n.89 del 22.04.2015 periodico (Parte Seconda)

Testori Energia Srl - Domanda 03/05/2013 di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso idroelettrico, dal fiume Taro in comune di Fornovo di Taro (PR), loc. Capoluogo. Regolamento regionale n. 41 del 20 novembre 2001 artt. 5 e 6. Concessione di derivazione. Proc PR13A0047

IL RESPONSABILE

(omissis)

determina:

a) di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, alla società Testori Energia S.r.l., con sede in Corso Sempione n. 9 a Milano P. IVA 07252680967, iscritta alla Camera di Commercio di Milano al n. 1947093 del registro delle imprese, legalmente domiciliate presso la sede del Comune di Fornovo di Taro (PR), la concessione a derivare acqua pubblica dal fiume Taro nel Comune di Fontevivo (PR), località Capoluogo, per uso idroelettrico (produzione di energia elettrica) e la concessione alla occupazione delle aree demaniali occupate dall’opera di presa;

b) di approvare il disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa e per l’esercizio della derivazione; copia analogica a stampa viene conservata agli atti del Servizio concedente, sottoscritta per accettazione dal concessionario;

c) di dare atto che del citato disciplinare fanno parte tutte le prescrizioni riportate nel Rapporto sull’impatto ambientale del progetto di impianto idroelettrico sul fiume Taro nel comune di Fornovo di Taro (Parma) denominato “Centrale idroelettrica sul fiume Taro” presentato da Testori Energia Srl adottato in data 16/6/2014;

(omissis)

Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della determina in data 19/6/2014 n. 8353

(omissis)

Art. 4 - Durata della concessione

La concessione ai sensi del RR 4/2005 e della L.R. 7/2004 è assentita per la durata di anni 20 fino al 30 giugno 2034, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ex art. 34 del RR n. 41/2001.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio di:

  • dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti di cui all’art. 32, comma 1, del RR 41/2001;
  • di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del RR 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

(omissis)

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