n.138 del 01.08.2012 periodico (Parte Seconda)
Reg. CE 1698/2005 - PSR 2007 - 2013 - Prescrizioni procedimentali a favore di soggetti aderenti alle Misure 112, 121 e 123 Azioni 1 e 2 a seguito degli avvenimenti sismici che hanno colpito il territorio regionale
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio Europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio Europeo sul finanziamento della politica agricola comune e successive modifiche ed integrazioni;
- la Decisione n. 144/2006 del Consiglio Europeo relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (programmazione 2007-2013), come modificata dalla Decisione n. 61/2009 dello stesso Consiglio;
- il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione Europea che reca disposizioni di applicazione al citato Regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione Europea applicativo del Regolamento (CE) n. 1290/2005 concernente la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni di spesa e di entrata e le condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA e del FEASR;
- il Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione Europea, che stabilisce modalità di applicazione del citato Regolamento (CE) n. 1698/2005 relativamente all’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le Misure dello sviluppo rurale, abrogando il Regolamento (CE) n. 1975/2006 che già disciplinava le suddette procedure;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1439 del 1 ottobre 2007, con la quale si è preso atto della decisione comunitaria di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (di seguito per brevità indicato PSR), nella formulazione acquisita agli atti d'ufficio della Direzione generale Agricoltura al n. PG/2007/0238108 di protocollo in data 21 settembre 2007, allegato alla deliberazione stessa quale parte integrante e sostanziale;
Atteso che il PSR è stato oggetto di successive modifiche sottoposte all'esame della Commissione europea e da questa approvate;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1122 del 27 luglio 2011 con la quale si è preso atto della formulazione del PSR (Versione 6), approvata dalla Commissione Europea con comunicazione Ares (2011) 816091 in data 27 luglio 2011, a seguito delle modificazioni proposte con deliberazione n. 569 del 27 aprile 2011 e del negoziato condotto con i servizi della Commissione dalla Direzione generale Agricoltura, Economia ittica, Attività faunistico-venatorie;
Richiamato altresì il Decreto Legge n. 74 del 6 giugno 2012 riguardante gli interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
Richiamate in ultimo le seguenti deliberazioni:
- n. 167 dell’11 febbraio 2008 con la quale, tra l’altro, è stato approvato il Programma Operativo delle Misure 112 “Insediamento di giovani agricoltori”, 121 “Ammodernamento delle aziende agricole”, 123 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali” Azione 1 “Trasformazione e/o commercializzazione di prodotti Allegato I del Trattato” nella formulazione di cui agli Allegati 3, 4 e 5 della stessa deliberazione;
- n. 127 del 9 febbraio 2009 con la quale è stato approvato il Programma Operativo della Misura 123 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali” Azione 2 “Ammodernamento tecnologico delle imprese forestali”;
- n. 631 dell’11 maggio 2009 con la quale sono stati ridefiniti i Programmi Operativi delle Misure 112 e 121;
- n. 672 del 18 maggio 2009 con la quale è stato approvato il Programma Operativo “Progetti di Filiera” che per quanto riguarda gli interventi a valere sulle Misura 121 e 123 Azione 1 e 2 da realizzare in modalità filiera, richiama le disposizioni previste nelle predette deliberazioni, attuative delle stesse misure in approccio singolo;
- n. 992 del 12 luglio 2010 con la quale sono stati ridefiniti i Programmi Operativi delle Misure 112 e 121 a decorrere dall’annualità finanziaria 2011, modificati dalla deliberazione n. 2139 del 27 dicembre 2010;
- n. 662 del 16 maggio 2011 con la quale è stato ridefinito il Programma Operativo della Misura 121 a decorrere dall’annualità finanziaria 2012 e sono state approvate ulteriori disposizioni in merito alla data di fine lavori per le concessioni riferite al 2010, modificata successivamente con deliberazione n. 1314 del 19 settembre 2011;
- n. 2023 del 27 dicembre 2011 con la quale sono stati approvati il Programma Operativo d’Asse per i “Progetti di Filiera settore lattiero-caseario” ed in particolare gli specifici Programmi Operativi relativi alle Misure 121 e 123 Azione 1;
- le determinazioni del Direttore Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie n. 3825 del 23 marzo 2012 e n. 8272 del 19 giugno 2012 di ridefinizione della tempistica relativa alle fasi procedimentali del citato Programma relativo ai Progetti di Filiera del settore lattiero - caseario;
Atteso che nei predetti atti sono stati definiti:
- i termini del procedimento istruttorio delle istanze d’aiuto ed in particolare i termini perentori entro cui devono essere prodotte, su formale richiesta delle Amministrazioni competenti, integrazioni/chiarimenti riguardo la documentazione tecnico-amministrativa presentata all’atto della domanda;
- i tempi di realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento per i quali è stata inizialmente prevista la possibilità di concedere proroghe a detti termini per un periodo massimo di 180 giorni;
- la possibilità di concedere un’unica variante alle iniziative iniziali per ciò che riguarda i Piani d’investimento approvati a valere sulla Misura 121 e i Piani di sviluppo aziendali approvati a valere sulla Misura 112;
- i termini entro cui, successivamente al completamento del progetto, deve essere inoltrata domanda di pagamento, utilizzando l’apposito S.O.P di Agrea, alla quale deve essere allegata la dovuta documentazione tecnico- amministrativa a supporto della verifica dell’intervento realizzato;
Rilevato che con la citata deliberazione 662/11 sono state definite le condizioni in base alle quali le imprese agricole titolari di un provvedimento di concessione del contributo assunto nell’anno 2010 a valere sulle Misure 112 e 121 potevano ottenere l’estensione del periodo di proroga - ordinariamente previsto dai Programmi Operativi delle suddette Misure - per un massimo di ulteriori 90 giorni, previa richiesta dell’anticipo;
Rilevato altresì:
- che con deliberazione n. 261 del 5 marzo 2012 è stata prevista la possibilità di ottenere una ulteriore dilazione di 90 giorni al termine ultimo per la realizzazione dei lavori, riguardo alla Misura 123 Azione 1 e 2, in relazione allo stato di crisi regionale dovuto alle eccezionali condizioni di maltempo invernali;
- che analogo provvedimento è stato assunto con deliberazione n. 365 del 26 marzo 2012 con riferimento alla Misura 112 ed alla Misura 121;
Atteso che nel mese di maggio 2012 parte del territorio regionale è stato interessato da gravi fenomeni sismici che hanno portato, da ultimo, alla dichiarazione - col citato Decreto Legge n. 74 del 6 giugno 2012 - dello stato di emergenza fino al 31 maggio 2013 per le aree colpite;
Verificato che molte delle aziende che hanno presentato domande di aiuto attualmente in istruttoria o che risultano beneficiarie di contributi, con riferimento alle misure precedentemente più volte richiamate, sono state pesantemente coinvolte, direttamente o indirettamente in detto fenomeno calamitoso;
Considerato che detta situazione oggettiva determina in alcuni casi molteplici problematiche in ordine al rispetto delle tempistiche procedimentali e di quelle relative ai termini di esecuzione e rendicontazione degli investimenti programmati;
Ritenuto necessario ed urgente intervenire disciplinando specifiche deroghe e/o differimenti di termini al fine di agevolare gli imprenditori agricoli ed agroindustriali che attualmente si trovano in fase di realizzazione di progetti approvati, e che hanno subito conseguenze dirette o indirette nell’espletamento delle attività in corso a causa degli eventi sismici;
Ritenuto conseguentemente di stabilire per i progetti relativi alle Misure 112, 121 e 123 Azione 1 attualmente in istruttoria - relativi ad aziende ricadenti in zona delimitata per il sisma o la cui realizzazione sia pregiudicata da cause collegate all’evento sismico - che i termini entro cui devono essere prodotte, su formale richiesta delle Amministrazioni competenti, integrazioni/chiarimenti riguardo la documentazione tecnico-amministrativa presentata all’atto della domanda possano essere derogati ed estesi di ulteriori 15 giorni, senza che ciò comporti la decadenza dell’istanza;
Considerato altresì opportuno disporre che, qualora un giovane, la cui azienda sia stata effettivamente danneggiata dal sisma, si sia insediato in data tale per cui l’arco temporale di 120/180 giorni decorrenti dall’insediamento - stabiliti dal Programma Operativo della Misura 112 quale termine improrogabile per la presentazione della domanda di aiuto – risulti ricomprendere le date dell’evento sismico e ciò abbia impedito la regolare presentazione dell’istanza, questa possa essere presentata entro i successivi 90 giorni decorrenti dalla previgente scadenza;
Ritenuto altresì di stabilire che i progetti, relativi ad aziende ricadenti in zona delimitata per il sisma o la cui realizzazione sia pregiudicata da cause collegate all’evento sismico, approvati sulle suddette Misure e sulla Misura 123 Azione 2:
- possano usufruire, su formale e motivata istanza che attesti il nesso di causalità con il sisma, di una ulteriore dilazione di 180 giorni al termine di fine lavori, dando atto che detta proroga è da intendersi aggiuntiva rispetto a quelle già disposte con deliberazioni 672/09, 261/12, n. 363/12;
- possono usufruire, su formale e motivata istanza che attesti il nesso di causalità con il sisma, di una dilazione di 90 giorni al termine inizialmente stabilito per l’inoltro della domanda di pagamento - tramite l’apposito S.O.P di AGREA – e la contestuale presentazione della dovuta documentazione tecnico- amministrativa a supporto della verifica dell’intervento realizzato;
Ritenuto da ultimo di prevedere per i Piani di investimento Misura 121 e per i Piani di sviluppo aziendali Misura 112 approvati, relativi ad aziende ricadenti in zona delimitata per il sisma o la cui realizzazione sia pregiudicata da cause collegate all’evento sismico, la possibilità di presentare un’ulteriore domanda di variante, rispetto a quanto stabilito nei provvedimenti originali, fermo restando che i cambiamenti apportati non potranno comportare modifiche inerenti interventi di ripristino di strutture/attrezzature eventualmente danneggiate dagli eventi sismici, non coerenti con le disposizioni dei relativi Programmi Operativi di Misura o tali da inficiare l’ammissibilità dei piani stessi;
Viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche, ed in particolare l’art. 37, comma 4;
- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adeguamenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento ed aggiornamento della delibera 450/07” e successive modifiche;
- la propria deliberazione n. 1950 del 13 dicembre 2010 “Revisioni della struttura organizzativa della Direzione generale Attività Produttive, Commercio e Turismo e della Direzione generale Agricoltura”;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Tiberio Rabboni;
A voti unanimi e palesi,
delibera:
1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) di stabilire, per i progetti relativi alle Misure 112, 121 e 123 Azione 1 attualmente in istruttoria - relativi ad aziende ricadenti in zona delimitata per il sisma o la cui realizzazione sia pregiudicata da cause collegate all’evento sismico - che i termini entro cui devono essere prodotte, su formale richiesta delle Amministrazioni competenti, integrazioni/chiarimenti riguardo la documentazione tecnico amministrativa presentata all’atto della domanda possano essere derogati ed estesi di ulteriori 15 giorni, senza che ciò comporti la decadenza dell’istanza;
3) di disporre che, qualora un giovane, la cui azienda sia stata effettivamente danneggiata dal sisma, si sia insediato in data tale per cui l’arco temporale di 120/180 giorni decorrenti dall’insediamento - stabiliti dal Programma Operativo della Misura 112 quale termine improrogabile per la presentazione della domanda di aiuto – risulti ricomprendere le date dell’evento sismico e ciò abbia impedito la regolare presentazione dell’istanza, questa possa essere presentata entro i successivi 90 giorni decorrenti dalla previgente scadenza;
4) di stabilire inoltre che i progetti attualmente oggetto di concessione sulle Misure 112, 121, 123 Azione 1 e 2, relativi ad aziende ricadenti in zona delimitata per il sisma o la cui realizzazione sia pregiudicata da cause collegate all’evento sismico, possano usufruire, su formale e motivata istanza che attesti il nesso di causalità con il sisma, di una ulteriore dilazione di 180 giorni al termine di fine lavori, dando atto che detta proroga è da intendersi aggiuntiva rispetto a quelle già disposte con deliberazioni 672/09, 261/12, 363/12;
5) di stabilire altresì che i progetti attualmente oggetto di concessione sulle Misure 112, 121, 123 Azione 1 e 2, relativi ad aziende ricadenti in zona delimitata per il sisma o la cui realizzazione sia pregiudicata da cause collegate all’evento sismico, possano usufruire, su formale e motivata istanza che attesti il nesso di causalità con il sisma, di una dilazione di 90 giorni al termine inizialmente stabilito per l’inoltro della domanda di pagamento - tramite l’apposito S.O.P di AGREA – e la contestuale presentazione della dovuta documentazione tecnico-amministrativa a supporto della verifica dell’intervento realizzato;
6) di prevedere infine per i Piani di investimento Misura 121 e per i Piani di sviluppo aziendali Misura 112 approvati, relativi ad aziende ricadenti in zona delimitata per il sisma o la cui realizzazione sia pregiudicata da cause collegate all’evento sismico, la possibilità di presentare un’ulteriore domanda di variante, rispetto a quanto stabilito nei provvedimenti originali, fermo restando che i cambiamenti non potranno comportare modifiche inerenti interventi di ripristino di strutture/attrezzature eventualmente danneggiate dagli eventi sismici non coerenti con le disposizioni dei relativi Programmi Operativi di Misura o tali da inficiare l’ammissibilità dei piani stessi;
7) di dare atto inoltre che resta confermato quant'altro stabilito con proprie deliberazioni n. 167 dell’11 febbraio 2008, n. 127 del 9 febbraio 2009, n. 631 dell’11 maggio 2009, n. 672 del 18 maggio 2009, n. 992 del 12 luglio 2010, n. 662 del 6 maggio 2011, n. 2023 del 27 dicembre 2011;
8) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Aiuti alle imprese provvederà a darne ampia diffusione anche tramite il sito internet E-R Agricoltura.