n.172 del 25.06.2013 (Parte Seconda)

Reg. (CE) 1535/2007 e L.R. 43/1997 come modificata dalla L.R. 17/2006. Programma operativo per un aiuto de minimis sui prestiti di conduzione da concedere tramite gli organismi di garanzia - settore suinicolo

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Visti:

- la L.R. 12 dicembre 1997, n. 43 "Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R. 14 aprile 1995, n. 37", nel testo coordinato con le modifiche apportate dalla L.R. 2 ottobre 2006, n. 17 ed in particolare:

- l'art. 1, comma 2, lett. b) che prevede il concorso nel pagamento degli interessi sui finanziamenti concessi alle imprese agricole socie;

- l'art. 3, comma 5, lett. a) che stabilisce in 12 mesi la durata massima dell'aiuto finanziario regionale sul credito a breve termine;

- il Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE degli aiuti “de minimis” nel settore della produzione dei prodotti agricoli;

- gli “Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013” (2006/C 319/01) - pubblicati in GUCE C/319/1 del 27/12/2006 - ed in particolare il paragrafo VI.E “Aiuti sotto forma di prestiti agevolati a breve termine”, nel quale la Commissione, mentre afferma l’incompatibilità di tale aiuto con il Trattato (punto 161), ha però evidenziato, nelle considerazioni preliminari (punto 160), come l'erogazione di questo tipo di sostegno sui piccoli produttori sia in ogni caso resa possibile attraverso lo strumento del “de minimis” agricolo;

Considerato che il citato Reg. (CE) n. 1535/2007 sugli aiuti “de minimis” prevede espressamente:

  • l'applicazione del regime alle sole imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli;
  • l'attivazione degli aiuti senza l'obbligo di notifica alla Commissione;
  • l'erogazione di un importo di Euro 7.500 quale valore complessivo degli aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali;
  • i meccanismi di controllo per il rispetto dei richiamati limiti;

Atteso:

- che l'importo cumulativo degli aiuti concessi nel corso di tre esercizi fiscali sull'intero ambito del territorio nazionale è stato definito per l'Italia in Euro 320.505.000,00;

- che con Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 30 marzo 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2009, tale importo cumulativo è stato ripartito per il 75% tra le Regioni mentre il restante 25% è rimasto allo Stato a titolo di riserva nazionale;

- che sulla base della ripartizione effettuata con il richiamato decreto alla Regione Emilia-Romagna è stato attribuito un plafond di Euro 18.033.786,09;

Rilevato:

- che le imprese agricole emiliano-romagnole sono fortemente impegnate nei processi di ristrutturazione produttiva e di riposizionamento sui mercati interni ed internazionali;

- che in questi ultimi anni la loro redditività ha subito una consistente erosione a causa della forte variabilità e dello sfavorevole andamento dei prezzi all'origine dei prodotti agricoli a cui si è accompagnato un incremento dei costi di produzione;

- che tra gli effetti più preoccupanti determinati dalla grave crisi economico-finanziaria di questi anni è da registrare la consistente contrazione dei volumi di capitale liquido disponibile per gli investimenti e le anticipazioni alle imprese, che ha portato ad una stretta negli impieghi creditizi e ad una contestuale richiesta di maggiori garanzie per l’erogazione da parte degli Istituti erogatori;

- che i meccanismi che contraddistinguono il mercato del credito creano una oggettiva situazione di svantaggio alle imprese agricole rispetto a quelle attive negli altri settori che quindi scontano maggiori difficoltà nell'accesso e costi più alti per la provvista del danaro;

Atteso inoltre:

- che la Regione, nel corso delle precedenti campagne agrarie, per contrastare le difficoltà di accesso al credito da parte delle imprese, anche in conseguenza dell’alto indebitamento che la situazione di crisi ha prodotto, ha attivato specifici programmi di intervento sul credito di conduzione;

- che le problematiche incontrate ancora oggi dalle imprese agricole per accedere ai finanziamenti bancari - con riferimento alle condizioni, alle garanzie richieste ed ai tempi di erogazione - rendono necessario ripetere l'intervento di sostegno dei produttori agricoli emiliano-romagnoli, da attuare attraverso un pacchetto di azioni finanziarie facenti leva sulla riduzione del costo del denaro e sulle garanzie consortili;

- che l’andamento congiunturale negativo, caratterizzato dalla forte contrazione dei consumi alimentari interni e dai bassi prezzi dei prodotti all’origine, ha ulteriormente accentuato gli effetti della grave crisi che sta attraversando il settore suinicolo. Le basse quotazioni pagate per i prodotti degli allevamenti, che hanno subito, solo nei primi mesi del 2013, una riduzione superiore al 10%, incidono negativamente sul mantenimento dell’attività imprenditoriale in quanto rendono la stessa non più remunerativa sotto l’aspetto economico (costi superiori ai ricavi);

- che per trovare soluzione alle criticità di tale comparto, che oltre a rivestire una rilevante importanza in termini economico-produttivi costituisce elemento di eccellenza a livello nazionale ed internazionale, in sede di Consulta agricola sono state avanzate alcune richieste per l’attuazione di specifiche politiche dirette a mitigare la crisi della filiera suinicola;

- che per contrastare le difficoltà di accesso al credito da parte delle imprese, anche in conseguenza dell’alto indebitamento che la situazione di crisi ha prodotto, è emersa, in particolare, l’esigenza di un intervento prioritario verso gli allevatori suinicoli (l’anello più esposto della filiera) da attuare attraverso un pacchetto di azioni finanziarie facenti leva sulla riduzione del costo del denaro e sulle garanzie consortili;

- che in tale contesto la Regione intende attivare, avvalendosi degli Organismi di garanzia, uno specifico intervento finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi sui prestiti a breve termine contratti dalle imprese operanti nel settore suinicolo per le necessità legate all'anticipazione delle spese per la conduzione aziendale fino alla vendita dei prodotti;

- che nella definizione dei parametri per il calcolo dei prestiti da ammettere all’aiuto dovranno essere tenute in considerazione le difficoltà finanziarie delle imprese che, molto spesso, non disponendo di capitali propri per il calo di redditività, devono rivolgersi alle banche per anticipare gli interi costi delle spese sostenute per l’acquisto dei mezzi tecnici in attesa della vendita dei prodotti;

Ravvisata pertanto la necessità di adottare a tal fine uno specifico Programma per la concessione del contributo in conto interessi sui prestiti di conduzione a breve termine, contratti con il sistema bancario dalle imprese operanti nel settore suinicolo, utilizzando a tale fine le opportunità offerte dal Reg. (CE) n. 1535/2007 sugli aiuti “de minimis” e dalla L.R. 43/1997 e successive modifiche, che consenta di intervenire in modo snello attraverso gli Organismi di garanzia;

Preso atto che con analogo e specifico Programma, avvalendosi sempre degli Organismi di garanzia, si interviene nei confronti delle imprese agricole e zootecniche ricadenti nelle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, come individuate dall’art. 1 del D.L. 6 giugno 2012, n. 74 (convertito con modificazioni in Legge 1 agosto 2012, n. 122), integrate dall’art. 67 septies della Legge n. 134/2012 come modificato dall’art. 11 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito con modificazioni in Legge dall’art. 1 della Legge 7 dicembre 2012, n. 2013);

Ritenuto, pertanto, di attivare il presente provvedimento solo nei territori della regione Emilia-Romagna non compresi nelle predette aree colpite dal sisma;

Viste:

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4";

- la L.R. 21 dicembre 2012, n. 20 di approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015;

Ritenuto di destinare all'attuazione del Programma di cui al presente atto la somma complessiva di 300.000,00 a valere sullo stanziamento recato dal capitolo 18354 "Finanziamenti alle Cooperative di garanzia e ai Consorzi fidi e di credito per interventi di concorso sugli interessi su prestiti a breve e medio termine concessi alle imprese agricole socie (D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143 e art. 1, comma 2, lett. b), L.R. 12 dicembre 1997, n. 43). Mezzi Statali", compreso nell'U.P.B. 1.3.1.3.6471 "Interventi a sostegno delle aziende agricole - Risorse Statali", del bilancio per l’esercizio finanziario 2013;

Dato atto che, all’art. 7 del Regolamento (CE) n. 1535/2007, è stabilito che il Regolamento stesso si applica dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013;

Ritenuto pertanto di provvedere con il presente atto:

- ad attivare l'aiuto regionale attraverso gli Organismi di garanzia di cui alla L.R. 43/1997 e successive modificazioni;

- ad adottare a tal fine lo specifico Programma regionale nella formulazione di cui all'Allegato A, parte integrante della presente deliberazione;

- a stabilire che gli Organismi di garanzia dovranno emettere gli atti di concessione a favore delle aziende beneficiarie del settore suinicolo entro e non oltre il 31 dicembre 2013 (termine di validità del richiamato Regolamento);

Richiamato il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche, ed in particolare l’art. 37, comma 4;

- le proprie deliberazioni:

  • n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;
  • n. 1950 del 13 dicembre 2010 “Revisioni della struttura organizzativa della Direzione Generale Attività Produttive, Commercio e Turismo e della Direzione Generale Agricoltura”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni

a voti unanimi e palesi,

delibera: 

1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

2) di attivare attraverso gli Organismi di garanzia di cui alla L.R. 43/1997 e successive modificazioni - sulla base della normativa comunitaria prevista dal Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 - uno specifico Programma regionale, nella formulazione di cui all'Allegato A parte integrante della presente deliberazione e con una dimensione finanziaria pari ad Euro 300.000,00, rivolto alle imprese emiliano-romagnole operanti nel settore suinicolo con esclusione di quelle ricadenti nei comuni colpiti dal sisma del maggio 2012 - come riportati nell’Allegato B, ugualmente parte integrante della presente deliberazione - nei cui confronti si interviene con analogo e specifico separato Programma;

3) di dare atto che le predette risorse finanziarie per l’attuazione dell’intervento di cui al punto 2) sono disponibili sul pertinente capitolo 18354 "Finanziamenti alle Cooperative di garanzia e ai Consorzi fidi e di credito per interventi di concorso sugli interessi su prestiti a breve e medio termine concessi alle imprese agricole socie (D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143 e art. 1, comma 2, lett. b), L.R. 12 dicembre 1997, n. 43). Mezzi Statali", compreso nell'U.P.B. 1.3.1.3.6471 "Interventi a sostegno delle aziende agricole - Risorse Statali", del bilancio per l’esercizio finanziario 2013;

4) di disporre che gli Organismi di garanzia dovranno emettere gli atti di concessione a favore delle aziende beneficiarie del settore suinicolo entro e non oltre il 31 dicembre 2013, in quanto all’art. 7 del Regolamento (CE) n. 1535/2007 è stabilito che il Regolamento stesso si applica dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013;

5) di disporre inoltre che il presente atto venga pubblicato integralmente nell Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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