizzazione alla spesa pervenute dai Comuni interessati, ne inoltra l’esito all’Agenzia regionale di protezione civile che provvede a completare l’attività istruttoria per i conseguenti provvedimenti autorizzativi del Commissario delegato;

EVIDENZIATO che la compilazione del modulo allegato n. 3 alla nota del CDPC prot. n. /TEREM/0039784 del 12 giugno 2012, come modificato dalla nota assessorile prot. n. PC/2012/EMG0368 del 28/7/2012, richiede l’esplicita individuazione dell’evento sismico di riferimento tra quello del 20 e del 29 maggio 2012, a conferma del nesso di causalità tra gli interventi provvisionali e gli eventi sismici;

VISTE:

- la ordinanza commissariale n. 18 del 3 agosto 2012: ”Interventi provvisionali indifferibili ed urgenti valutati autorizzabili dalla Direzione Comando Controllo (DI.COMA.C.), quale organismo preposto dal Dipartimento nazionale della protezione civile, ai sensi delle ordinanze n. 1 e n. 3 rispettivamente del 22 maggio 2012 e del 22 giugno 2012“ nella quale si autorizza la realizzazione di n. 88 interventi per complessivi € 1.708.593,51;

- la ordinanza commissariale n. 27 del 23 agosto 2012: ”Interventi provvisionali indifferibili ed urgenti di messa in sicurezza finalizzati a mitigare le conseguenze degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, richiesti dai comuni, recepiti dalle pertinenti Province e trasmessi al Commissario Delegato, ai sensi dell’ordinanza commissariale n. 17 del 2 agosto 2012“ nella quale si autorizza la realizzazione di n. 175 interventi per complessivi € 4.162.480.75;

- la ordinanza commissariale n. 37 del 10 settembre 2012 ”Interventi provvisionali indifferibili ed urgenti di messa in sicurezza finalizzati a mitigare le conseguenze degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, richiesti dai comuni, recepiti dalle pertinenti Province e trasmessi al Commissario Delegato, ai sensi dell’ordinanza commissariale n. 17 del 2 agosto 2012“ nella quale si autorizza la realizzazione di n. 128 interventi per complessivi € 4.937.457,77;

VISTE:

- la nota della Provincia di Modena - Centro Unificato di Protezione Civile prot. n. 12501 del 7 agosto 2012, agli atti dell’Agenzia regionale di Protezione Civile prot. PC.2012.0014223 del 7 agosto 2012 per interventi provvisionali urgenti richiesti dal Comune di Concordia sulla Secchia presso le abitazioni in Via Terzi e Livelli ai civici 5-8 nelle quali si sono verificati ulteriori crolli interni e si rende necessario procedere alla demolizione per un importo di € 14.864,85, anziché al puntellamento delle facciate - intervento già autorizzato per un importo di € 15.046,35 n. progressivo 41 (ID658) dell’allegato 1 nell’ordinanza commissariale n. 18/2012;

- la nota della Provincia di Modena - Centro Unificato di Protezione Civile prot. n. 82923 del 6 settembre 2012, agli atti dell’Agenzia regionale di Protezione Civile prot. PC.2012.0016565 del 6 settembre 2012 che annulla e sostituisce la precedente comunicazione prot. n. 77954 del 21 agosto 2012, agli atti dell’Agenzia regionale di Protezione Civile prot. PC.2012.15194 del 22 agosto 2012 per interventi provvisionali urgenti richiesti dal Comune di Mirandola presso il fabbricato di via Castello Venezia civ. 10 per il quale si rende necessario procedere alla demolizione per un importo di € 9.972,75 anziché al puntellamento e alla fasciatura - intervento già autorizzato per un importo di € 11.923,10 codice ID1319 dell’allegato 1 nell’ordinanza commissariale n. 37/2012;

PRESO ATTO degli esiti dell’istruttoria, condotta dall’Agenzia regionale di Protezione Civile a supporto dell’azione commissariale, con riferimento sia alle richieste di autorizzazione della spesa per gli interventi indifferibili e urgenti di messa in sicurezza trasmesse dai Comuni, per il tramite dei pertinenti uffici provinciali, al Commissario delegato ai sensi dell’ordinanza commissariale n. 17 del 2 agosto 2012, avendo a riferimento sia i criteri di cui alla nota del Capo del Dipartimento della Protezione Civile prot. n. /TEREM/0039784 del 12 giugno 2012 sia gli ulteriori criteri di ammissibilità di cui alla ordinanza commissariale n. 27/2012;

RITENUTO di annullare l’intervento contrassegnato con numero progressivo 41 (ID658) di cui all’allegato 1 dell’ordinanza commissariale n. 18/2012 per un importo di € 15.046,35 e l’intervento contrassegnato con codice ID1319 nell’allegato 1 dell’ordinanza commissariale n. 37/2012 per un importo di € 11.923,10 sostituendoli rispettivamente con gli interventi contrassegnati con codici ID1189 di importo ammissibile di € 12.082,46 ed ID1406 di importo ammissibile di € 6.431,83 così come indicato nell’allegato 1 della presente ordinanza, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che a seguito delle rimodulazioni sopra citate, gli oneri finanziari stimati per gli interventi provvisionali urgenti autorizzati con la proprie ordinanze n. 18/2012 e n. 37/2012 ammontano rispettivamente a € 1.693.547,16 ed € 4.925.534,67;

PRESO ATTO, altresì, che:

- gli interventi di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente ordinanza, come descritti nelle rispettive schede di dettaglio conservate agli atti dell’Agenzia regionale di Protezione Civile, rispondono alle finalità e criteri indicati in precedenza e che è necessario provvedere urgentemente alla loro esecuzione;

- gli interventi e le spese previste sono stati ritenuti autorizzabili dalla Agenzia regionale di Protezione Civile, di cui al punto precedente a seguito della relativa istruttoria;

- gli interventi relativi ai beni culturali tutelati ai sensi dell’art. 12 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.lgs n.42/2004, sono stati validati d’intesa con la Direzione Regionale per Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia-Romagna;

- il fabbisogno complessivo risultante dalle previsioni di spesa per gli interventi elencati nell’allegato 1 ammonta ad € 3.068.091,53;

RITENUTO, pertanto, di assicurare la copertura finanziaria degli interventi provvisionali indifferibili e urgenti di messa in sicurezza di cui al predetto allegato 1, a valere sulle risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2, comma 1, del D.L. n. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2012;

RITENUTO, peraltro, di definire i limiti entro i quali sono riconosciuti gli oneri stimati, rinviando ad una successiva ordinanza commissariale la definizione delle procedure per la rendicontazione e la liquidazione degli interventi provvisionali di cui trattasi;

VISTO l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

RITENUTO, pertanto, necessario dichiarare il presente provvedimento provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 27, comma 1, della legge n. 340/2000, considerate le finalità cui rispondono gli interventi di cui all’allegato 1 che impongono di procedere in via d’urgenza;

VISTI:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile” e successive modifiche ed integrazioni;

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

- il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”;

- il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

- il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1° agosto 2012;

- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";

DISPONE

1. di autorizzare per le ragioni indicate nelle premesse gli interventi provvisionali indifferibili e urgenti di messa in sicurezza e la conseguente spesa per ciascuno prevista, descritti nell’elenco di cui all’allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, e di incaricare quali enti attuatori per la loro realizzazione i soggetti indicati a fianco di ciascun intervento;

2. di finanziare i conseguenti oneri stimati in complessivi € 3.068.091,53 nei limiti e secondo i criteri previsti nei punti successivi, a valere sulle risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2, comma 1, del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012;

3. di stabilire che eventuali oneri finanziari aggiuntivi rispetto all’importo della spesa stimata e prevista in corrispondenza di ciascun intervento di cui all’allegato 1, parte interante e sostanziale del presente atto, saranno a carico degli enti attuatori;

4. di annullare, per le motivazione espresse in premessa e qui richiamate, l’intervento contrassegnato con numero progressivo 41 (ID658) di cui all’allegato 1 dell’ordinanza commissariale n. 18/2012 per un importo di € 15.046,35 e l’intervento contrassegnato con codice ID1319 nell’allegato 1 dell’ordinanza commissariale n. 37/2012 per un importo di € 11.923,10 sostituendoli rispettivamente con gli interventi contrassegnati con codici ID1189 di importo ammissibile di € 12.082,46 ed ID1406 di importo ammissibile di € 6.431,83 così come indicato nell’allegato 1 della presente ordinanza;

5. di rimodulare, a seguito delle modifiche di cui al punto 5, gli oneri complessivi finanziati con l’ordinanza commissariale n. 18 del 3 agosto 2012 in € 1.693.547,16, a valere sulle risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2, comma 1, del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012, confermandola in ogni altra sua parte;

6. di rimodulare, a seguito delle modifiche di cui al punto 5, gli oneri complessivi finanziati con l’ordinanza commissariale n. 37 del 10 settembre 2012 in € 4.925.534,67, a valere sulle risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2, comma 1, del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012, confermandola in ogni altra sua parte;

7. di stabilire che, ove la stima degli oneri finanziari sia stata definita sulla base di costi unitari superiori a quelli previsti nei vigenti prezzari regionali, gli enti attuatori degli interventi di cui all’allegato 1, provvederanno sulla base dei prezzari regionali, fatte salve le voci di spesa ivi eventualmente non previste, per le quali si farà riferimento ad altri listini ufficiali, quali il listino del Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Emilia-Romagna e Marche o della C.C.I.A.A. territorialmente competente o, in mancanza, all’analisi dei prezzi; 

8. le spese tecniche, nel caso di affidamento esterno alle strutture degli enti attuatori, sono ammissibili entro il limite massimo del 10% (comprensivo degli oneri riflessi, previdenziali e fiscali) dell’importo netto dei lavori a base di gara o di quello concordato con l’impresa esecutrice in caso di affidamento diretto; 

9. di rinviare ad una successiva ordinanza commissariale la definizione delle procedure per la rendicontazione e la liquidazione degli interventi di cui all’allegato 1, parte interante e sostanziale del presente atto;

10. di dare atto che gli enti attuatori provvederanno ad acquisire su tutti gli interventi gli assensi comunque denominati da rilasciarsi a cura delle amministrazioni pubbliche competenti e di altri soggetti nei casi previsti dalle vigenti normative di settore, anche avvalendosi delle procedure di semplificazione amministrativa previste dal D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012;

11. di stabilire che gli Enti attuatori, prima di dare corso a interventi sui beni tutelati dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.Lgs 42/2004, abbiano l’autorizzazione ai sensi dell’art. 21 del medesimo decreto, rilasciata dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia-Romagna;

12. per gli interventi di demolizione totale o parziale di manufatti pericolanti che minacciano la pubblica incolumità, si raccomanda ai Comuni interessati di coinvolgere, informandola adeguatamente, la proprietà prima di procedere all’emissione del relativo ordine;

13. di stabilire che per la gestione delle macerie e dei rifiuti gli enti attuatori si atterranno a quanto previsto nella circolare commissariale n. 2, prot. n. PCR.2012.2 del 16 giugno 2012, recante “Prime indicazioni per la gestione delle macerie in attuazione dell’art. 17 del D.L. 6 giugno 2012, n. 74”;

14. di dichiarare la presente ordinanza provvisoriamente efficace ai sensi della L. 24/11/2000, n. 340 e di disporre l’invio alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi della L. n. 20/1994;

15. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 10 ottobre 2012 

Il Commissario Delegato

Vasco Errani

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