n.128 del 21.05.2025 periodico (Parte Seconda)

Revoca dell'accreditamento concesso con determinazione n. 18578/2023 alla residenza per persone dipendenti da sostanze d'abuso "Villa Cilla" sita a Ravenna, località Sant'Alberto, in Via Basilica n. 158

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l’erogazione di cure domiciliari, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamata la legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019 “Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008”;

Richiamate inoltre le deliberazioni di Giunta regionale:

-   n. 886/2022 relativamente alle nuove disposizioni operative in materia di accreditamento delle strutture sanitarie in attuazione della l.r. 22/2019;

-   n. 279/2025 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare;

-   n. 165/2025 “Individuazione del Coordinatore per l'autorizzazione e l'accreditamento, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge regionale n. 22/2019”;

Vista la propria determinazione n. 18578 del 05/09/2023, ad oggetto “Conferma dell'accreditamento istituzionale alla residenza sanitaria per persone dipendenti da sostanze d'abuso Villa Cilla gestita dalla cooperativa sociale Onlus Anteo”;

Preso atto che:

-   con provvedimento dirigenziale P.G. 45660/2025 del 04/03/2025 il Comune di Ravenna disponeva la sospensione dell’attività della residenza sanitaria per persone dipendenti da sostanze d’abuso “Villa Cilla” sita a Ravenna, località Sant’Alberto, in via Basilica n. 158 e concedeva al gestore 30 giorni di tempo per la ricollocazione degli ospiti in altre strutture idonee, con l’avvertimento che l’attività poteva essere ripresa soltanto a seguito della trasmissione della documentazione idonea a dimostrare l’adeguatezza quantitativa del personale impiegato e delle condizioni igienico-sanitarie e di gestione della struttura, nonché previa verifica da parte del Dipartimento di sanità pubblica del superamento di tutte le criticità rilevate nella struttura;

-    con nota prot.7.3.2025. 0234868.U questa Direzione, a seguito del provvedimento rilasciato dal Comune di Ravenna, ha diffidato la struttura a presentare, nel più breve tempo possibile e comunque nel rispetto del termine massimo di 30 giorni decorrente dal 4 marzo 2025, il piano dei trasferimenti degli ospiti e le misure adottate per assicurare, nelle more del processo di ricollocazione dei pazienti, un’assistenza appropriata;

-   nel termine massimo assegnato non è pervenuta a questa Direzione alcuna risposta circa il piano dei trasferimenti degli ospiti e le misure da adottare;

-   con nota prot. 14/03/2025. 0261549.E, inviata anche a questa Direzione, la cooperativa sociale Anteo ha presentato al comune di Ravenna istanza di annullamento del provvedimento di sospensione dell’attività della residenza e ulteriore documentazione a supporto dell’istanza stessa;

-   con nota prot.0071253-2025 il Comune di Ravenna, anche a seguito delle valutazioni del Dipartimento di sanità pubblica territorialmente competente, ha comunicato di aver avviato il procedimento di diniego dell’istanza di annullamento del provvedimento di sospensione dell’attività della residenza sanitaria per persone dipendenti da sostanze d’abuso “Villa Cilla”;   

 Vista la propria nota prot.0344329.U del 4/04/2025 con la quale si comunicava al legale rappresentante della cooperativa sociale Anteo l’avvio del procedimento di revoca dell’accreditamento concesso con determina n. 18578 del 05/09/2023 e si chiedeva, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90, di presentare, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della nota:

- elenco degli Enti/Aziende sanitari invianti;

- piano di trasferimento degli ospiti;

- le misure adottate per assicurare, nelle more del processo di ricollocazione dei pazienti, un’assistenza appropriata;

- Ogni eventuale ulteriore comunicazione ritenuta utile;

 Vista le note:

-   prot. 548/25 del 4/4/25 (nostro protocollo 7.4.25.0348402.E) con la quale il legale rappresentante della cooperativa sociale Anteo ha comunicato l’avvio delle operazioni di trasferimento degli utenti presso altre strutture terapeutiche accreditate;

-    prot. 585/25 dell’11/4/2025 (nostri prot. 0374604.E e 0374604.E del 14/04/2025) con le quali il legale rappresentante della cooperativa sociale Anteo ha:

-    comunicato di aver integralmente ottemperato alla richiesta di trasferimento degli ospiti;

-    richiesto l’archiviazione del procedimento di revoca, trasmettendo ulteriore documentazione a supporto della richiesta avanzata;

Rilevato che il possesso di autorizzazione all’esercizio costituisce un elemento imprescindibile per lo svolgimento di attività sanitaria e che il provvedimento del Comune di Ravenna evidenzia che la struttura non ha mantenuto nel tempo i requisiti richiesti e che si è concretizzata una situazione di grave compromissione della qualità dell’assistenza come disciplinato dall’articolo 17 L.R. 22/2019;

Ritenuto pertanto necessario, alla luce di quanto emerso e descritto, di procedere alla revoca dell’accreditamento già concesso a far data dal 30 aprile 2025;

 Dato atto che in assenza di un valido provvedimento di accreditamento e cioè a decorrere dal 1° maggio 2025, la struttura non potrà svolgere la propria attività con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale;

Richiamati:

-   il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

-   le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017 relative ai controlli interni;

-   la delibera di Giunta regionale n.325 del 7 marzo 2022 recante “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;

-   la delibera di Giunta regionale n. 110 del 27/01/2025 “PIAO 2025. Adeguamento del PIAO 2024/2026 in regime di esercizio provvisorio”;

- la determina dirigenziale n. 2335/2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

- la delibera di Giunta regionale n. 165 del 10/02/2025 “Individuazione del coordinatore per l'autorizzazione e l'accreditamento ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 22/2019”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

 Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

 Dato atto dell’istruttoria endoprocedimentale in capo al Settore Assistenza territoriale;

  Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

 determina

1. di revocare, per le motivazioni di cui in premessa e a far data dal 30 aprile 2025 alla residenza per persone dipendenti da sostanze d’abuso “Villa Cilla” sita a Ravenna, località Sant’Alberto, in via Basilica n. 158 l’accreditamento già concesso con la propria determinazione n. 18578 del 05/09/2023;

2. di precisare che, a decorrere dal 1° maggio 2025, in assenza di un valido provvedimento di accreditamento, la struttura non potrà svolgere la propria attività con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale;

3. di trasmettere il presente provvedimento al legale rappresentante della cooperativa sociale Anteo e al Comune di Ravenna;

4. di disporre la ulteriore pubblicazione ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33 del 2013, così come previsto dal PIAO regionale 2025-2027;

5. di pubblicare la presente determinazione per estratto sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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