n.3 del 04.01.2012 periodico (Parte Seconda)

Procedura di verifica (screening) relativa alle modifiche all'omologa delle biomasse vegetali liquide per la produzione di energia da fonti rinnovabili presso la centrale in Via Gardizza nel comune di Conselice (RA) presentato da Unigrà SpA L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come integrata dal DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

a. di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, come integrata dal DLgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal DLgs 16 gennaio 2008, n. 4, in considerazione della scarsa rilevanza (e negatività) degli impatti ambientali attesi il progetto “Modifica all’omologa delle biomasse vegetali liquide per la produzione di energia da fonti rinnovabili” presso la centrale in Via Gardizza nel Comune di Conselice (RA) presentato dalla Società Unigrà spa, da ulteriore procedura di VIA a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

  1. per minimizzare gli impatti sull’ambiente, mettere in atto tutti gli interventi, azioni di mitigazione e compensazione previste dal progetto in oggetto;
  2. le biomasse vegetali liquide da utilizzare come combustibile in centrale dovranno provenire, in via preferenziale, dalle produzioni della divisione alimentare di Unigrà (sottoprodotti di lavorazione degli oli vegetali) ovvero da produzioni agricole locali e/o regionali e, solo in subordine, da coltivazioni dirette in paesi comunitari ed extra-comunitari; resta confermato quanto previsto nell’AIA in essere in cui si specifica che il combustibile è costituito per circa la metà (51%) da sottoprodotti provenienti dai processi di lavorazione svolti nell’adiacente stabilimento produttivo Unigrà e la restante parte (49%) di provenienza esterna; tale rapporto (49 - 51 %) deve essere rispettato su base annua;
  3. le materie prime provenienti dall’esterno utilizzabili all’interno della centrale sono:
    • olio di palma grezzo;
    • oleina acida e stearina di olio di palma;
    • olio di palmisto grezzo;
    • oleina acida e stearina di olio di palmisto;
    • olio di cocco grezzo;
    • oleina acida e stearina di olio di cocco;
    • di girasole grezzo;
    • oleina acida di olio di girasole;
    • olio di mais grezzo;
    • oleina acida di olio di mais;
    • olio di colza grezzo;
    • oleina di olio di colza;
    • olio di soia grezzo;
    • oleina acida di olio di soia;
    • miscele di oleine acide di oli vegetali diverse dalle oleine di palma: oleine di girasole, soia, colza, palmisto, mais, cocco;
    • miscele di oli vegetali (girasole, colza, soia, palmisto, mais, cocco) costituite da teste e code di lavorazione;
  4. per quanto riguarda i sottoprodotti derivanti dallo stabilimento Unigrà, potranno essere utilizzati quelli di seguito elencati:
    • oleina acida di palma;
    • stearina di palma;
    • miscele di oleine acide di oli vegetali diverse dalle oleine di palma: oleine di girasole, soia, colza, palmisto, mais, cocco;
    • miscele di oli vegetali (girasole, colza, soia, palmisto, soia, mais, cocco) costituite da teste e code di lavorazione;
  5. dovrà essere messa in atto la procedura di omologa preventiva del combustibile prevista nel progetto;
  6. i limiti dell’omologa in entrata delle materie prime che dovranno essere variati rispetto a quelli attualmente autorizzati sono: acqua (max da 0,20 a 0.50 % vol), di residuo carbonioso (max da 0,30 a 0.80 % mass) di ceneri (da 0,02 a 0.20 % mass), di fosforo (max da 80 a 280 mg/kg), calcio (max da 50 a 150 mg/kg), sodio e potassio (max da 30 a 150 mg/kg); numero di acidita’ (max da 12 a 200 mgKOH/g): acidità forte (max da 0.0 a 0.5 mgKOH/g), IPA (max da <2 a <10 mg/kg);
  7. a valle dei trattamenti ai quali vengono sottoposti le biomasse vegetali e subito prima dell’entrata nel motore come combustibile, dovranno essere rispettati i valori indicati nell’omologa precedentemente autorizzata come da prescrizione n. 7 della DGR 1778/06, (riportati al punto 5.22 del presente atto deliberativo), tranne il valore degli IPA (max da <2 a <10 mg/kg); dovrà quindi essere proposto un piano di monitoraggio aggiornato per il rispetto di tali valori in sede di presentazione della modifica all’AIA da concordare con ARPA e Provincia di Ravenna;
  8. i seguenti parametri di controllo sugli oli in entrata: punto di scorrimento, punto di intorbidimento, punto di occlusione a freddo nel filtro sono eliminati;
  9. deve essere data evidenza annualmente alla Provincia di Ravenna, al Comune di Conselice ed ad ARPA della ripartizione annua dei quantitativi di olii vegetali in merito alla provenienza (esterna o interna); dipendentemente dalla variazione dei movimenti che potrebbero portare a una modifica degli scenari previsti all’interno della relazione di screening presentata e oggetto della presente delibera dovranno essere valutate con il Comune di Conselice eventuali misure compensative alle nuove emissioni apportate da tali movimenti fino a quando non sarà realizzato il collegamento ferroviario;
  10. a seguito della realizzazione del collegamento ferroviario Lugo - Lavezzola, dovrà essere obbligatoriamente massimizzato (ogni qualvolta tecnicamente ed economicamente fattibile) l’approvvigionamento mediante ferro-cisterna delle biomasse liquide vegetali, inclusi i sottoprodotti, di provenienza esterna da utilizzare come combustibili in centrale;
  11. ai fini dell’esercizio, le modifiche oggetto della presente procedura di screening dovranno essere comunicate e valutate ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; a tal fine la Ditta è tenuta ad inviare alla Provincia di Ravenna, al Servizio Territoriale ARPA di Ravenna - Unità VIA-IPPC e al Comune di Conselice apposita comunicazione ai fini dell’aggiornamento dell’AIA in essere per le parti interessate, che, si ricorda, è parte integrante del provvedimento di autorizzazione unica ai sensi del DLgs 387/03 di competenza regionale;
  12. in sede di presentazione della documentazione relativa alla modifica di AIA deve essere implementata apposita procedura gestionale per la verifica della qualifica di “sottoprodotto” ai sensi dell’art. 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. dando maggiore evidenza della corretta gestione di tale sistema di verifica per la regolare classificazione degli oli utilizzati come combustibili in centrale;
  13. relativamente al monitoraggio degli IPA, i campionamenti sul combustibile dovranno essere condotti con frequenza mensile per il primo anno di attività a far data dall’ottenimento dei necessari provvedimenti autorizzativi per il parametro IPA, contestualmente al campionamento che viene svolto sull’emissione E1, così come previsto dalla Ditta; tale campionamento dovrà essere condotto sugli oli in ingresso ai motori secondo modalità che dovranno essere comunicate all’interno della documentazione relativa alla modifica dell’AIA; tali modalità dovranno essere significative al fine di garantire un campione rappresentativo della situazione che si sta indagando ovvero l’ingresso del combustibile ai motori in relazione alle modalità di campionamento degli IPA al camino);

b. di trasmettere la presente delibera alla Società Unigrà, alla Provincia di Ravenna, ai Comune di Conselice e di Lugo, all’ARPA sezione provinciale di Ravenna e all’AUSL di Ravenna, alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Politiche energetiche;

c. di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;

d. di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal DLgs 16 gennaio 2008, n. 4, il presente provvedimento di assoggettabilità.

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