n. 139 del 14.09.2011 periodico (Parte Seconda)

Comune di Parma - Domanda 11/8/2010 di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso irrigazione verde pubblico, dalle falde sotterranee in comune di Parma, Parco Cittadella. Regolamento regionale n. 41 del 20 novembre 2001 artt. 5 E 6.Concessione di derivazione

IL RESPONSABILE

n. 15339/2010 Dirigente Professional Specialista Risorse idriche e Demanio idrico, Giuseppe Bagni

(omissis)

determina:

a) di rilasciare al Comune di Parma, partita IVA 00162210348, con sede in Parma, Largo Torello de’ Strada n. 11/a, e legalmente domiciliata presso la sede del Comune di Parma (PR) fatti salvi i diritti dei terzi, la concessione a derivare acqua pubblica sotterranea in comune di Parma (PR) per irrigazione di attrezzature sportive ed aree destinate a verde pubblico, con una portata massima pari a l/s 2,5 pari a moduli 0,025 e per un quantitativo non superiore a m3/anno 1425;

b) di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione quale copia conforme dell’originale cartaceo conservato agli atti del Servizio concedente, sottoscritto per accettazione dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

(omissis)

Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della determina in data 4/7/2011, n. 8068

(omissis)

Art. 4 – Durata della concessione 

4.1 La concessione è assentita fino al 31/12/2015, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell’art. 34 del R.R. 41/01.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all’art. 32, comma 1, del R.R. 41/01;

- di revocarla, ai sensi dell’art. 33 del R.R. 41/01, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

(omissis)

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