n. 16 del 09.02.2010 (Parte Prima)

Note

Nota all’Art. 2

Comma 7

1) Il testo dell’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura è il seguente:

« Art. 18  Finanziamento delle camere di commercio

1. Al finanziamento ordinario delle camere di commercio si provvede mediante:

a) i contributi a carico del bilancio dello Stato quale corrispettivo per l'esercizio di funzioni di interesse generale svolte per conto della pubblica amministrazione;

b) il diritto annuale come determinato ai sensi dei commi 3, 4 e 5;

c) i proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale;

d) le entrate e i contributi derivanti da leggi statali, da leggi regionali, da convenzioni o previsti in relazione alle attribuzioni delle camere di commercio;

e) i diritti di segreteria sull'attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;

f) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati;

g) altre entrate e altri contributi.

2. Le voci e gli importi dei diritti di segreteria di cui alla lettera e) del comma 1 sono modificati e aggiornati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto dei costi medi di gestione e di fornitura dei relativi servizi .

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, determina ed aggiorna con proprio decreto da emanare entro il 31 ottobre dell'anno precedente, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all'articolo 8, da applicare secondo le modalità di cui al comma 4, ivi compresi gli importi minimi, che comunque non possono essere inferiori a quelli dovuti in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e quelli massimi, nonché gli importi del diritto dovuti in misura fissa. Con lo stesso decreto sono altresì determinati gli importi del diritto applicabili alle unità locali, nonché le modalità e i termini di liquidazione, accertamento e riscossione. In caso di tardivo o omesso pagamento si applica la sanzione amministrativa dal 10 per cento al 100 per cento dell'ammontare del diritto dovuto, secondo le disposizioni in materia di sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 .

4. Il diritto annuale di cui al comma 3 è determinato in base al seguente metodo:

a) individuazione del fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all'articolo 2, nonché a quelle attribuite dallo Stato e dalle regioni;

b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a) di una quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale di efficienza del sistema delle camere di commercio nell'espletamento delle funzioni amministrative, sentita l'Unioncamere;

c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali fissi per le imprese iscritte o annotate nelle sezioni speciali

d) nei primi due anni di applicazione l'importo non potrà comunque essere superiore del 20 per cento rispetto al diritto annuale riscosso in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

5. Con il decreto di cui al comma 3, si determinano una quota del diritto annuale da riservare ad un fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere, nonché criteri per la ripartizione del fondo stesso tra le camere di commercio, al fine di rendere omogeneo su tutto il territorio nazionale l'espletamento delle funzioni amministrative attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio.

6. Per il cofinanziamento di iniziative aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di competenza, le camere di commercio, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, possono aumentare per gli esercizi di riferimento la misura del diritto annuale fino a un massimo del 20 per cento. ».

Nota all'Art. 3

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 è il seguente:

 « Art.   9 Comunicazione unica per la nascita dell'impresa

1. Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa, l'interessato presenta all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica o su supporto informatico, la comunicazione unica per gli adempimenti di cui al presente articolo

2. La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali individuati con il decreto di cui al comma 7, secondo periodo, nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.

3. L'ufficio del registro delle imprese contestualmente rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge, e dà notizia alle Amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione della comunicazione unica.

4. Le Amministrazioni competenti comunicano all'interessato e all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica, immediatamente il codice fiscale e la partita IVA ed entro i successivi sette giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate.

5. La procedura di cui al presente articolo si applica anche in caso di modifiche o cessazione dell'attività d'impresa.

6. La comunicazione, la ricevuta e gli atti amministrativi di cui al presente articolo sono adottati in formato elettronico e trasmessi per via telematica. A tale fine le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura assicurano, gratuitamente, previa intesa con le associazioni imprenditoriali, il necessario supporto tecnico ai soggetti privati interessati.

7. Con decreto adottato dal Ministro dello sviluppo economico, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, è individuato il modello di comunicazione unica di cui al presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le regole tecniche per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le modalità di presentazione da parte degli interessati e quelle per l'immediato trasferimento telematico dei dati tra le Amministrazioni interessate, anche ai fini dei necessari controlli

8. La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2009.

9. A decorrere dalla data di cui al comma 8, sono abrogati l'14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, e l'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, ferma restando la facoltà degli interessati, per i primi sei mesi di applicazione della nuova disciplina, di presentare alle Amministrazioni competenti le comunicazioni di cui al presente articolo secondo la normativa previgente. articolo

10. Al fine di incentivare l'utilizzo del mezzo telematico da parte delle imprese individuali, relativamente agli atti di cui al presente articolo, la misura dell'imposta di bollo di cui all'articolo 1, comma 1decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, e successive modificazioni, è rideterminata, garantendo comunque l'invarianza del gettito, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ». -ter, della tariffa annessa al

Nota all'Art. 5

Comma 7

1) Il testo dell’articolo 1 della legge regionale 18 marzo 1985, n. 8 Modificazioni alle leggi regionali n. 49 del 15 dicembre 1977 e n. 23 del 21 agosto 1981, relative ai compensi e ai rimborsi spettanti ai componenti di organi collegiali  è il seguente:

« Art. 1

Ai componenti e ai Segretari di commissioni, comitati ed in genere di tutti gli organi collegiali operanti nell'ambito dei servizi tecnici, amministrativi, di programmazione, di coordinamento e di controllo della Regione Emilia-Romagna, la cui costituzione e composizione sia regolata con atto formale, viene corrisposto il compenso di 20,66 Euro e di 28,41 Euro, al lordo delle ritenute di legge, per seduta di ogni singola commissione, a seconda che si tratti rispettivamente di organo collegiale tenuto ad esprimere un parere generico e di massima oppure un parere specifico e di carattere tecnico frutto di studi e istruttorie complesse

I tipi di commissione, ai fini dell'attribuzione del compenso differenziato di cui al precedente comma, sono individuati dal Consiglio regionale tenuto conto dei criteri indicati nella detta disposizione e, in particolare, qualificando come organi che esprimono un parere specifico e di carattere tecnico, frutto di studi e istruttorie complesse, quelli che abbiano fra i propri componenti magistrati o professori ordinari o associati di università o dirigenti delle amministrazioni dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore o dirigente regionale del più elevato livello o consiglieri o assessori regionali. ».

Nota all'Art. 6

Comma 1

1) Il testo  dell’articolo 43 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 Riforma del sistema regionale e locale è il seguente:

«Art. 43  Funzioni delle C.C.I.A.A.

1. Le funzioni amministrative relative alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane, esercitate dalle Commissioni provinciali dell'artigianato, sono delegate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ferme restando le competenze delle Commissioni provinciali per l'artigianato e della Commissione regionale per l'artigianato previste dalla legislazione statale e dalla L.R. 4 giugno 1988, n. 24.

2. La Giunta regionale emana direttive per armonizzare le procedure di iscrizione all'albo delle imprese artigiane con quelle del registro delle imprese».

Note all'Art. 15

 

Comma 1

1) Il testo  dell’articolo 107  del trattato 25 marzo 1957 (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - versione in vigore dal 1° dicembre 2009 - pubblicato nella G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115) è il seguente:

«Articolo 107><i>(ex articolo 87 del TCE)<i>

1.  Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2.  Sono compatibili con il mercato interno:

a)  gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;

b)   gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;

c)   gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera.

3.  Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:

a)   gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;

b)   gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;

c)   gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;

d)   gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;

e)   le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.».

 

2)  Il testo  dell’articolo 108  del trattato sul funzionamento dell'Unione europea  è il seguente:

«Articolo 108><i>(ex articolo 88 del TCE)<i>

1.  La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.

2.  Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.  Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259.A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo. Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3.  Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

4.  La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.».><p>

 

Note all'Art. 17

Comma 2

1) Il testo  dell’articolo 5 della legge regionale 29 ottobre 2001, n. 32 Disciplina degli organi di rappresentanza e tutela dell’artigianato è il seguente:

« Art. 5>Funzioni e compiti<em>

1. Ai sensi degli articoli 9 e 11 della legge n. 443 del 1985 è istituita la Commissione regionale per l'artigianato, quale organo di coordinamento delle attività delle Commissioni provinciali per l'artigianato.

2. In relazione alla tenuta degli Albi delle imprese artigiane, la Commissione regionale per l'artigianato svolge le seguenti funzioni:

a) decide in via definitiva, ai sensi dell'7 della legge n. 443 del 1985, sui ricorsi proposti contro le deliberazioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato in materia di iscrizione, modifica, e cancellazione dall'albo; art.

b) coordina lo svolgimento delle attività di revisione periodica, nell'àmbito delle direttive impartite dalla Giunta regionale.

3. La Commissione predispone, sulla base dei dati relativi all'attività svolta e di quelli comunicati dalle Commissioni provinciali per l'artigianato, comprensivi dello stato di revisione degli albi, un rapporto annuale alla Giunta regionale concernente le attività artigianali nella regione Emilia-Romagna.

4. La Regione contribuisce al finanziamento di progetti di particolare interesse per la promozione delle attività artigiane con particolare riferimento allo sviluppo dell'associazionismo economico e alla valorizzazione dei prodotti e dei servizi artigiani

5. Al finanziamento delle attività e delle iniziative promozionali previste al comma 4, nonché ai criteri e alle modalità per la concessione dei contributi, provvede la Giunta regionale con proprio atto nel limite dello stanziamento autorizzato dalla legge di approvazione del bilancio di previsione regionale, secondo quanto disposto dall'art. 18, comma 2, lettera c).».

 

2) Il testo  dell’articolo 2 della legge regionale n. 32 del 2001 è il seguente:

«Art. 2  Commissioni provinciali per l'artigianato

1. Ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 3 del 1999 hanno sede presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, quali organi amministrativi di rappresentanza e tutela dell'artigianato, le Commissioni provinciali per l'artigianato di cui all'art. 9 della legge n. 443 del 1985. Sempre ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 3 del 1999 le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura sono delegate allo svolgimento delle funzioni amministrative connesse all'attività di dette Commissioni.

2. In materia di tenuta dell'Albo delle imprese artigiane, le Commissioni deliberano sulle iscrizioni, modifiche e cancellazioni delle imprese e delle forme associative artigiane dall'Albo o dalla separata sezione, nonché sulle iscrizioni, modificazioni, cancellazioni, negli elenchi previdenziali ai sensi della legge 4 luglio 1959, n. 463, della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e dispongono la revisione periodica degli albi. Le Commissioni, inoltre, esprimono parere e formulano proposte su piani di formazione professionale e di istruzione artigiana.

3. Le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura svolgono, le seguenti funzioni:

a) ricezione ed istruttoria delle pratiche inerenti i requisiti delle imprese;

b) rilascio di certificati, atti e visure, nonché riscossione, a favore della tesoreria camerale, dei relativi diritti di segreteria;

c) attività di revisione periodica degli albi.

4. La Giunta regionale emana direttive, sentita Unioncamere Emilia-Romagna, nelle quali sono definiti criteri omogenei per la tenuta dell'Albo delle imprese artigiane e per la sua armonizzazione con le procedure attinenti al Registro delle imprese.

5. Ciascuna Commissione provinciale predispone, sulla base dei dati relativi all'attività svolta, un rapporto annuale alla Giunta regionale concernente lo stato dell'artigianato nel territorio di competenza.».

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