n.279 del 12.11.2025 periodico (Parte Terza)
Avviso pubblico finalizzato alla formazione di un elenco di avvocati per l’affidamento di incarichi difensivi presso l’IRCCS Azienda - Ospedaliero Universitaria Policlinico di S. Orsola
In attuazione della Direttiva in materia di contratti di lavoro autonomo approvata con deliberazione del Direttore Generale n. 6 del 18 gennaio 2010 come successivamente integrata e modificata con deliberazione 491 del 3 novembre 2014, dal giorno 12.11.2025 e sino alle ore 23.59 del giorno 11.12.2025 è indetto presso l’IRCCS Azienda - Ospedaliero Universitaria Policlinico di S. Orsola (da ora anche solo Azienda) – un avviso pubblico finalizzato alla formazione di un elenco di avvocati per l’affidamento di incarichi per la difesa in giudizio del personale aziendale nei casi di richiesta di patrocinio legale ai sensi della vigente Contrattazione Collettiva Nazionale di lavoro nonché per l’affidamento di incarichi da parte dell’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna.
L’elenco di cui al presente avviso è unico, ma suddiviso in sezioni specifiche per settori di competenza così individuate:
1) contenzioso penale – ramo responsabilità professionale sanitaria e diritto sanitario;
2) contenzioso civile – ramo responsabilità professionale sanitaria;
3) contenzioso lavoro -sindacale - previdenza;
4) contenzioso amministrativo;
5) contenzioso tributario.
Ciascun avvocato in possesso dei requisiti sotto indicati potrà inoltrare istanza per l’inserimento in una o più sezioni.
L’elenco sarà approvato con delibera del Direttore generale e verrà pubblicato sul sito internet dell’Ente, sezione Amministrazione trasparente - Consulenti e collaboratori - Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza - Elenchi di esperti professionisti iscritti a ordini o collegi professionali. Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alla vigente normativa, alla Direttiva in materia di contratti di lavoro autonomo approvata con la già citata deliberazione n. 6 del 18.1.2010, nonché alla Procedura interaziendale PINT 54 Tutela Legale (All. A).
1. REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono presentare domanda di iscrizione gli avvocati del libero Foro, persone fisiche, in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:
- godimento dei diritti civili e politici;
- assenza di condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione anche ai sensi dell’art. 32 quater c.p. e degli artt. 94 e 95 Codice dei contratti (D.Lvo36/2023 e succ. modifiche) relativamente alle ipotesi applicabili;
- assenza di sanzioni disciplinari relative all’esercizio della professione forense;
- assenza di gravi inadempienze e/o illeciti anche per atti e fatti estranei all’attività professionale;
- assenza di condanne penali comminate con sentenza passata in giudicato e /o di condanne penali non definitive per delitti dolosi;
- iscrizione all’Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni superiori;
- possesso di requisiti di particolare e comprovata esperienza specifica:
- in materia di responsabilità professionale sanitaria e diritto sanitario in campo penale per l’inclusione nella sezione 1);
- in materia di responsabilità professionale sanitaria in campo civile per l’inclusione nella sezione 2);
- in diritto del lavoro, sindacale e previdenziale in relazione al personale del SSN per l’inclusione nella sezione 3);
- contenzioso amministrativo per la sezione 4);
- contenzioso tributario per la sezione 5).
A tale fine il candidato deve dichiarare di aver assunto a far data dal 1° gennaio 2015 incarichi di difesa, in almeno 10 diversi giudizi della tipologia di cui alla Sezione per cui partecipa (indicando la data di conferimento dell’incarico professionale, il numero di Registro Generale del procedimento, l’Ufficio Giudiziario procedente, la tipologia di parte difesa). Le diverse fasi dello stesso giudizio verranno considerati come un solo giudizio.
- assenza di conflitto di interessi: non avere in corso incarichi di rappresentanza extragiudiziali e di rappresentanza e difesa giudiziale di parti contro l’Azienda e/o contro il suo personale per ragioni d’ufficio, costituzioni di parte civile o difese di parti offese contro l’Azienda o suo personale per ragioni d’ufficio, incarichi da parte di querelanti/denuncianti contro l’Azienda o suoi dipendenti per ragioni d’ufficio, non avere avanzato nell’anno 2025 richieste di risarcimento danni o diffide contro l’Azienda o suoi dipendenti per ragioni d’ufficio;
- assenza di cause di incompatibilità ad assumere incarichi difensivi nell’interesse dell’Azienda ivi incluse quelle previste dall’art. 10, ultimo comma, d. lgs. n. 39/2013;
- assenza di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- possesso, con l’obbligo di mantenerla per tutto il periodo di iscrizione all’elenco aziendale e per tutto il periodo di svolgimento delle attività di patrocinio derivanti dall’iscrizione nell’Elenco suddetto, di una assicurazione professionale, i cui massimali di copertura devono essere conformi a quelli previsti dall’art. 3 del DM 22.09.2016 e succ. modificazioni;
- regolarità circa il pagamento di imposte, tasse e contributi a favore dell’erario, di enti pubblici e della cassa previdenziale forense.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione e permanere durante tutto il periodo di durata dell’elenco. La mancanza anche di un solo requisito, determina l’esclusione della domanda ovvero la cancellazione dall’Elenco, qualora intervenga/sia conosciuta successivamente all’iscrizione.
Tutti i requisiti sopra detti dovranno essere autocertificati a pena di esclusione con le modalità di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i.
2. DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione, dovrà essere indirizzata al Direttore Generale dell’IRCCS Azienda - Ospedaliero Universitaria Policlinico di S. Orsola e redatta secondo il modello allegato al presente avviso (All. B).
Alla domanda dovranno essere allegati:
1) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti generali e specifici di cui al punto 1 in relazione alla/e sezione/i a cui si chiede di essere iscritti;
2) curriculum vitae in formato europeo con indicazione delle particolari capacità e competenze specifiche maturate nel settore e nella materia della sezione e/o delle sezioni in cui si chiede di essere iscritti, nonché le caratteristiche organizzative e le dotazioni tecnologiche dello studio legale;
3) fotocopia del documento di identità in corso di validità.
La domanda e i relativi allegati, su file formato pdf debitamente datati e firmati digitalmente dal professionista, devono essere inoltrati esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata del professionista al seguente indirizzo PEC: PEIdirezione.generale@pec.aosp.bo.it.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Sono ammesse unicamente domande provenienti da singoli professionisti ancorché aderenti ad associazioni o società tra avvocati.
La domanda e i relativi allegati devono pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le 23:59 del giorno 11.12.2025. Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio e non saranno esaminate le domande pervenute oltre il termine.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito PEC da parte dell’istante oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo PEC indicato nella domanda, né per eventuali disguidi elettronici o comunque altri fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Al riguardo si raccomanda di verificare che il sistema PEC utilizzato restituisca entrambe le ricevute di accettazione e consegna al destinatario, quest’ultima valevole come prova di avvenuto recapito nel termine della domanda.
Saranno escluse le domande:
- carenti anche solo di uno degli allegati richiesti;
- pervenute dopo la scadenza, anche se spedite entro il giorno e l’ora indicate, qualunque sia la causa del ritardo, anche se non imputabile al professionista;
- effettuate da soggetti non in possesso dei requisiti di ammissione generali e speciali indicati in precedenza.
L’Azienda effettuerà in ogni momento idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni mendaci conseguirà l’esclusione dalla procedura oppure l’automatica cancellazione dall’elenco, nonché la decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando gli obblighi di legge.
3. FORMAZIONE DELL’ELENCO
L’Azienda procede a formare l’elenco iscrivendo in ordine alfabetico nelle singole sezioni tutti coloro che risultino in possesso dei requisiti richiesti. La costituzione dell’elenco non prevede la predisposizione di graduatorie e non pone in essere alcuna procedura selettiva concorsuale o para-concorsuale, ma avrà la funzione di banca dati da consultare al solo fine di individuare i professionisti più qualificati e idonei a cui affidare gli incarichi di che trattasi.
La formazione dell’elenco avviene a cura di una commissione di verifica nominata dal Direttore generale ai sensi della direttiva in materia di contratti di lavoro autonomo adottata con la deliberazione n. 6 del 18.1.2010, successivamente alla scadenza del termine del presente avviso.
L’elenco sarà approvato con delibera del Direttore generale e pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito istituzionale entro il 31.12.2025.
Si procederà alla formazione dell’Elenco anche nel caso pervenga una sola domanda rispondente ai requisiti richiesti.
È facoltà del professionista iscritto chiedere in ogni momento la cancellazione dall’elenco.
L’Azienda può disporre la cancellazione d’ufficio di un professionista dall’elenco, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:
a) mancanza ab origine o venir meno dei requisiti di iscrizione all’Elenco;
b) venir meno delle condizioni necessarie per l’esercizio del patrocinio legale;
c) falsità delle dichiarazioni riportate nella domanda di iscrizione, in qualunque momento emersa nel corso di validità dell’elenco;
d) venir meno degli obblighi e impegni assunti con la domanda di iscrizione all’Elenco e adempimento non puntuale o non diligente dell’incarico conferito o rinuncia dopo averlo assunto senza giustificato motivo;
e) comportamenti in malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate e/o in violazione di obblighi deontologici dell’avvocato e/o in situazione di conflitto di interessi o incompatibilità ex lege rispetto allo svolgimento dell’attività professionale.
4. UTILIZZAZIONE DELL’ELENCO
4.1 Patrocinio legale ai sensi della vigente Contrattazione Collettiva Nazionale di lavoro
L’individuazione del legale per la difesa del dipendente avente diritto al patrocinio legale in forma di assistenza diretta ai sensi dei CCNNLL di afferenza, è rimessa alla libera scelta del personale coinvolto nel procedimento, nell’ambito dell’elenco e con le modalità di cui alla PINT 54.
Il dipendente rimane libero di nominare un proprio difensore di fiducia esterno al predetto elenco, nei casi della assistenza indiretta prevista dalla contrattazione di riferimento.
4.2. Difesa e rappresentanza dell’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna.
Qualora l’assistenza in giudizio non possa essere assunta dai Legali interni e/o dai soggetti individuati dalla legge, la difesa e la rappresentanza dell’Azienda saranno affidate agli avvocati individuati nell’elenco.
In caso di utilizzazione dell’Elenco da parte dell’Ente a propria tutela quest’ultimo verrà utilizzando sulla scorta dei criteri sotto elencati sulla base del curriculum vitae in formato europeo depositato e dell’esperienza maturata e quindi:
- specifica competenza nella materia oggetto di contenzioso;
- pregresse esperienze professionali attinenti al caso concreto;
- pregressa proficua collaborazione con l’Ente in relazione alla medesima questione giuridica;
- complessità dei casi trattati in precedenza;
- consequenzialità e/o complementarietà con altri incarichi conferiti in precedenza;
- affidamento di incarico in precedenti fasi o gradi della medesima controversia (compreso il procedimento di mediazione o ex art. 696 bis c.p.c.);
- individuazione dello stesso legale già incaricato dal personale aziendale per la propria difesa, in un’ottica di risparmio di spesa, purché non sussista conflitto di interesse tra l’Azienda e il personale medesimo;
- individuazione del medesimo legale nominato nella materia oggetto di contenzioso da altre Aziende Sanitarie avente medesimo interesse;
- cause seriali di identico contenuto rispetto a incarico già conferito;
- costo del servizio qualora sia riscontrabile una sostanziale equivalenza tra i diversi profili professionali, fermo restando il limite dei minimi tariffari di cui al d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 37/2018 e s.m. ;
- criterio della rotazione nell’ambito dell’elenco;
- idonea organizzazione dello studio legale in relazione alla tipologia di incarico da conferire;
- copertura assicurativa adeguata in relazione al valore economico dell’incarico da conferire;
- assenza di conflitto di interessi e/o incompatibilità nel caso specifico.
Qualora al fine di garantire il miglior soddisfacimento degli interessi dell’Azienda sia necessario affidare incarichi difensivi a professionisti non compresi nell’elenco, si procederà ad acquisire almeno 3 preventivi e curricula di legali di particolare comprovata specializzazione anche universitaria o in alternativa di particolare e maturata esperienza nello specifico settore, per una valutazione comparativa.
5. CANCELLAZIONE DALL’ELENCO
L’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna si riserva di procedere con la cancellazione del professionista dall’elenco, previa tempestiva comunicazione allo stesso qualora abbia perso i requisiti previsti al momento dell’ammissione o a seguito di verifiche o controlli a campione rispetto alla veridicità dell’auto certificazione prodotta ne sia risultato sprovvisto ab origine.
L’IRCCS si riserva altresì di procedere con la cancellazione nelle ipotesi di rinuncia ingiustificata ad un incarico o qualora questo non venga svolto con puntualità e diligenza.
Il professionista può chiedere in qualunque momento la cancellazione dall’elenco inviando una pec a Peidirezione.generale@pec.aosp.bo.it.
6. DURATA
L’elenco degli Avvocati di cui al presente avviso ha validità di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione e comunque fino alla approvazione del nuovo elenco emesso a seguito di procedura selettiva.
Alla scadenza del periodo di validità l’Azienda si riserva di pubblicare un nuovo avviso.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare o integrare l’elenco stesso in casi motivati e mantenendo la medesima scadenza.
7. AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
L’inserimento in elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’Azienda, né l’attribuzione di alcun diritto soggettivo in capo all’avvocato presente in Elenco in ordine ad eventuali conferimenti di incarichi.
Gli iscritti all’elenco dovranno comunicare tempestivamente ogni variazione dei requisiti richiesti per l’iscrizione nell’elenco stesso.
L’affidamento dei singoli incarichi, avviene previa trasmissione da parte del dipendente dell’istanza di assistenza diretta con indicazione del nominativo del legale prescelto, soggetta ad autorizzazione dell’Azienda ai sensi della PINT 54.
ll legale cui il dipendente o l’Azienda hanno conferito il mandato, invia all’Azienda un preventivo da formulare alla luce del successivo paragrafo con allegati dichiarazione di assenza di conflitto di interessi per il caso specifico, in relazione alla propria posizione e a quella dei componenti dell’associazione e società professionale di cui faccia eventualmente parte, e trasmissione del DURC se non già presente agli atti e in corso di validità. La mancata accettazione dell’incarico da parte del legale è ammessa in caso di conflitto di interessi o legittimo impedimento. In caso contrario il professionista interpellato è tenuto ad accettare gli incarichi che gli saranno conferiti e a svolgere l’attività conseguente nel rispetto delle norme di legge, deontologiche forensi e, per quanto compatibile, dal Codice di comportamento aziendale, mantenendo la piena riservatezza e segretezza in relazione agli incarichi conferiti e collaborando con l’Ente al fine di garantire l’interesse di quest’ultimo.
Gli incarichi di difesa dei dipendenti vengono conferiti tramite specifico mandato sottoscritto direttamente dagli interessati, previo accordo con l’Azienda con le modalità stabilite dalla contrattazione nazionale di lavoro di relativa afferenza.
Gli incarichi conferiti dall’Azienda sono affidati a seguito di delibera del Direttore generale e sottoscrizione del mandato difensivo.
Il legale incaricato:
- nell’aderire all’avviso dichiara di conoscere la PINT 54 impegnandosi ad attenersi a quanto ivi disposto;
- si impegna a mantenere la riservatezza e segretezza in relazione agli incarichi conferiti, nonché a rispettare le norme deontologiche forensi e, per quanto compatibile, il codice di comportamento dell’Azienda di cui alla deliberazione n. 27 del 24 gennaio 2024 reperibile sulla pagina internet aziendale alla sezione Amministrazione trasparente / Disposizioni generali / Atti generali / Codice disciplinare e Codici di Condotta/Comportamento;
- si impegna a non avere rapporti di patrocinio contro l’Azienda o contro il personale aziendale nel periodo di iscrizione nell’elenco nonché nel periodo di svolgimento delle attività di patrocinio derivanti dall’iscrizione nell’elenco suddetto (impegno che va esteso anche ai professionisti dell’associazione o società professionale di cui eventualmente faccia parte l’istante, ai sensi dell’art. 24 del codice deontologico forense, e ai collaboratori del legale ammesso all’elenco qualora venga loro affidata la sostituzione a singole udienze);
- si impegna, in caso di affidamento di incarico, ad accettare che il relativo compenso sia determinato sulla base di quanto previsto al punto 8) del presente avviso;
- svolge la sua prestazione professionale personalmente e in modo autonomo, avvalendosi in casi eccezionali di sostituti;
- si impegna altresì a collaborare con i consulenti tecnici di parte messi a disposizione dall’Azienda;
- si impegna a tenere costantemente aggiornati, oltre che il proprio assistito, anche l’Azienda sull’andamento del procedimento, fornendo tramite posta elettronica gli atti e provvedimenti rilevanti del caso;
- si rende disponibile ad incontrare l’assistito su richiesta e a partecipare a incontri presso la sede dell’Ente senza oneri aggiuntivi, neppure di trasferta;
- si impegna a partecipare al Comitato Valutazioni Sinistri se richiesto dal Servizio legale ed assicurativo senza oneri aggiuntivi;
- si impegna a sottoporre tempestivamente le proposte/ipotesi conciliative all’Azienda tenuto conto dei tempi di valutazione del Nucleo Regionale di Valutazione per proposte di competenza regionale;
- si impegna a rispettare tutte le condizioni di cui al presente avviso ed ai relativi allegati.
8. COMPENSI RICONOSCIUTI AL LEGALE
Il compenso sarà corrisposto, a seguito di accertamento del corretto svolgimento della prestazione, nella misura indicata nel preventivo da redigersi ai sensi dell’art. 9 del d.l. 24 gennaio 2012 n.1 conv. l. 24 marzo 2012 n. 27 s.m.i. approvato dall’Azienda in relazione all’attività effettivamente svolta, per un importo che, comunque, per ogni fase o voce del procedimento, non potrà essere superiore ai parametri medi ridotti della misura massima consentita di cui al d.m. n. 55/2014 e s.m.i., oltre al rimborso di una percentuale del 15 % per spese generali, di una percentuale del 4% come contributo previdenziale, dell’Iva, se dovuta, e delle spese vive documentate e motivate.
Troverà comunque applicazione il principio giurisprudenziale secondo cui «in caso di successione di tariffe professionali forensi, la liquidazione degli onorari va effettuata in base alla tariffa vigente al momento in cui le attività professionali sono state condotte a termine, identificandosi tale momento con quello dell’esaurimento dell’intera fase di merito o, per il caso in cui le prestazioni siano cessate prima, con il momento di tale cessazione, mentre gli onorari del giudizio di legittimità vanno liquidati con riferimento al tempo dell’esaurimento di tale giudizio, essendo in esso espletata l’attività sulla base di un mandato speciale, con la conseguenza che, ove la liquidazione sia fatta dal giudice del rinvio, restano irrilevanti eventuali mutamenti della tariffa successivamente intervenuti». (Cass. civ., n. 30529/2017; Cass. civ., n. 18680/2017).
Il compenso dovrà essere dettagliato in un preventivo da redigersi ai sensi dell’art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modifiche e integrazioni, applicando le voci e i parametri riportati nelle tabelle del citato D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii.
Per determinare il valore della controversia ai fini del calcolo del compenso nei giudizi civili e amministrativo-contabili il professionista farà riferimento all’art. 5 del DM n. 55/2014 e ss.mm.ii.
Per le cause di valore indeterminabile si applica il valore da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00 salvo il caso di controversie di particolare importanza, complessità e rilevanza degli effetti o dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, per le quali si potranno applicare gli ulteriori valori indicati nell’art. 5, comma 6, del DM 55/2014 e ss.mm.ii.
Nel caso in cui il legale assista nel medesimo procedimento più soggetti o effettui la difesa contro più soggetti aventi la medesima posizione processuale, oppure nel caso in cui vi siano differenti posizioni processuali nel medesimo processo (dichiarate e motivate dal legale) si rinvia a quanto previsto nel D.M. 55/2014 e ss.mm.ii..
In caso di conciliazione o transazione nel corso del giudizio alla misura del preventivo, in considerazione della effettiva e fattiva attività svolta dal legale anche in ordine al contributo reso nella redazione del relativo atto transattivo, si applica l’art. 4, comma 6, del d.m. n.55/2014 e s.m.i..
Qualora la conciliazione ricorra all’esito di un procedimento ex art. 696bis c.p.c., fermo l’effettivo contributo del professionista di cui sopra, si applicherà in ogni caso l’art. 4 comma 6 del d.m. 55/2014 e ss.mm.ii. utilizzando, quale parametro di riferimento, la fase decisionale di cui alla tabella n. 2 allegata al predetto decreto ministeriale .
In caso di conciliazione o transazione extragiudiziale non potranno riconoscersi compensi superiori a quelli previsti dalla Tabella n. 25 del d.m. 55/2014 e s.m.i. diminuiti nella misura massima.
Per i procedimenti di mediazione e negoziazione assistista i compensi da riconoscere non potranno essere superiori a quelli previsti nella Tabella n. 25 bis del D.M. 55/2014 e ss.mm.ii.
Eventuali spese di domiciliazione dovranno essere previamente comunicate e quantificate in apposito preventivo. Nulla è dovuto per eventuali spese di domiciliazione in Bologna.
Per quanto attiene il riconoscimento delle spese di lite liquidate dal Giudice in misura diversa da quella pattuita, si rinvia a quanto previsto dalla L. 21 aprile 2023 n. 49.
Il legale potrà chiedere anticipazioni di somme quale fondo spese, in misura non superiore al 25% del preventivo, oltre a spese vive documentate, sempre mediante l’emissione di una fattura elettronica a titolo di acconto soggetta ad IVA, cassa di previdenza e ritenuta d’acconto.
Null’altro sarà dovuto dall’Azienda.
Il legale è tenuto ad emettere nota pro forma conforme al preventivo approvato in relazione all’effettiva attività svolta dettagliando le attività per ogni singola voce, le spese sostenute e i compensi applicati.
All’esito dei controlli contabili e di congruità economica della nota pro forma il professionista riceverà l’ordine elettronica dell’Azienda che costituisce il benestare all’emissione della fattura elettronica.
Non si darà corso alla liquidazione e al pagamento delle fatture elettroniche che non riportino gli estremi degli ordini elettronici a cui si riferiscono (d.m. 07/12/2018), acquisiti dal professionista attraverso il sistema NoTI-ER che prevede il modello Peppol quale canale di comunicazione standard adottato a livello regionale.
L’Azienda si impegna a provvedere al pagamento entro i successivi 60 giorni dal ricevimento della fattura elettronica.
9. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
L’informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, è contenuta nell’allegato C) al presente Avviso.
10. FORO COMPETENTE
Per ogni controversia afferente l’interpretazione del predetto avviso o l’esecuzione del rapporto ivi nascente tra Ente e professionista, sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna, nel cui circondario a sede legale l’Ente, con espressa esclusione di fori concorrenti e/o alternativi.
11. DISPOSIZIONI FINALI
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Azienda: https://www.aosp.bo.it/it/content/altri-avvisi-pubblici e ne verrà data informativa tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna parte III.
L’IRCCS Azienda - Ospedaliero Universitaria Policlinico di S. Orsola si riserva ogni facoltà di disporre eventualmente la revoca del presente avviso ovvero di non utilizzare l’elenco in caso di modifiche normative e/o contrattuali, e/o di atti o provvedimenti regionali che determinino il venir meno dei presupposti per cui è stata indetta la presente procedura.
Per qualsiasi informazione inerente il presente avviso è possibile rivolgersi a :
servizio.legaleassicurativo@pec.aosp.bo.it - 051.2143222 oppure 051.2143992