n.20 del 30.01.2013 periodico (Parte Seconda)

Determinazioni relative al programma di edilizia residenziale sociale 2010

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Richiamate:

 - la Legge regionale n. 24 dell'8 agosto 2001 avente ad oggetto "Disciplina Generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo" e successive modificazioni ed integrazioni;

 - la propria deliberazione n. 1711 del 15 novembre 2010 avente ad oggetto:”L.R. 24/01 - Approvazione bando per l’attuazione del programma di edilizia residenziale sociale 2010, approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa 18/10”;

 - la propria deliberazione n. 1817 del 5 dicembre 2011 avente ad oggetto: “L.R. 24/01. Programma di Edilizia Residenziale Sociale 2010. Approvazione graduatoria proposte di intervento, localizzazione interventi e determinazione contributi”;

 Premesso:

 - che la Coop. Giuseppe di Vittorio ha presentato in data 28/3/2011 domanda di partecipazione al bando di cui alla citata delibera n. 1711/2010, relativo all’attuazione del programma di Edilizia Residenziale Sociale 2010;

 - che la Coop. Giuseppe di Vittorio è stata ammessa al finanziamento per Euro 674.061,00, nell’ambito del citato programma di Edilizia Residenziale Sociale con la citata delibera della Giunta regionale 1817/11 per la nuova costruzione di n. 14 alloggi da assegnare in locazione o godimento a termine di medio periodo in Comune di Fidenza - localizzazione Quartiere Europa L28 (codice intervento 77569/3);

 - che la Coop. Giuseppe di Vittorio ha presentato richiesta di rilocalizzazione dell’intervento dal lotto 28 al lotto 42 a causa del ritardo da parte del gestore nello spostamento di un elettrodotto che attraversa l’area relativa al lotto 28;

 - che il lotto 42, ricompreso sempre nell’ambito del Quartiere Europa, non è interessato dal passaggio dell’elettrodotto e, inoltre, aveva la medesima destinazione urbanistica e dotazione del lotto 28 alla stessa data di presentazione della domanda di contributo;

 - che il Comune di Fidenza certifica, visto il piano regolatore approvato con deliberazione della G.P. n, 1470/32 del 6/12/1996, e successive varianti, che l’area relativa al lotto 42 aveva la medesima destinazione urbanistica: “l’area è dal vigente piano regolatore compresa in “sistema a prevalenza residenziale”con destinazione “tessuto insediativo soggetto a trasformazione o di nuovo impianto” con utilizzabilità regolata dall’art. 23, norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale e del piano particolareggiato di iniziativa pubblica relativo alla scheda norma 3.4, denominato Quartiere Europa, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 104 del 27 dicembre 2007;

Ritenuto di poter accogliere la richiesta di rilocalizzazione dell’intervento sopracitato, nell’ambito del Quartiere Europa del Comune di Fidenza, dal lotto 28 al lotto 42, in quanto avendo la stessa destinazione urbanistica e dotazione alla data di presentazione della domanda di contributo, vengono confermate le condizioni di ammissibilità previste dal bando e i punteggi riconosciuti relativi allo “stato di cantierabilità dell’intervento e fase della procedura per l’acquisizione della disponibilità dell’area edificabile o dell’immobile”ai fini della formulazione della graduatoria;

Dato atto:

- che gli interventi ammessi a finanziamento nell’ambito del programma di edilizia residenziale 2010 devono pervenire all’inizio lavori entro il 4 febbraio 2013, termine ultimo fissato nella delibera della Giunta regionale 1817/11;

- che fra tali interventi alcuni sono localizzati nei Comuni della Regione colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

- che tali interventi rischiano di non poter essere avviati entro il predetto termine a causa dell’emergenza e delle difficoltà sopraggiunte che le Amministrazioni comunali interessate hanno dovuto e devono affrontare a seguito del verificarsi di tali eventi, che non consentono di attuare tutte le procedure necessarie per l’avvio dei lavori entro il predetto termine;

Considerata la rilevanza sociale ed economica che la realizzazione degli interventi finanziati con il Programma di Edilizia Residenziale Sociale 2010 riveste nell’ambito di tali Comuni colpiti dagli eventi sismici;

Valutata l’opportunità di prorogare il termine entro il quale gli interventi ammessi a finanziamento devono pervenire all’inizio dei lavori al fine di contribuire a superare le sopraggiunte difficoltà sopra evidenziate;

Visto il comma 2 dell’art. 10 della L.R. 24/01 che attribuisce alla Giunta Regionale la facoltà di stabilire per ogni programma il termine ultimo di inizio lavori da definire con gli accordi, di cui all’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, tra la Regione e i Comuni interessati;

 Ritenuto opportuno differire il termine massimo di 12 mesi la data di inizio lavori stabilita con la citata delibera 1817/11, demandando alla sottoscrizione dell’accordo previsto dal comma 2 dell’art. 10 della L.R. 24/01 la definizione del nuovo termine di inizio lavori per i singoli interventi;

 Ritenuto di stabilire che i soggetti ammessi a finanziamento interessati al differimento del termine di inizio lavori entro il termine stabilito dalla Regione per la sottoscrizione dell’accordo ex comma 2 art. 10 della L.R. 24/01, ne facciano richiesta alla Regione entro il termine del 4/02/2013 con indicazione, approvata dal Comune, della nuova data di inizio lavori con allegato un crono-programma dello svolgimento delle procedure da mettere in atto a tal fine;

 Ritenuto altresì di stabilire che il nuovo termine di inizio lavori si applica esclusivamente agli interventi localizzati nell’ambito dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

 Considerato:

 - che il bando relativo alla attuazione del Programma di Edilizia Residenziale Sociale 2010 stabiliva l’attribuzione di punteggi per l’impegno assunto dai soggetti proponenti relativamente al punto 11.1., progressivo 6) e 7) della tabella 2 del bando;

 - che il rispetto di tale impegno da parte dell’operatore è vincolato alla disponibilità del Comune a comunicare i nominativi degli assegnatari degli alloggi aventi le caratteristiche di cui ai progressivi 6) e 7) precitati;

 - che al momento dell’assegnazione degli alloggi i Comuni potrebbero non essere in condizione di procedere alle comunicazioni di cui al precedente alinea;

Ritenuto di dare facoltà ai Comuni di concordare con gli operatori l’individuazione di specifiche categorie di soggetti ai quali assegnare gli alloggi nel caso in cui essi non fossero in grado di segnalare beneficiari aventi le caratteristiche di cui ai progressivi 6) e 7) precitati;

Ritenuto opportuno disporre che il Direttore generale competente per materia autorizzi quanto previsto al precedente alinea;

Ritenuto di stabilire che i soggetti interessati presentino specifica richiesta alla Regione con allegata documentazione approvata dal Comune attestante quanto sopra descritto;

Richiamate:

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante:"Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/07” e ss.mm.;

- le proprie deliberazioni n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006, n. 1954 del 10 dicembre 2007 e n. 2060 del 20 dicembre 2010;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alla Programmazione e Sviluppo Territoriale, Cooperazione col Sistema delle Autonomie, Organizzazione, Gian Carlo Muzzarelli;

 a voti unanimi e palesi

delibera:

1) di rilocalizzare, per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate, l’intervento proposto dalla Coop. Giuseppe di Vittorio, ammesso a finanziamento per Euro 674.061,00 nell’ambito del programma di Edilizia Residenziale Sociale con la citata delibera della Giunta regionale 1817/11 di nuova costruzione di n. 11 alloggi da realizzare nel Quartiere Europa del Comune di Fidenza nel lotto 42 anziché nel lotto 28;

2) di differire, per le motivazioni e con le modalità esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate, il termine per l’inizio dei lavori degli interventi localizzati nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di massimo 12 mesi rispetto alla data del 4/2/2013, demandando alla sottoscrizione dell’accordo previsto dal comma 2 dell’art. 10 della L.R. 24/01 la definizione del nuovo termine di inizio lavori per i singoli interventi ammessi a finanziamento nell’ambito del programma di Edilizia Residenziale Sociale 2010;

3) di applicare quanto stabilito al precedente punto 2) agli interventi per i quali il soggetto titolare del finanziamento ne faccia richiesta entro il termine del 4/2/2013 con l’indicazione, approvata dal Comune, della nuova data di inizio lavori con allegato un crono-programma dello svolgimento delle procedure da mettere in atto a tal fine;

4) di disporre che il Direttore generale competente per materia possa autorizzare, per le motivazioni e con le modalità esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate, la deroga al rispetto degli impegni assunti dall’operatore previsti al punto 11.1., progressivo 6) e 7) della tabella 2 del bando;

5) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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