n.192 del 02.07.2014 periodico (Parte Seconda)

Valutazione di impatto ambientale del progetto denominato "Impianto idroelettrico Rio Rumale in comune di Villa Minozzo (RE) presentato dalla Ditta Orion Renewables Srl (ora Idroelettrica Busana Srl)". Presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III, L.R. 9/99 e successive modifiche ed integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell’art. 16 della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, sul progetto denominato “impianto idroelettrico Rio Rumale in Comune di Villa Minozzo (RE)”, presentato da Idroelettrica Busana s.r.l., poiché l'intervento previsto è, secondo gli esiti dell’apposita Conferenza di Servizi, nel complesso ambientalmente compatibile; 

b) di ritenere, quindi, possibile realizzare il progetto in previsione, a condizione siano rispettate le prescrizioni riportate ai punti 1.C., 2.C. e 3.C. del Rapporto conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di seguito trascritte:

1. ai sensi dell'art. 38 del PTCP 2010, gli interventi che interessano il sistema forestale boschivo con eliminazione di superfici boscate dovranno essere compensati con il rimboschimento di superfici pari almeno all’estensione di quelle compromesse. Tale intervento compensativo dovrà essere realizzato ove possibile nelle aree interessate dai tagli stessi, oppure con ulteriori piantumazioni in aree limitrofe realizzate utilizzando specie autoctone e dovrà inoltre prevedere interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto;

2. nella fase di cantierizzazione degli impianti devono essere ridotti al minimo gli impatti sulla funzionalità del corso d’acqua e la compromissione degli elementi di naturalità presenti e deve essere previsto il completo ripristino dei luoghi dopo la realizzazione delle opere;

3. i lavori suddetti dovranno essere condotti in modo da limitare al minimo indispensabile gli scavi ed i movimenti di terra, adottando inoltre tutti gli accorgimenti tecnici necessari per evitare, durante e dopo gli scavi, eventuali danni ai fabbricati e terreni limitrofi non oggetto della autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico rilasciata dalla competente Comunità Montana dell’Appennino Reggiano con le seguenti prescrizioni:

  • il terreno vegetale dovrà essere prelevato e accumulato separatamente dal restante substrato profondo derivante dallo scotico della fascia di cantierizzazione per il suo successivo riutilizzo nella fase del ripristino;
  • i ripristini devono essere realizzati in modo graduale, seguendo progressivamente l’interramento delle opere onde evitare di lasciare scavi aperti che possano indurre fenomeni di dissesto;
  • dove possibile, scarpate e dislivelli, dovranno essere sistemati a verde mediante l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica;
  • si dovrà aver cura di mettere in opera quanto di idoneo per la regimazione di tutte le acque superficiali e sotterranee anche durante la fase di esecuzione dei lavori che dovranno essere correttamente raccolte e convogliate in impluvi naturali e/o artificiali, evitando dispersioni nei terreno e in particolare verso le zone in dissesto;
  • l’eliminazione della vegetazione presente dovrà essere compensata con opere ed interventi stabiliti nel rapporto ambientale;
  • i lavori dovranno essere seguiti anche dal geologo, allo scopo di effettuare le necessarie verifiche dirette di stabilità, delle condizioni geomorfologiche dell’area, oltre a prevedere tutti gli accorgimenti tecnici (drenaggi e opere di ingegneria naturalistica…) dettati al fine di non interferire negativamente sulla stabilità dei terreni;

4. si prescrive l’adozione dell’alternativa progettuale di elettrodotto che prevede lo spostamento del punto di consegna presso la nuova localizzazione della centrale di produzione e il completo interramento del tracciato;

5. l’opera di presa si trova su frana quiescente. Si ritiene che in fase di redazione del progetto esecutivo, da presentarsi al Servizio Tecnico Bacini Affluenti Fiume Po, sede di Reggio Emilia, per l'approvazione, venga eseguita a cura del richiedente un’analisi geologica/geotecnica dell’area al fine di meglio stabilire il grado di pericolosità del sito e individuando possibili scenari di evento (in caso di riattivazione della frana) e relative conseguenze sull’opera. Tale analisi dovrà contenere, relativamente all’area di frana:

  • un rilevamento geomorfologico della pendice a scala 1: 5.000 o maggiore, con indicazione dettagliata del perimetro della frana e di eventuali indicatori cinematici attivi o in stato di quiescenza, nonché di eventuali punti d’acqua o indicazioni della presenza di falda idrica e profondità della tavola d’acqua;
  • la verifica dello spessore della frana, il suo stato di attività e la profondità del tetto della falda mediante prove dirette o indirette e/o monitoraggio, la cui natura sarà comunque stabilita a cura e responsabilità del progettista;
  • sulla base dei dati così raccolti saranno prodotte una o più sezioni geologico/geotecniche di dettaglio che coprano adeguatamente l’estensione della frana e oltre;
  • sulla base dei dati raccolti (anche a discrezione a e responsabilità del progettista) saranno eseguite una o più verifiche di stabilità (equilibrio limite) volte a stabilire la possibilità o meno di riattivazione della frana;
  • individuazione delle eventuali azioni di prevenzione, volte a ridurre la probabilità che la frana possa riattivarsi, di mitigazione di ripristino, riparazione e compensazione di eventuali danni -dovuti alla presenza dell'opera di presa - in caso di riattivazione della frana;

6. resta a carico del concessionario ogni onere e rischio sull'opera e sulla relativa condotta, derivante dalla riattivazione della frana;

7. al fine del rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 387/2003, il proponente dovrà trasmettere alla Provincia il progetto definitivo di connessione alla rete elettrica, relativo alla soluzione valutata positivamente in sede di Conferenza dei Servizi, validato da ENEL e comprensivo dell’accettazione del preventivo per la connessione di rete ai sensi della delibera AEEG ARG/elt 99/08;

8. con riferimento all’interferenza tra l’impianto in progetto e l’SP 9: il proponente dovrà acquisire, prima dell’inizio dei lavori e sulla base di quanto di seguito prescritto, atto di concessione dal Servizio Infrastrutture Mobilità Sostenibile Patrimonio ed Edilizia della Provincia, che sarà rilasciato dopo la presentazione di progetto esecutivo anche contente i particolari in corrispondenza del muro di sostegno di valle e di interferenza con l’attraversamento stradale di scolo delle acque. A tal proposito, si prescrive fin da ora che:

  • il titolare della concessione dovrà in qualunque tempo e a totale sue spese, a semplice richiesta della Provincia:
    • apportare alle opere oggetto di concessione le modificazioni rese necessarie in occasione e per causa di lavori eseguiti nel pubblico interesse;
    • eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria del tratto stradale interessato dal passaggio della condotta secondo le modalità che verranno definite in fase di rilascio della concessione;
  • la manutenzione delle opere realizzate è sempre a carico del titolare, il quale sarà tenuto ad eseguirle dandone preavviso alla Provincia e seguendo le istruzioni che la medesima eventualmente impartirà;
  • la posa longitudinale da realizzarsi sulla sede stradale di circa mt. 300,00 di lunghezza, sia eseguita con scavo a cielo aperto, sulla semicarreggiata di Sx della strada Provinciale, ad una distanza minima dalla linea bianca di margine carreggiata stradale di mt. 1,50, collocando le tubazioni ad una profondità minima di mt. 1,00 rispetto la quota della carreggiata stradale;
  • gli attraversamenti, siano effettuati preferibilmente mediante trivellazione sottostradale e, solo nel caso che ciò non sia possibile siano eseguite con scavo a cielo aperto, a metà larghezza stradale per volta, mantenendo ed assicurando il transito sulla rimanente parte della carreggiata stradale, con il divieto di procedere alla escavazione della seconda metà, se prima non sia stato ricostruito in condizioni di agevole transitabilità il piano viabile della prima metà;
  • prima di procedere all'escavazione della sede stradale, si dovrà provvedere a rompere il manto bitumato con martello pneumatico o con analoga macchina che non effettui un taglio netto e levigato;
  • il riempimento degli scavi eseguiti in strada (posa e attraversamenti), sia effettuato per i primi 20 cm con sabbia lavata, indi con bauletto in calcestruzzo dosato a q.li 1,00 di cemento per mc, fino a cm 10 dalla quota del piano stradale; la restante parte dovrà essere immediatamente colmata con conglomerato bituminoso, tipo binder, e cilindrato a perfetta ricostruzione della pavimentazione stradale;
  • nel periodo compreso tra mesi 6 e mesi 12, a partire dall'esecuzione del ripristino eseguito con conglomerato tipo binder, dovrà essere realizzato un tappeto d'usura dello spessore minimo di cm.3 compressi, dell’intera carreggiata, per tutta la lunghezza della posa longitudinale eseguita in strada. Dovranno inoltre essere emulsionati i bordi del nuovo tappetino con emulsione acida al 65% e sabbiati con "filler" o materiali equivalenti;
  • eventuali chiusini o pozzetti di ispezione siano tassativamente collocati fuori dalla sede bitumata della S.P.;
  • siano inoltre riprese immediatamente con pietrischetto bitumato eventuali manomissioni del piano bitumato procurate dai mezzi d'opera durante i lavori;
  • sia provveduto, a cura del richiedente, anche a seguito di semplice richiesta verbale degli agenti stradali, alla immediata ripresa di abbassamenti che dovessero avvenire in prosieguo di tempo in corrispondenza dei lavori eseguiti e siano inoltre eseguiti i ripristini della banchina in prossimità delle derivazioni per le utenze;
  • l’acqua proveniente dallo scarico nel punto “basso” dovrà essere intubata e convogliata nell’affluente del Rio Rumale;
  • il muro di contenimento della scarpata di valle, se interferente con gli scavi, dovrà essere oggetto di un intervento di manutenzione integrale;
  • la modifica degli attraversamenti stradali di convogliamento delle acque di monte verso valle, in interferenza con la condotta, dovrà essere studiata con rilievi e quote e sottoposta alla Provincia con progetto esecutivo per approvazione;

9. tutti i lavori dovranno venire rapportati alle modalità ed alle limitazioni delle vigenti "Prescrizioni di massima e di polizia forestale" della Regione Emilia – Romagna;

10. il materiale di risulta, nella quantità eventualmente eccedenti quella di rinterro, dovrà essere gestito nel rispetto delle leggi vigenti;

11. si ritiene accettabile quale valore di risorsa da lasciare defluire in alveo il valore di 83 l/s proposto dalla Ditta;

12. dovrà essere predisposto dalla ditta apposito piano di monitoraggio quali-quantitativo. Prima dell’entrata in esercizio dell’impianto la ditta dovrà produrre:

  • al competente Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna per approvazione documentazione inerente le soluzioni tecniche adottate al fine della verifica sul rispetto dei quantitativi da lasciar defluire in alveo e delle portate derivate in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 96 comma 3 del Dlgs 152/06. La stessa documentazione dovrà essere trasmessa per opportuna conoscenza al Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po e alla Provincia di Reggio Emilia; i dati di tale monitoraggio dovranno essere trasmessi con cadenza annuale ai citati Servizi della Regione Emilia-Romagna e all’Autorità di Bacino Po;
  • al competente Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna per approvazione ed ad ARPA sezione provinciale di Reggio Emilia, apposito programma di monitoraggio finalizzato alla verifica degli impatti derivanti dall’esercizio dell’impianto sull’ecosistema fluviale che in particolare dovrà:
    • verificare che il funzionamento dell’impianto non provochi un aumento della temperatura naturale delle acque superiore a 1,5 °C, sia dopo la reimmissione in alveo dell’acqua derivata sia nel tratto sotteso dalla derivazione;
    • effettuare il suddetto monitoraggio almeno in un punto a monte della derivazione, all’interno del tratto sotteso e immediatamente a valle del punto di re immissione;

13. qualora dagli esiti dei monitoraggi sopra riportati si evidenziasse un decadimento delle caratteristiche di qualità ambientali dell’ecosistema fluviale tali da compromettere il mantenimento delle funzioni ecologiche del corpo idrico e il mancato raggiungimento degli obiettivi disposti dalla pianificazione di settore, la Regione Emilia-Romagna potrà imporre variazioni alle condizioni di esercizio della derivazione senza che la ditta possa chiedere alcun indennizzo fatta esclusione della corrispondente variazione del canone di concessione;

14. quale misura di mitigazione per la riduzione della disponibilità di habitat determinata dal prelievo idrico, dovrà essere prevista la realizzazione di interventi diretti sull’habitat acquatico volti ad incrementare le zone di rifugio disponibili per la fauna acquatica (shelters): dovrà essere predisposto un apposito progetto che verrà valutato/approvato dal Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna e dall’Ente di gestione delle pertinenti Aree Natura 2000;

15. al fine di evitare impatti significativi sui corpi idrici superficiali durante le fasi di cantiere andranno adottati i seguenti accorgimenti:

  • utilizzo di macchine operatrici a norma sottoposti a periodici controlli e manutenzioni;
  • predisposizione di sistemi di drenaggio e raccolta delle acque di dilavamento delle aree di cantiere e degli eventuali sversamenti accidentali al fine di evitarne lo scarico diretto nel corpo idrico;
  • predisposizione di vasche di raccolta delle acque di esubero derivanti dalle operazione di getto dei calcestruzzi al fine di evitare la contaminazione a calce delle acque od in alternativa utilizzo di cementi di tipo pozzolanico con basso contenuto in calce;
  • i reflui derivanti dalle attività di cantiere dovranno essere correttamente smaltiti mediante scarico autorizzato regolarmente ai sensi della disciplina vigente in materia o mediante conferimento ad idoneo sito di trattamento;

16. al fine di evitare fenomeni di inquinamento delle acque dovute al funzionamento delle macchine idrauliche nella centrale, per il funzionamento delle turbine dovranno essere utilizzati lubrificanti ecologici e/o biodegradabili. A tale scopo dovrà essere preventivamente inviata ad ARPA e AUSL territorialmente competenti copia della scheda tecnica degli stessi lubrificanti, per l’approvazione all’uso;

17. la ditta dovrà provvedere ad azioni di mitigazione e compensazione specifiche, quali immissioni di novellame autoctono e monitoraggi puntuali, che contribuiscano a migliorare, salvaguardare e tutelare il patrimonio ittico nelle acque interessate dalla derivazione: tutte le azioni di mitigazione e compensazione saranno disciplinate da linee guida derivanti dalla stipula di obbligo ittiogenico tra proponente e Provincia di Reggio Emilia;

18. si richiede siano privilegiate immissioni ad opera della Provincia di Reggio Emilia di avannotti provenienti da riproduttori autoctoni catturati e fecondati artificialmente presso impianti ittiogenici certificati, ai fini di garantire la qualità del materiale, con l’obiettivo di incrementare/tutelare popolazioni selvatiche in grado di auto mantenersi. A tal proposito si ritiene necessario effettuare un’opportuna attività di monitoraggio ittiologico post-operam caratterizzata da campionamenti ittici nella modalità delle Carte Ittiche fornendo annualmente alla Provincia di Reggio Emilia una relazione ittiologica completa di struttura e dinamica di popolazione, che identifichi i miglioramenti apportati dalle azioni di mitigazione e compensazione. I campionamenti dovranno essere realizzati nel periodo tardo estivo inizio autunnale. I monitoraggi dovranno prevedere anche misure di controllo della qualità delle acque, in particolare nei parametri chimico fisici di ossigeno percentuale, ossigeno disciolto, pH, temperatura. Modalità e tempistiche di tale monitoraggio andranno concordati con la Provincia di Reggio Emilia;

19. sulla base delle risultanze ottenute dal monitoraggio di cui sopra, occorrerà concordare con l’U.O. vigilanza, caccia e pesca della Provincia di Reggio Emilia in qualità di Ente Gestore le effettive necessità qualitative-quantitative del ripopolamento, nonché le relative modalità operative;

20. sarà necessario coinvolgere l’ufficio Vigilanza, Caccia e Pesca della Provincia di Reggio Emilia al fine di concordare per tempo, prima dell’inizio della fase di cantiere, i recuperi della fauna ittica da effettuare nel tratto compreso tra le zone poco a monte delle aree di cantiere in alveo fino alla confluenza del Rio Rumale nel Dolo, per recuperare e gestire la fauna ittica che si trova in questi tratti di fiume, e che subirebbe gravi conseguenze durante i lavori di cantiere. Le azioni di recupero della fauna ittica potranno essere effettuate esclusivamente dalle unità operative di gestione della fauna ittica della Provincia di Reggio Emilia a carico del proponente come riportato dalla delibera n.308 del 18/10/2011 della Provincia di Reggio Emilia;

21. dovranno essere realizzate le misure indicate in progetto relativamente all’inquinamento atmosferico;

22. la Società proponente, tramite tecnico competente, dovrà predisporre un collaudo delle sorgenti sonore in fase di esercizio a confine e presso i recettori abitativi individuati, con misura del livello differenziale negli orari e nelle condizioni di maggiore disturbo; la relazione di collaudo, dovrà essere presentata al Comune di Villa Minozzo e ad ARPA territorialmente competente entro 60 giorni dall’attivazione dell’impianto;

23. in fase di cantiere, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

  • bagnatura periodica dell'area di cantiere e delle piste non asfaltate con frequenza congrua al periodo meteorologico;
  • realizzazione di dispositivi per la pulizia delle ruote all'ingresso e all’uscita dai cantieri;
  • asfaltatura delle piste di cantiere in prossimità degli accessi sulla viabilità locale garantendone l’eventuale ripristino alla condizione precedente il cantiere in rapporto alla loro destinazione d’uso;
  • utilizzo dei mezzi destinati al trasporto dei materiali di approvvigionamento e di risulta dotati di idonei teli di copertura;
  • delimitazione e copertura delle aree destinate allo stoccaggio dei materiale a possibile diffusione di polveri;
  • utilizzo di camion e mezzi meccanici conformi alle ordinanze comunali e provinciali, nonché alle normative ambientali relative alle emissioni dei gas di scarico degli automezzi;
  • obbligo di velocità ridotta sulla viabilità di servizio al fine di contenere il sollevamento delle polveri;
  • utilizzo di recinzioni a maglia fitta per delimitare le zone di cantiere o di pannelli mobili che oltre a limitare l’impatto sonoro possono contribuire ad abbassare il livello di polverosità nei pressi dei ricettori;

24. dovrà essere effettuata una compensazione dei valori compromessi con rimboschimento utilizzando essenze arboree tipiche del luogo;

25. l’area di cantiere per la realizzazione dell’opera di presa e la centrale di produzione e restituzione così come l’area di cantiere che riguarderà l’elettrodotto dovranno essere ripristinate secondo le condizioni iniziali dei luoghi stessi;

26. il materiale di rivestimento della centrale dovrà essere in pietra locale, così come lo stabilizzato del piazzale antistante la centrale dovrà derivare dalla lavorazione di inerti locali;

27. si prescrive una verifica preventiva sul potenziale interesse archeologico dell’area, mediante ricognizioni e/o sondaggi da parte di un archeologo specializzato in archeologia preistorica;

28. in merito alla Valutazione di incidenza vista l’interferenza del progetto col SIC-ZPS IT4030005 “Abetina Reale, Alta Val Dolo” si prescrive quanto segue:

  • dovrà essere costantemente garantito e monitorato il rilascio del Deflusso Minimo Vitale stabilito;
  • non dovrà essere danneggiata la vegetazione arborea o arbustiva per quanto non strettamente necessario all'esecuzione dell'intervento, ed in particolare gli interventi che interesseranno le porzioni del Sito Rete Natura 2000 “Abetina Reale, Alta Val Dolo” ed in particolare gli habitat di interesse comunitario cod. 9260 Boschi di Castanea sativa e l’Habitat prioritario cod. 91E0* [Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)] dovranno essere effettuati in modo da non danneggiare i suddetti habitat;
  • le fasi di cantiere dovranno essere inoltre ridotte il più possibile, sia in termini temporali che spaziali e dovranno essere realizzate evitando i periodi più delicati per l’ecologia della fauna, come quello riproduttivo;
  • dovranno essere utilizzati per lo scavo mezzi meccanici di idonee dimensioni (non sovradimensionati rispetto all’entità dell’intervento);
  • le operazioni meccaniche dovranno essere effettuate utilizzando miniescavatore e prestando particolare attenzione a non danneggiare la flora e non a distruggere o disturbare la fauna, limitandosi inoltre in fase di cantiere alle pertinenze strettamente necessarie;
  • il passaggio dei mezzi non potrà avvenire in caso di terreno eccessivamente bagnato;
  • dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti utili al fine di limitare la produzione di polveri e di rumori ed evitare la perdita di inquinanti dai mezzi meccanici impiegati nell'esecuzione dell'intervento;
  • in fase di cantiere non dovranno essere lasciati incustoditi materiali che si trovino nelle condizioni di poter arrecare danno alla fauna selvatica (es. reti metalliche, cavi metallici, oggetti con superfici taglienti ecc.);
  • non dovranno essere rilasciati rifiuti né materiale estraneo nell'area di intervento;
  • non dovranno essere realizzate nuove piste di cantiere oltre ai sentieri esistenti;
  • al termine dei lavori dovrà avere luogo il totale ripristino dell'area oggetto dell'intervento;
  • visto quanto previsto nello studio d’incidenza in riferimento agli interventi di mitigazione e ripristino, l’eventuale sostituzione di alberi rimossi e gli inerbimenti dei cigli stradali e dei fossi attraversati dovranno essere realizzati utilizzando specie autoctone caratteristiche dell’area;
  • le operazioni di ripristino dovranno prevedere il riutilizzo del suolo e cotico superficiale asportato;

29. dovranno venire realizzate le misure di mitigazione e compensazione previste nel SIA; 

c) di dare atto che con nota prot. 7269 del 10/05/2013 (acquisita in data 21/05/2013 al prot. PG/2013/124105 della Regione Emilia-Romagna) è pervenuto il nulla osta della Marina Militare, Comando in capo del Dipartimento M.M. dell’Adriatico per la realizzazione delle opere in progetto; la Marina Militare, Comando in capo del Dipartimento M.M. dell’Adriatico non ha partecipato alla conferenza di servizi conclusiva; trova quindi applicazione quanto disposto dall’art. 14 ter, comma 7, della L. 241/90; 

d) di dare atto che con nota 2159 del 18 febbraio 2014 (acquisita in data 19/02/2014 al prot. PG/2014/46378 della Regione Emilia-Romagna) è pervenuto il parere favorevole, per la realizzazione delle opere in progetto, da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bologna, Modena e Reggio Emilia; 

e) di dare atto che il Parere di compatibilità paesaggistica espresso ai sensi dell’art. 146 Dlgs 22 gennaio 2004, n. 42 dalla Soprintendenza beni Architettonici e Paesaggistici intervenuta in sede di Conferenza di Servizi conclusiva è contenuto all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi che costituisce l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

f) di dare atto che con nota prot. 22521 del 2/12/2013 (acquisita in data 9/12/2013 al prot. PG/2013/305700 della Regione Emilia-Romagna) è pervenuto il nulla osta della Aeronautica Militare per la realizzazione delle opere in progetto; l’Aeronautica Militare non ha partecipato alla conferenza di servizi conclusiva; trova quindi applicazione quanto disposto dall’art. 14 ter, comma 7, della L. 241/90; 

g) di dare atto che con nota prot. 1481 del 24/2/2014 (acquisita in data 3/3/2014 al prot. PG/2014/0059026 della Regione Emilia-Romagna) è pervenuto una dichiarazione di compatibilità per la realizzazione delle opere in progetto da parte dell’Autorità di Bacino del Fiume Po; l’Autorità di Bacino non ha partecipato alla conferenza di servizi conclusiva; trova quindi applicazione quanto disposto dall’art. 14 ter, comma 7, della L. 241/90; 

h) di dare atto che con nota prot. 780 del 24/1/2014 (acquisito al prot. PG/2014/0020169 del 27/1/2014 della Regione Emilia-Romagna) la Soprintendenza per i Beni Archeologici, reputa opportuna una verifica preventiva mediante ricognizioni e/o sondaggi da parte di un archeologo specializzato in archeologia preistorica; gli oneri non potranno essere a carico della Soprintendenza che ne assumerà invece la direzione scientifica e tecnica; la Soprintendenza non ha partecipato alla conferenza di servizi conclusiva; trova quindi applicazione quanto disposto dall’art. 14 ter, comma 7, della L. 241/90; 

i) di dare atto che la Comunità Montana dell’Appennino Reggiano ha inviato la propria autorizzazione n 613 del 19/2/2014 acquisita al protocollo n. PG/2014/55203 del 26/2/2014 della Regione Emilia-Romagna; la Comunità Montana non ha partecipato alla conferenza di servizi conclusiva; trova quindi applicazione quanto disposto dall’art. 14 ter, comma 7, della L. 241/90; 

j) di dare atto che il Parco dell’Appennino Tosco Emiliano ha inviato il proprio parere favorevole con prescrizioni, con nota prot. 337 del 13/3/2014, acquisito al prot. PG/2014/76132 del 19/3/2014 della Regione Emilia-Romagna; il Parco non ha partecipato alla conferenza di servizi conclusiva; trova quindi applicazione quanto disposto dall’art. 14 ter, comma 7, della L. 241/90; 

k) di dare atto che il parere della Provincia di Reggio Emilia, inviato con prot. n.24333 del 16/04/2014 (acquisito al prot. PG/2014/0128718 del 17/4/2014 della Regione Emilia-Romagna) che si esprime positivamente con alcune prescrizioni, in particolare in merito alla Valutazione di incidenza comprensive di quelle del parere del parco, che sono state fatte proprie dalla Conferenza di Servizi e riportate all’interno del Rapporto Ambientale di cui al punto 3.10; la Provincia non ha partecipato alla conferenza di servizi conclusiva; trova quindi applicazione quanto disposto dall’art. 14 ter, comma 7, della L. 241/90; 

l) di dare atto che il Comune di Villa Minozzo ha rilasciato il permesso di costruire con atto numero prot. 5378 del 16 aprile 2014 (acquisito al prot. PG/2014/0128572 del 17/04/2014 della Regione Emilia-Romagna); il Comune non ha partecipato alla conferenza di servizi conclusiva; trova quindi applicazione quanto disposto dall’art. 14 ter, comma 7, della L. 241/90; 

m) di dare atto che l’Autorizzazione paesaggistica ai sensi del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42 e del DPCM 12 dicembre 2005 del Comune di Villa Minozzo verrà rilasciata in seguito alla approvazione della presente deliberazione; 

n) di dare atto che il Comune di Villa Minozzo, tramite il proprio ufficio tecnico, ha inviato comunicazione formale (prot. 577 del 1/2/2014) attestante che l'autorizzazione del progetto di impianto idroelettrico non comporterà variante urbanistica; 

o) di dare atto che l’insieme delle valutazioni e delle prescrizioni di cui ai pareri sopra riportati sono state valutate dalla Conferenza di Servizi e inserite nei quadri prescrittivi del Rapporto Ambientale di cui al punto 3.10; 

p) di dare atto che il parere favorevole sul permesso di costruire, di competenza di ARPA intervenuta in sede di Conferenza di Servizi conclusiva è contenuto all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi che costituisce l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

q) di dare atto che ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 17, comma 2 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto sostituisce il parere sul permesso di costruire, di competenza di AUSL non intervenuta in sede di Conferenza di Servizi conclusiva; 

r) di dare atto che la concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico, comprensiva di concessione per l’utilizzo di aree del demanio idrico e Nulla osta idraulico, rilasciata ai sensi del R.R. 20 novembre 2001, n. 41; della L.R. 14 aprile 2004, n. 7; del R.D. 30 giugno 1904, n. 523, dal competente Servizio Tecnico di Bacino con determinazione n. 7245 del 29/5/2014, costituisce l’Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

s) di dare atto che al fine dell’efficacia degli atti, la Società proponente è tenuta a perfezionare le istanze delle singole autorizzazioni/concessioni accorpate nella presente procedura, provvedendo al pagamento degli oneri, a qualsiasi titolo dovuti, previsti dai diversi dispositivi di legge; 

t) di dare atto che la presente delibera di VIA e gli atti accorpati diventeranno efficaci dalla data di emanazione dell’Autorizzazione Unica alla costruzione e all’esercizio di impianto alimentato da fonti rinnovabili ai sensi dell’art. 12 del DLgs 29 dicembre 2003, n. 387 e della L.R. 23 dicembre 2004, n. 26, che sarà rilasciata dalla competente Provincia di Reggio Emilia successivamente all’emanazione del presente atto; 

u) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione alla ditta Idroelettrica Busana, alla Provincia di Reggio Emilia, al Comune di Villa Minozzo, ad ARPA Distretto di Scandiano e Castelnovo ne’ Monti, ad AUSL Distretto di Castelnovo ne’ Monti, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bologna, Modena e Reggio Emilia, alla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna, all’Autorità di Bacino del Po, alla Comunità Montana dell’Appennino Reggiano, al Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano; 

v) di fissare, ai sensi dell’art. 17, comma 7, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, la conclusione dei lavori di realizzazione in anni 5 (cinque); 

w) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione; 

x) di pubblicare integralmente la presente delibera sul sito web della Regione Emilia-Romagna.

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