n.19 del 24.01.2018 periodico (Parte Seconda)
Poliambulatorio Privato Euroterme di Bagno di Romagna (FC) - Conferma con variazioni dell'accreditamento già concesso in via provvisoria con la propria determinazione n. 10221 del 28.06.2016
IL DIRETTORE
Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;
Richiamate:
la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima l.r. n. 4/2008;
il comma 3 dell'art. 2 della l.r. n. 29/04 e successive modifiche;
le deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;
- n. 293/2005 ”Accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche e private e dei professionisti per l’assistenza specialistica ambulatoriale e criteri per l’individuazione del fabbisogno”;
- n. 1532/2006, n. 1035/2009, n. 925/2011 e n. 1056/2015 relativamente al Piano regionale sulle indicazioni del contenimento dei tempi di attesa e alle modalità di semplificazione dell’accesso;
- n. 53/2013 “Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento”;
- n. 60/2013 "Recepimento accordo quadro tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano inerente le modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria da parte di INAIL, ai sensi dell'art.9, co 4, lettera d-bis), D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., in data 2/2/2012. Approvazione accordo con INAIL";
- n. 624/2013 “Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;
- n. 865/2014 “Modifica deliberazioni 53/13 e 624/13 e ulteriori precisazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;
- n. 1267/2014 "Approvazione accordo regionale integrativo tra Regione Emilia-Romagna e INAIL regionale in attuazione della delibera di Giunta regionale n. 60/2013.";
- n. 1311/2014 “Indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private”;
- n. 1314/2015 "Indirizzi di programmazione regionale in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";
- n. 1604/2015 "Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province Autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accreditate.";
Vista la propria determinazione n. 10221 del 28.06.2016, con cui:
- è stato concesso al Poliambulatorio privato Euroterme, sito in Bagno di Romagna (FC), Via Lungosavio 2, l’accreditamento in via provvisoria ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche, per le attività di seguito elencate (visite ed altre prestazioni erogabili in ambulatorio medico) compatibili ai requisiti applicati elencati nella premessa dell’atto:
- Angiologia;
- Cardiologia;
- Dermatologia;
- Ortopedia e traumatologia;
- Otorinolaringoiatria;
- Pneumologia;
- Medicina fisica e riabilitativa (Recupero e riabilitazione funzionale);
- Presidio ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione;
- è stato dato mandato all’Agenzia sanitaria e sociale regionale di effettuare, entro i diciotto mesi successivi alla concessione dell’accreditamento in via provvisoria, l’accertamento del possesso dei requisiti generali e specifici di accreditamento ai sensi dall’art. 9 della l.r. n. 34/1998, e successive modifiche, per le attività di cui sopra, ai fini della verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati;
Vista la comunicazione antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;
Vista la domanda di variazione di accreditamento istituzionale presentata dall'Amministratore delegato della ditta Food & Hospitality Group s.r.l., con sede in Milano, per la struttura sanitaria denominata Poliambulatorio privato Euroterme, sita in Bagno di Romagna (FC), Via Lungosavio 2, pervenuta in data 30.08.2017, conservata agli atti del Servizio Assistenza territoriale, con cui si chiede la cessazione dell’erogazione in regime di accreditamento delle seguenti attività, già presenti nella citata determinazione n. 10221/2016:
- Angiologia;
- Cardiologia;
- Dermatologia;
- Ortopedia (Ortopedia e Traumatologia);
- Pneumologia;
Preso atto che è stata accertata, da parte del Servizio regionale competente, l’esistenza delle condizioni soggettive ed oggettive previste e necessarie;
Vista la relazione motivata, trasmessa con nota prot. NP/2017/22806 del 19/10/2017, relativa agli esiti della visita di verifica effettuata in data 5/9/2017 dall’Agenzia sanitaria e sociale regionale, conservata agli atti del Servizio Assistenza territoriale, con cui, in relazione all’estensione della verifica riguardante:
- Poliambulatorio, per le seguenti attività:
- Otorinolaringoiatria;
- Medicina fisica e riabilitativa (Recupero e riabilitazione funzionale);
- Presidio ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione;
è stato verificato il possesso dei seguenti requisiti per l’accreditamento (vedi allegato alla DGR 53/2013: Scheda dei requisiti applicabili e successivi aggiornamenti):
- requisiti generali di accreditamento (DGR n. 327/2004);
- requisiti specifici relativi a:
- Cure primarie (DGR n. 221/2015);
- Medicina Fisica e Riabilitazione (DGR n. 327/2004);
per quanto applicabili con riferimento alle attività indicate nella domanda della Struttura;
Preso atto che con la relazione motivata sopracitata si propone la conferma dell’accreditamento già concesso in via provvisoria con atto n. 10221 del 28/6/2016 (tenuto conto delle esclusioni già descritte) e si esprime una valutazione favorevole all’accreditamento istituzionale del Poliambulatorio privato Euroterme, sito in Bagno di Romagna (FC), Via Lungosavio 2, per le seguenti attività (visite ed altre prestazioni erogabili in ambulatorio medico):
- Otorinolaringoiatria;
- Medicina fisica e riabilitativa (Recupero e riabilitazione funzionale);
- Presidio ambulatoriale di Medicina Fisica e Riabilitazione;
Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
Richiamato:
- quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della l.r. 4/08 in materia di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie;
- il D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la DGR n. 89/2017;
- la DGR n. 486/2017;
Dato atto dell’istruttoria condotta dal Servizio Assistenza territoriale;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta del Responsabile del Servizio Assistenza territoriale dott. Antonio Brambilla;
determina
1. di confermare, così come esplicitato in premessa e a seguito delle verifiche effettuate dall'Agenzia sanitaria e sociale regionale, al Poliambulatorio Privato Euroterme, sito in Bagno di Romagna (FC), Via Lungosavio 2, l'accreditamento già concesso in via provvisoria con atto n. 10221 del 28/6/2016 per le seguenti attività (visite ed altre prestazioni erogabili in ambulatorio medico), compatibili ai requisiti applicati elencati in premessa, di cui è stato verificato il possesso:
- Otorinolaringoiatria;
- Medicina fisica e riabilitativa (Recupero e riabilitazione funzionale);
- Presidio ambulatoriale di Medicina Fisica e Riabilitazione;
e di revocare, su richiesta della struttura, le attività precedentemente accreditate in via provvisoria, di: Angiologia, Cardiologia, Dermatologia, Ortopedia e traumatologia, Pneumologia;
2. di dare atto che l’accreditamento di cui trattasi ha validità quadriennale a far data dal 28/6/2016, data di concessione dell’accreditamento in via provvisoria, e pertanto avrà scadenza il 27/6/2020;
3. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente all’attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
4. è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;
5. di precisare che, nel periodo di vigenza dell’accreditamento, ai sensi della DGR 53/2013, punto 3.1, la struttura può erogare in regime di accreditamento tutte le prestazioni riconducibili alla tipologia di struttura e/o disciplina e/o le tipologie di prestazioni per la quale è accreditata, a condizione che non esistano requisiti specifici ulteriori, rispetto a quelli già verificati;
6. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e della DGR 486/2017, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
7. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.