n.290 del 25.10.2017 periodico (Parte Terza)

Avviso pubblico per la formazione dell’elenco dei candidati alla nomina a Revisori dei conti della Regione Emilia-Romagna

Normativa di riferimento

  • Articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148
  • Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 18 (Istituzione, ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) - convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 - del collegio regionale dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente)
  • Legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale)
  • Deliberazione della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, 8 febbraio 2012, n. 3 

Il presente avviso pubblico è indetto a seguito dell’istituzione, presso l’Assemblea legislativa regionale della Regione Emilia-Romagna, dell’elenco regionale dei revisori dei conti (articolo 7 della l.r. 18/2012). 

Il collegio dura in carica cinque anni a decorrere dalla data di nomina ed è composto da tre membri nominati dall’Assemblea legislativa regionale a seguito di estrazione a sorte tra gli iscritti all’elenco. I suoi componenti non sono immediatamente rinominabili. 

A) Requisiti

Possono chiedere l’iscrizione all’elenco coloro che siano in possesso dei requisiti per le nomine prescritti dall’art. 3 della l.r. 24/94 oltre che in possesso dei seguenti requisiti come specificati dalla Corte dei Conti, con deliberazione della Sezione delle Autonomie 8 febbraio 2012, n. 3: 

1) iscrizione al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE); 

2) anzianità di iscrizione, non inferiore a dieci anni, conseguita anche cumulativamente nel nuovo e nel vecchio regime, rispettivamente nel registro di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e nel registro dei revisori contabili di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili) ovvero nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005, n.139 (Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della L. 24 febbraio 2005, n. 34); 

3) esperienza maturata, per almeno cinque anni, come revisore dei conti negli enti territoriali di dimensioni medio-grandi (Province e Comuni superiori ai 50.000 abitanti) o negli enti del servizio sanitario, nelle università pubbliche e nelle aziende di trasporto pubblico locale di rilevante interesse in ambito regionale, ovvero, in alternativa, con lo svolgimento di incarichi, di pari durata e presso enti con analoghe caratteristiche, di responsabile dei servizi economici e finanziari; 

4) acquisizione annuale di almeno dieci crediti formativi, riconosciuti dalla disciplina di settore, in materia di contabilità pubblica secondo percorsi di formazione e aggiornamento qualificati dall’acquisizione di speciali competenze nei settori in cui la Corte dei Conti esercita funzioni di controllo. 

B) Cause di esclusione e incompatibilità

Non possono essere nominati coloro che si trovino nelle condizioni di cui alla normativa seguente:

1) articolo 4 della l.r. 24/94;

2) articolo 11, comma 1, lettere a), b), c) e d) e comma 2, della l.r. 18/2012;

3) articolo 5 della l.r. 24/94. 

C) Modalità e termini di presentazione delle domande

Le domande devono essere redatte utilizzando esclusivamente la modulistica allegata (All. n. 1), reperibile altresì nel sito web dell’Assemblea legislativa regionale della Regione Emilia-Romagna alla pagina “Trasparenza – Avvisi, bandi e concorsi dell’Assemblea legislativa regionale della Regione Emilia-Romagna” sezione “Amministrazione trasparente” sotto-sezione “Bandi di concorso”.

Le dichiarazioni rese e sottoscritte, con firma non autenticata, nella domanda di iscrizione hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali di cui all’articolo 76 del citato d.p.r. 445/2000.

Il candidato deve, in particolare, attestare, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà il possesso dei requisiti e l’assenza di cause di esclusione e incompatibilità previste per la nomina, ovvero, dichiarare l’eventuale sussistenza di una causa rimuovibile di incompatibilità, esprimendo contestualmente la propria disponibilità, se nominato, a rimuovere detta causa entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta nomina. 

Alla domanda dovrà essere allegata copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

Le domande di iscrizione devono essere presentate, a pena di esclusione, entro e non oltre il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel BURERT ovvero entro il 24 novembre, all’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna con una delle seguenti modalità alternative: 

- tramite propria casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: PEIAssemblea@postacert.regione.emilia-romagna.it; in tal caso dovrà essere inviata copia digitale in formato pdf della domanda di iscrizione sottoscritta e farà fede la data di invio;

- tramite casella personale di mail ordinaria all’indirizzo PEIAssemblea@postacert.regione.emilia-romagna.it; in tal caso dovrà essere inviata copia digitale in formato pdf della domanda di iscrizione sottoscritta accompagnata da copia del proprio documento di identità e farà fede la data di ricezione;

- a mezzo raccomandata r/r alla Direzione Generale dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, Viale A. Moro n. 50 - 40127 Bologna. 

L’Assemblea legislativa regionale potrà trasmettere le comunicazioni relative al presente avviso all’indirizzo indicato dal richiedente. Il richiedente deve comunicare in modo esatto il suo recapito e deve comunicare tempestivamente l’eventuale cambio di indirizzo rispetto a quello indicato nella proposta di candidatura.

Non saranno prese in considerazione le domande di iscrizione presentate oltre il termine prescritto dal presente avviso. 

D) Indennità e rimborso spese

Ai componenti del collegio spetta, così come previsto dall’art. 10 della l.r. 18/2012, una indennità pari al 30 per cento dell’indennità di carica del consigliere regionale, maggiorata del 50 per cento per il presidente del collegio, al netto di IVA e oneri; è dovuto, inoltre, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per gli spostamenti necessari per l’esercizio delle funzioni. 

Avvertenze

L’Assemblea legislativa regionale si riserva di modificare, sospendere, revocare o non procedere alla nomina di cui al presente avviso qualora ricorrano motivi d’interesse pubblico o disposizioni normative in merito, senza che per i proponenti la candidatura insorga alcuna pretesa o diritto. 

I candidati dovranno fornire tutte le indicazioni utili a consentire all’Amministrazione di esperire con immediatezza il controllo relativo alla veridicità delle dichiarazioni rese. Saranno altresì tenuti a produrre la documentazione che l’Amministrazione richiederà per la verifica dei requisiti dichiarati.

I soggetti nominati dovranno inoltre ottemperare agli adempimenti di cui all’art. 8 della l.r. 24/94 nonché agli obblighi di trasmissione dei dati previsti dall’art. 3 della legge regionale 30 marzo 2012, n. 1 “Anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati. Disposizioni sulla trasparenza e l'informazione”. 

Sarà preso in considerazione, ai fini della valutazione del possesso dei requisiti, di cui al punto A, necessari per l’iscrizione nell’elenco dei candidati alla nomina di revisore dei conti della Regione Emilia-Romagna, esclusivamente quanto dichiarato nella domanda di iscrizione.

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