n.186 del 24.06.2016 (Parte Seconda)

Determinazione dei requisiti economici per l'accesso e la permanenza negli alloggi di edilizia residenziale pubblica e delle modalità per il calcolo e l'applicazione dei canoni erp

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la L.R. 8 agosto 2001, n. 24, recante ”Disciplina generale dell’intervento pubblico nel settore abitativo” e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Assemblea legislativa n. 15 del 9 giugno 2015, recante “Specificazione dei requisiti per l’accesso e la permanenza negli alloggi di erp di cui all’art. 15, della L.R. 8 agosto 2001, n. 24 e metodologia per il calcolo dei canoni di ERP (Proposta della Giunta regionale in data 15 aprile 2015, n. 388)”, pubblicata nel BURERT n. 130 del 16 giugno 2015;

Considerato che il requisito del reddito per l’accesso e la permanenza negli alloggi di erp e i criteri generali per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di erp sono stati definiti con i seguenti atti regionali:

- deliberazione di Consiglio regionale n. 327 del 12 febbraio 2002, recante “Specificazione dei requisiti per accedere all’Edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) di cui all’art. 15 della L.R. n. 24/2001.”;

- deliberazione di Consiglio regionale n. 395 del 30 luglio 2002, recante “Criteri generali per la determinazione dei canoni di Edilizia residenziale pubblica (ERP) - art. 4, commi 3 e 4 L.R. 8 agosto 2001, n. 24.”;

- deliberazione di Consiglio regionale n. 485 del 28 maggio 2003, recante “Modifiche ed integrazioni alla delibera del consiglio regionale n. 395 del 30 luglio 2002 in materia di canoni di edilizia residenziale pubblica.”;

- la propria deliberazione n. 468 del 11 aprile 2007, recante “Attuazione dell’art. 15 comma 2, L.R. n. 24/01 Aggiornamento dei limiti di reddito per l’assegnazione e la permanenza negli alloggi erp.”;

- determinazione n. 7436 del 30 luglio 2009, recante “Aggiornamento ai sensi della L.R. n. 24/2001 dei limiti di reddito per l’accesso e la permanenza negli alloggi di edilizia residenziale pubblica.”, rettificata dalla determinazione n. 8851 del 20/9/2009;

- la propria deliberazione n. 428 del 16 aprile 2012, recante “L.R. n. 24/2001, art. 15, comma 2. Determinazioni relative ai criteri di accesso all’edilizia residenziale pubblica (erp).”;

Visto che la D.A.L. n. 15/2015 ha dato mandato alla Giunta regionale di definire, entro un anno dalla data di pubblicazione della medesima deliberazione nel BURERT, sentita la competente commissione consiliare e con il supporto operativo del Tavolo di concertazione in materia di politiche abitative, di cui all’art. 8, comma 5, della L.R. n. 24/2001 e s.m.i., la disciplina relativa al requisito del reddito e alla metodologia per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di erp, secondo gli elementi indicati nell’Allegato 1 della medesima deliberazione;

Visti gli elementi indicati nell’Allegato 1 citato per il requisito del reddito e per la determinazione dei canoni di locazione;

Considerata la rilevanza, al fine della definizione del requisito del reddito del nucleo avente diritto e della metodologia di calcolo del canone erp, del nuovo sistema di calcolo dell’ISEE, di cui al D.P.C.M. n. 159/2013 e al decreto 7 novembre 2014;

Dato atto che nei mesi scorsi sono stati svolti incontri di analisi e approfondimento con le Acer ed i Comuni, allo scopo di:

- acquisire un quadro conoscitivo il più possibile completo ed approfondito in merito alle caratteristiche sociodemografiche ed economiche dei nuclei assegnatari;

- verificare l’impatto di possibili scenari relativi ai limiti di reddito (ISEE e patrimonio mobiliare), in termini di mobilità e di sostenibilità del sistema;

- pervenire alla definizione di una regolamentazione che si caratterizzi quale punto di equilibrio tra le diverse esigenze e che sia condivisa con i soggetti interessati;

Ritenuto necessario per quanto attiene il requisito del reddito del nucleo familiare, anche alla luce dei lavori svolti:

  • rivedere il valore ISEE per la permanenza, fissando la forbice tra il limite per l’accesso e per la permanenza al 40% e arrotondando per eccesso il valore calcolato;
  • definire un limite al patrimonio mobiliare al fine della permanenza nell’alloggio erp rapportato alla composizione familiare, fissando la forbice tra il limite al valore patrimoniale per l’accesso e per la permanenza al 40% e arrotondando per eccesso il valore calcolato;
  • non prevedere un sistema di riduzioni al valore ISEE rilasciato dai centri competenti, in quanto il DPCM n. 159 del 2013 prevede già all’art. 4, comma 3, delle “sottrazioni” all’ammontare del reddito a favore dei redditi da lavoro dipendente e da pensione; ne consegue che non sono più applicabili le riduzioni previste alle lettere e.2.1) e e.2.2) della D.C.R n. 327 del 2002 e alla lettera f) della D.G.R. n. 468 del 2007;
  • prevedere possibili misure di mitigazione degli effetti derivanti dal superamento dei nuovi limiti di reddito (ISEE e valore patrimonio mobiliare) per i nuclei assegnatari che versano in condizioni di fragilità e vulnerabilità o che hanno valore ISEE o patrimonio mobiliare di poco superiori ai valori previsti per la permanenza, la cui concreta e specifica necessità dovrà essere valutata dai Comuni;

Ritenuto necessario per quanto attiene la metodologia per il calcolo del canone, anche alla luce dei lavori svolti:

  • prevedere una fascia di protezione entro la quale il canone viene determinato esclusivamente con riferimento al valore ISEE e un rapporto percentuale massimo tra canone e ISEE, fermo restando che il canone non può mai essere inferire al canone minimo fissato dal regolamento comunale;
  • prevedere una fascia di accesso dove verrà calcolato il canone oggettivo dell’alloggio e dove il nucleo avrà diritto ad uno sconto sul canone nella misura massima del 35%;
  • prevedere una fascia di permanenza dove verrà calcolato il canone oggettivo, il quale sarà interamente applicato al nucleo familiare, in quanto in tale caso la “protezione” è data dall’uso dell’alloggio ad un canone inferiore a quello di mercato;
  • calcolare il canone oggettivo in base a caratteristiche qualitative dell’alloggio, all’ampiezza demografica del comune e alla suddivisione del territorio comunale, in modo da creare un sistema omogeneo fra i territori e diminuire la variabilità attualmente esistente tra i canoni applicati;
  • predisporre una tabella regionale con i valori di euro al metro quadro della superficie dell’alloggio, da utilizzare per il calcolo del canone, che tiene conto degli elementi indicati nel punto precedente;
  • applicare una maggiorazione per gli alloggi con prestazioni energetiche A+, A e B (ai sensi della D.A.L. n. 156/2008) oppure di classe energetica da A4 a A1 (ai sensi della D.A.L. n. 1275/2015);
  • dare rilevanza al patrimonio mobiliare anche al fine dell’applicazione del canone;

Ritenuto quindi di specificare il requisito del reddito del nucleo familiare e la metodologia per il calcolo del canone come riportato nell’Allegato al presente atto;

Viste le sentenze n. 838, 841 e 842 del 2016 del Consiglio di Stato di conferma delle tesi della I sezione TAR Lazio (sentenze n. 2454, 2458 e 2459 del 2015) con cui:

- è stato annullato l’art. 4, comma 2, lett. f), del DPCM n. 159/2013 nella parte in cui ha incluso tra i dati da considerare ai fini ISEE per la situazione reddituale i trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari percepiti dai soggetti portatori di disabilità;

- è stato annullato l’art. 4, comma 4, lett. d), del medesimo DPCM nella parte in cui prevede indistintamente un incremento delle franchigie per i soli minorenni;

Ritenuto necessario, limitatamente ai nuclei con componenti disabili e quindi interessati dalle sentenze citate, acquisire le nuove dichiarazioni ISEE che tengano conto di quanto previsto dalle sentenze del Consiglio di Stato per la valutazione della possibile decadenza per superamento del valore ISEE;

Ritenuto altresì necessario prevedere che per i medesimi nuclei il canone verrà ricalcolato sulla base delle dichiarazioni ISEE conformi alle sentenze del Consiglio di Stato con effetto retroattivo al 1 gennaio 2017 e restituito l’eventuale importo corrisposto in eccedenza da tali nuclei;

Considerato opportuno:

- prevedere l’attività di un gruppo tecnico regionale, con la partecipazione di rappresentanti dei Comuni e delle Acer, finalizzato a valutare l’impatto e il grado di raggiungimento degli obiettivi della nuova disciplina e la necessità di modifiche del presente atto;

- attivare un percorso di confronto con Guardia di Finanza, Agenzie delle entrate e Inps al fine di definire un sistema di monitoraggio e controllo dei redditi;

- richiamare l’attenzione sulla centralità della concertazione istituzionale nell’esercizio delle funzioni, anche dei Comuni, previste dalla L.R. n. 24 del 2001;

Sentito il Tavolo di concertazione Regione - Enti locali, Associazioni economiche e sindacali in materia di politiche abitative, di cui all’art. 8, comma 5, della L.R. n. 24 del 2001 e s.m.i. nella seduta del 5 maggio 2016;

Acquisito il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 13/2009, del Consiglio delle Autonomie Locali espresso in data 25 maggio 2016;

Sentito il parere favorevole della competente commissione assembleare espresso in data 9 giugno 2016;

Visti:

- la L.R. n. 26 novembre 2001, n. 43 “testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna e s.m.;

- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.”, ed in particolare l’art. 23 e s.m.

- la propria deliberazione n. 66 del 25 gennaio 2016 “Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e l’integrità. Aggiornamenti 2016-2018.”;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante: “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali: Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007”;

- n. 2189 del 21/12/2015, n. 56 del 25/1/2016, n. 270 del 29/2/2016, n. 352 del 14/3/2016, n. 752 del 16/5/2016;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore competente per materia;

delibera: 

1. di approvare, sulla base di quanto espresso in premessa, la disciplina relativa al requisito del reddito del nucleo avente diritto e alla metodologia per il calcolo del canone erp, come riportata nell’Allegato, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

2. di stabilire che il requisito del reddito relativamente all’accesso, come specificato nell’Allegato, trovi applicazione nei confronti di coloro che conseguono l’assegnazione dell’alloggio erp in data posteriore alla esecutività del presente atto, ivi compresi coloro che sono già inseriti in una graduatoria comunale predisposta in applicazione dei limiti di reddito previsti dalla precedente disciplina regionale; 

3. di stabilire che il requisito del reddito relativamente alla permanenza, come specificato nell’Allegato, trovi applicazione nei confronti di coloro che alla data di esecutività del presente atto sono assegnatari di alloggio erp, fermo restando l’applicazione di misure di mitigazione decise dal Comune e fermo restando quanto previsto al successivo punto 5;

4. di stabilire che la nuova metodologia di calcolo del canone venga applicata dai Comuni dal 1 gennaio 2017, fermo restando eventuali conguagli a favore dei nuclei con componenti disabili come indicato nell’allegato, punto g) della metodologia di calcolo del canone;

5. di ritenere necessario per i nuclei con componenti disabili acquisire le nuove dichiarazioni ISEE rilasciate in conformità a quanto previsto dalle sentenze del Consiglio di Stato n. 838, 841 e 842 del 2016, per la valutazione della possibile decadenza per superamento del valore;

6. di prevedere:

 - il monitoraggio della applicazione della nuova disciplina da parte dei Tavoli territoriali di concertazione delle politiche abitative, di cui all’art. 5 della L.R. n. 24/2001, anche mediante la partecipazione ed il confronto con le parti sociali;

 - che entro il 30 giugno 2017 le Acer, in collaborazione con i Tavoli territoriali di concertazione delle politiche abitative, forniscono alla Regione i dati relativi all’applicazione della nuova disciplina;

 - l’attività di un gruppo tecnico regionale, con la partecipazione di rappresentanti dei Comuni e delle Acer, finalizzato a valutare i dati che verranno forniti dalla Acer in termini di impatto e di grado di raggiungimento degli obiettivi della nuova disciplina;

 - che entro il 31 dicembre 2017 verrà predisposta e presentata al “Tavolo di concertazione Regione, enti locali, associazioni economiche e sindacali in materia di politiche abitative di cui all’articolo 8, comma 5 della legge regionale n. 24/2001” (D.G.R. n. 153/2015)” una relazione informativa sugli effetti dell’applicazione dei nuovi limiti di reddito e delle nuova metodologia di calcolo dei canoni;

 7. di attivare un percorso di confronto con Guardia di Finanza, Agenzie delle entrate e Inps al fine di definire un sistema di monitoraggio e controllo dei redditi;

 8. di richiamare l’attenzione sulla centralità della concertazione istituzionale nell’esercizio delle funzioni, anche dei Comuni, previste dalla L.R. n. 24 del 2001;

 9. di ribadire che sia l’Unione di Comuni ad esercitare le funzioni in materia di politiche abitative, qualora abbia avuto il conferimento da parte dei Comuni delle funzioni ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 21 del 2012;

10.di precisare che la precedente disciplina relativa al requisito del reddito (D.C.R. n. 327/2002 e atti successivi) si intende superata dalla data di esecutività del presente atto e la precedente disciplina relativa al canone (D.C.R. n. 395/2002 come modificata dalla D.C.R. n. 485/2002) si intende superata dal 1 gennaio 2017;

11. di precisare che la presente deliberazione entra in vigore dalla data di pubblicazione nel BURERT;

12. di pubblicare la deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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