n.334 del 19.11.2014 periodico (Parte Seconda)
Applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1151/2012 in materia di DOP, IGP e STG relative a prodotti ottenuti nel territorio della Regione Emilia-Romagna: modalità per l'espressione del parere regionale
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il Regolamento (UE) n. 1151/2012, adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, nel quale vengono fra l’altro individuati i requisiti necessari e le modalità per il riconoscimento delle Denominazioni di Origine Protette (DOP), delle Indicazioni Geografiche Protette (IGP) e delle Specialità Tradizionali Garantite (STG);
- il Regolamento delegato (UE) n. 664/2014, adottato dalla Commissione il 18 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, adottato dalla Commissione il 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
Richiamata la propria deliberazione n. 1273 del 15 luglio 1997 concernente “Definizione dei criteri e delle modalità per la presentazione e le istruttorie delle proposte di registrazione delle produzioni agricole ed alimentari ai sensi del Reg. (CEE) n. 2081/92”;
Visto il Decreto ministeriale 14 ottobre 2013 recante “Disposizioni nazionali per l’attuazione del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG”, con il quale il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha definito le procedure nazionali per l’esame delle domande di registrazione, modifica, variazione e cancellazione;
Dato atto che tale decreto ministeriale prevede, tra l’altro, che:
- la domanda di registrazione o di modifica del disciplinare di una DOP o una IGP sia inviata a cura del soggetto richiedente anche alle Regioni nel cui territorio ricade la produzione oggetto di registrazione;
- le Regioni possano dichiarare il proprio interesse alla valutazione di una domanda di registrazione di una STG, a seguito dell’informativa trasmessa dal Ministero;
- le domande di registrazione di DOP e IGP nonché le istanze di registrazione delle STG per le quali sia stato manifestato l’interesse, siano valutate dalle Regioni; tale valutazione si avvia attraverso una prima richiesta al Ministero, da parte della Regione interessata, di una riunione per l’esame delle problematiche legate all’istanza presentata;
- entro 90 giorni dalla data di trasmissione della domanda le Regioni interessate trasmettano al Ministero il proprio parere in merito alle richieste di registrazione di una DOP, IGP o STG;
- le Regioni interessate esprimano preventivamente il parere anche sulla richiesta di cancellazione di una DOP o di una IGP presentata alla Commissione da produttori del prodotto commercializzato sotto il nome registrato;
Ritenuto necessario definire una procedura che, in conformità a quanto stabilito dal suddetto DM 14 ottobre 2013, garantisca nei tempi e nei modi la tempestività e l’efficacia dell’azione regionale relativamente agli adempimenti amministrativi per l'espressione dei pareri di competenza;
Dato atto:
- che l’attuazione del DM 14 ottobre 2013 ha richiesto un periodo di sospensione in attesa dell’annunciata emanazione, da parte della Commissione europea, dei citati Regolamenti (UE) n. 664/2014 e n. 668/2014, rispettivamente integrativo e attuativo del Regolamento (UE) n. 1151/2012, entrambi pubblicati il 19 giugno 2014 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie L n. 179;
- che solo con tale pubblicazione è stato completato il quadro normativo concernente il riconoscimento delle DOP, delle IGP e delle STG;
- che le procedure contenute nella citata deliberazione n. 1273/1997 non risultano coerenti con il nuovo quadro normativo;
Considerata, pertanto, la necessità ed urgenza di approvare le modalità per l’espressione del parere regionale in applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1151/2012 in materia di DOP, IGP e STG relative a prodotti agricoli ed alimentari ottenuti nel territorio della Regione Emilia-Romagna;
Viste infine:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l’art. 37, comma 4;
- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007", e successive modifiche;
- la propria deliberazione n. 1950 del 13 dicembre 2010 "Revisioni della struttura organizzativa della Direzione Generale Attività produttive, commercio e turismo e della Direzione Generale Agricoltura";
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Tiberio Rabboni;
A voti unanimi e palesi
delibera:
- di approvare le modalità per l’espressione del parere regionale, in applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1151/2012 in materia di DOP, IGP e STG, relative a prodotti agricoli ed alimentari ottenuti nel territorio della Regione Emilia-Romagna, nella formulazione di cui all’allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di dare atto che la deliberazione di Giunta regionale n. 1273 del 1997, concernente la definizione dei criteri e delle modalità per la presentazione e le istruttorie delle proposte di registrazione delle produzioni agricole ed alimentari ai sensi del Reg. (CEE) n. 2081/92, cessa di produrre effetti dalla data di adozione del presente atto;
- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.