n.87 del 26.03.2014 periodico (Parte Seconda)
Declassificazione di Via Giordane con conseguente cancellazione della stessa dall’elenco delle strade comunali interne al centro abitato di Ravenna
LA GIUNTA COMUNALE
(omissis)
delibera:
a) di procedere per le ragioni in punto di fatto e di diritto esposte in narrativa alla declassificazione di Via Giordane con conseguente cancellazione della stessa dall’elenco delle strade comunali interne al centro abitato di Ravenna, identificata al n. 564 relativamente alla lunghezza classificata comunale di m 79, da Via Falier verso Via di Roma, e larghezza di m 6,00, come riportato nella deliberazione del Consiglio comunale PV n. 1791 e PG. n. 37652/1982 del 28/9/1982;
b) di procedere all'approvazione del modello relativo alla declassificazione di Via Giordane con conseguente cancellazione della stessa dall’elenco delle strade comunali interne al centro abitato di Ravenna in conformità con quanto previsto dall'art. 2 (“Classificazione delle strade”) e 3 (“Declassificazione delle strade”) del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con DPR 16/12/1992, n. 495 e s.m.i. e l’art. 1 della legge regionale 19/8/1994 n. 35 recante “Norme per la classificazione delle strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico”, inserito agli atti della deliberazione;
c) di dare atto che la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio, per il periodo di 15 giorni consecutivi, ottempera anche alle disposizioni di cui all'art. 4 comma 1) della L.R. n. 35/94, in materia di pubblicità dovuta per i provvedimenti aventi ad oggetto classificazioni e declassificazioni, evidenziando altresì che, entro il termine di trenta giorni successivi alla scadenza del suddetto periodo di pubblicazione, gli interessati possono presentare opposizione a questo Comune avverso il presente atto. Sull'opposizione decide l'Ente deliberante;
d) di pubblicare, ai sensi dell’art. 4, comma 3, della citata L.R.35/94, il presente provvedimento nel BUR;
e) di dare atto che, ai sensi dell’art. 4, comma 5, della L.R. 35/94 il presente provvedimento ha effetto all’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale esso è pubblicato nel Bollettino Regionale.