n.247 del 24.07.2024 periodico (Parte Terza)

Modifica alla DGR 1301 del 24/06/2024 "Concorso pubblico regionale, per titoli ed esame, per il conferimento di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Emilia-Romagna, bandito con determinazione 7283 del 5 aprile 2023 -applicazione dell'art. 12 comma 4 della L. 475/1968 - Requisito del mancato trasferimento della titolarità di farmacia nel decennio precedente - nel caso di cessione di quote sociali."

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

 Visti:

  • l’art. 12 comma 4 della L. 475/1968, ai sensi del quale il farmacista che abbia ceduto la propria farmacia non può concorrere all'assegnazione di un'altra farmacia se non sono trascorsi almeno dieci anni dall'atto del trasferimento;
  • l’art. 7 legge 362/1991, così come modificato dall’art. 1 comma 157 della Legge 124/2017, ai sensi del quale le società di capitali possono essere titolari di farmacie private, avendo come oggetto esclusivo la gestione delle farmacie stesse; 

Richiamate le proprie determinazioni:

  • n. 7283 del 05/04/2023 di approvazione del bando di Concorso pubblico regionale, per titoli ed esame, per il conferimento di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Emilia-Romagna;
  • n. 14312 del 28/06/2023 di nomina della commissione esaminatrice, rettificata con determinazione n. 15002 del 07/07/2023;
  • n. 22432 del 27/10/2023 di approvazione degli esiti della prova di concorso, rettificata con determinazione n. 105 del 08/01/2024; 

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1301 del 24 giugno 2024 “Concorso pubblico regionale, per titoli ed esame, per il conferimento di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Emilia-Romagna, bandito con determinazione 7283 del 5 aprile 2023 -applicazione dell'art. 12 comma 4 della L. 475/1968 - requisito del mancato trasferimento della titolarità di farmacia nel decennio precedente - nel caso di cessione di quote sociali” che dispone che:

a) non possono essere ammessi a partecipare al concorso e devono esserne esclusi quei farmacisti che abbiano ceduto la titolarità e/o le proprie quote di partecipazione sociale nel decennio precedente alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso stesso;

b) che il requisito di cui all’art. 12 comma 4 della l. 475/68 deve essere mantenuto fino al momento dell’autorizzazione all’apertura della farmacia;

c) che in caso di co-titolarità o titolarità sociale di farmacia è possibile la rinuncia, con conseguente possibilità di assegnazione di una nuova sede farmaceutica a seguito di concorso, a condizione che tale rinuncia sia da parte di tutti i co titolari o soci, in modo che la farmacia (rinunciata) ritorni nella disponibilità pubblica e possa nuovamente essere assegnata per concorso; 

Ritenuto necessario circoscrivere, in autotutela, la portata della suindicata delibera di Giunta, in adesione all’effettivo perimetro di applicazione dei principi sanciti dal Consiglio di Stato richiamati dalle sentenze indicate nella delibera stessa, diretti a:

- conciliare, bilanciandoli, l’interesse privato del titolare dell’esercizio farmaceutico a conseguire un adeguato ritorno economico dalla posizione conseguita, senza per questo precludersi successive chances di nuova assegnazione, con quello pubblico a preservare la connotazione pubblica del servizio farmaceutico, evitando la prevalenza di intenti meramente speculativi e commerciali; ossia evitare che l’affidamento della titolarità degli esercizi farmaceutici, dipenda in buona parte dai farmacisti stessi, e venga quindi sottratta alla dinamica concorsuale consentendo loro di decidere di cedere la farmacia (e così individuarne il titolare) e liberamente concorrere per una nuova assegnazione prima che siano trascorsi 10 anni e ciò in quanto il servizio farmaceutico è un servizio pubblico che, ovviamente, prevale sul diritto del singolo a lucrare sull’attività farmaceutica stessa;

- contemperare l’interesse privatistico di libertà di iniziativa economica con l’interesse pubblico volto ad assicurare continuità ad un servizio posto a tutela del diritto alla salute quale il servizio farmaceutico; 

Ritenuto che per conformarsi ai principi della giurisprudenza del Consiglio di Stato e consentire il perseguimento delle finalità sopra richiamate è necessario prevedere che non possa partecipare utilmente al concorso il farmacista che nel decennio precedente abbia:

  • trasferito, a titolo oneroso o a titolo gratuito o per conferimento dell’azienda in una società di persone o di capitali anche a socio unico, la titolarità individuale della propria farmacia ad altro titolare individuale o a società di persone o di capitali;
  • trasferito la propria quota della società, di persone o di capitali, costituita per la gestione associata di farmacia conseguita attraverso la partecipazione in forma associata in un concorso straordinario; 

Ritenuto altresì, in via complementare, al fine di chiarire l’applicazione della disposizione di cui all'art. 12 comma 4 della L. 475/1968 ad altre possibili casistiche, che, invece, detta preclusione decennale non possa applicarsi al farmacista che abbia ceduto quote di società titolare di farmacia acquisite a titolo oneroso, oppure quote ricevute, anche indirettamente, per successione o divisione ereditaria o patto di famiglia o donazione o altri atti di liberalità”; 

Richiamati:

  • il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, in particolare l’art. 22;
  • la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modificazioni e integrazioni; 

Richiamate inoltre le proprie deliberazioni:

  • n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna” e le circolari del Capo di Gabinetto PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della deliberazione di Giunta n. 468/2017;
  • n. 2077 del 27 novembre 2023 di “Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”, per le strutture della Giunta della Regione Emilia-Romagna, a decorrere dal 1° dicembre 2023 e per la durata di anni tre;
  • n. 325 del 07 marzo 2022 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
  • n. 426 del 21 marzo 2022 “Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di agenzia”;
  • n. 2317 del 22 dicembre 2023, recante “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2024”;
  • n. 2319 del 22/12/2023 “Modifica degli assetti organizzativi della Giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per fare fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi”;
  • n. 157 del 29 gennaio 2024, avente ad oggetto “Piano integrato delle attività e dell’organizzazione 2024-2026. Approvazione” e, in particolare, la sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza”;  

Richiamate, infine, le determinazioni dirigenziali:

  • n. 2335 del 9 febbraio 2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”, per quanto applicabile;
  • n. 6229 del 31 marzo 2022 “Riorganizzazione della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare. Istituzione aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali”;
  • n. 7162 del 15 aprile 2022 “Ridefinizione dell'assetto delle aree di lavoro dirigenziali della Direzione Generale Cura della Persona ed approvazione di alcune declaratorie”;
  • n. 23101 del 23 novembre 2022 di conferimento dell’incarico di Responsabile del Settore Assistenza Ospedaliera;
  • n. 27228 del 29 dicembre 2023, recante “Proroga incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare; 

Dato atto che il responsabile di procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale di interessi; 

Dato atto dei pareri allegati; 

Su proposta dell’Assessore alle politiche per la salute; 
A voti unanimi e palesi; 
delibera 

1. di modificare in autotutela, per le ragioni esposte in premessa, quanto disposto con propria delibera 1301 del 24 giugno 2024, chiarendo che non possono partecipare utilmente e devono essere esclusi dal Concorso pubblico regionale, per titoli ed esame, per il conferimento di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Emilia-Romagna bandito con determinazione n. 7283 del 05/04/2023 i farmacisti che nel decennio precedente abbiano:

  • trasferito, a titolo oneroso o a titolo gratuito o per conferimento dell’azienda in una società di persone o di capitali anche a socio unico, la titolarità individuale della propria farmacia ad altro titolare individuale o a società di persone o di capitali;
  • trasferito la propria quota della società, di persone o di capitali, costituita per la gestione associata con riguardo a farmacia conseguita attraverso la partecipazione in forma associata insieme ad altri farmacisti in un concorso straordinario;

2. di specificare altresì, in via complementare a quanto indicato al punto 1, che la preclusione decennale di cui all’art. 12 comma 4 della L. 475/1968 non può applicarsi al farmacista che abbia ceduto quote di società titolare di farmacia acquisite a titolo oneroso, oppure quote ricevute, anche indirettamente, per successione o divisione ereditaria o patto di famiglia o donazione o altri atti di liberalità”;

3. di ribadire che il requisito di cui all’art. 12 comma 4 della L. 475/1968 deve essere mantenuto fino al momento dell’autorizzazione all’apertura della farmacia;

4. di evidenziare che nel caso di co-titolarità o titolarità di quota di società, di persone o di capitali, costituita per la gestione associata con riguardo a farmacia conseguita attraverso la partecipazione in forma associata insieme ad altri farmacisti in un concorso straordinario, è possibile la rinuncia, con conseguente possibilità di assegnazione di nuova sede farmaceutica a seguito di concorso, a condizione che tale rinuncia sia da parte di tutti i co-titolari o soci, in modo che la farmacia (rinunciata) ritorni nella disponibilità pubblica e possa nuovamente essere assegnata per concorso;

5. di disporre che quanto alla parte dispositiva la presente delibera sostituisce completamente la DGR 1301 del 24 giugno 2024, mentre per la parte delle premesse la presente delibera integra e completa la stessa DGR 1301/2024;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT) e sul sito Internet della Regione Emilia-Romagna all’indirizzo https://salute.regione.emilia-romagna.it/farmaci/concorso-ordinario-farmacie;

7. di trasmettere il presente provvedimento a tutti i candidati che hanno superato la prova attitudinale, all’indirizzo PEC indicato nella piattaforma web regionale utilizzata per la presentazione ed integrazione della domanda di partecipazione al concorso dai candidati stessi;

8. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

9. di informare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre entro il termine di 60 giorni ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Capo dello Stato; detti termini decorrono dalla pubblicazione sul BURERT.

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