n.79 del 20.03.2019 periodico (Parte Seconda)

Oggetto: R.R. 41/01 art. 5 - Concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal F. Po mediante opere mobili in comune di Piacenza loc. Mortizza per uso irriguo - Richiedente Cattivelli Luigi - Procedimento n. PC18A0043 - SINADOC n. 22414/2018 (Determina n. 1076 del 6/3/2019)

La Dirigente Responsabile (omissis) determina:

  1. di assentire al sig. Cattivelli Luigi, c.f. CTTLGU52P01D061I la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale, codice pratica PC18A0043, ai sensi dell’art. 5 e ss., r.r. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
  • prelievo da esercitarsi mediante elettropompa mobile;
  • ubicazione del prelievo: Comune di Piacenza (PC), località Mortizza, su terreno demaniale censito al fg. n. 4 antistante mapp. n.r 10 del fg. n. 5; coordinate UTM RER x: 559811; y: 993138;
  • destinazione della risorsa ad uso irriguo;
  • portata massima di esercizio pari a 25 l/s;
  • volume d’acqua complessivamente prelevato pari a 18.000 m3/anno;
  1. di stabilire che la concessione sia valida fino al 30/6/2028; 
(omissis)

Estratto disciplinare  (omissis)

articolo 8 - Condizioni particolari della concessione

Si fanno proprie le seguenti prescrizioni, dettate dalle Amministrazioni competenti ad esprimere parere sul rilascio della concessione:

  • Il concessionario è tenuto a rispettare il deflusso minimo vitale del fiume Po come previsto dal Piano regionale di tutela della acque (Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna - Regione Emilia-Romagna parere PGPC/14269 del 13/9/2018);

articolo 9 - Prescrizioni e condizioni derivanti dal nulla osta idraulico

  1. Le operazioni di posa dell'impianto di pompaggio dovranno essere eseguite in maniera tale da non arrecare modificazioni ai manufatti spondali. Qualora l'Amministrazione Competente riscontrasse danni nei confronti della sagoma spondale, il Concessionario sarà tenuto a ripristinare a sue cure e spese le condizioni iniziali del manufatto in parola.
  2. Nell'eventualità che si dovessero verificare deflussi di portate di piena importanti e tali da interessare anche l'ambito golenale retrostante, il Concessionario provvederà senza alcun indugio e con tempestività. A propria cura e spesa, a rimuovere l'intero impianto di pompaggio e allontanarlo verso siti fuori golena.
  3. Il Concessionario dovrà comunque porre in essere durante l'uso, tutte le misure operative di sicurezza necessarie a impedire pericoli per la propria incolumità.
  4. Qualsiasi variante tecnica che il Concessionario volesse apportare durante il periodo di Concessione, sia allo stato dei luoghi sia all'impianto di pompaggio dovrà essere autorizzata formalmente e preventivamente dalle Autorità Competenti.
  5. Il Concessionario è tenuto, pena la revoca della concessione ad una costante cura e manutenzione dell'opera di presa. Nella fattispecie resta comunque inteso che il Concessionario rimane unico responsabile, sia civilmente che penalmente, per eventuali danni a cose e/o persone ingenerati dall'opera di presa.
  6. Il presente nulla-osta idraulico è soggetto a revoca immediata quando motivazioni di superiore interesse pubblico, idraulico e della navigabilità ne motivassero la non più idonea permanenza in essere o per l'inosservanza delle norme, clausole e prescrizioni che ne regolano la validità. Nel tal caso il Concessionario è tenuto a rimuovere tempestivamente tutto quanto ritenuto inficiante per gli assetto idraulici della zona, nonché a ripristinare funzionalmente il manufatto spondale, a sue totali cure e spese e senza pretendere alcun risarcimento di sorta dall'Agenzia Interregionale del fiume Po.  (omissis)

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