n. 83 del 23.06.2010 periodico (Parte Seconda)

Determinazione del calendario per l'anno scolastico 2010-2011

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- l’art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

- l’art. 74 - Calendario scolastico per le scuole di ogni ordine e grado - del dlgs. 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni e integrazioni;

- l’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n.59 in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

- l’art. 138, comma 1, lettera d), del dlgs. 31 marzo 1998, n. 112;

- il DPR 8 marzo 1999, n. 275 concernente il>Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;<p>

- l’art. 44 comma 5 della L.R. 12/2003;

Rilevata l’esigenza di provvedere all’emanazione del calendario scolastico per l’a.s. 2010-2011, al fine di garantire lo svolgimento della programmazione delle istituzioni scolastiche autonome, relativa al citato anno scolastico, nei tempi e nei modi più adeguati a darne informazione alle famiglie, nonché per consentire agli Enti locali di organizzare la fornitura dei servizi di loro competenza in coerenza con tale programmazione;

Sentita la Conferenza regionale per il sistema formativo nella seduta del 27 aprile 2010, nonché sentiti il Comitato di Coordinamento Istituzionale e la Commissione regionale tripartita nella seduta del 21 maggio 2010;

Vista la L.R. n. 43/2001 e successive modificazioni;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 1057/2006, recante “Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali”;

- n. 1663/2006 recante “Modifiche all’assetto delle Direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente.”;

- n. 99/2008 “Riassetto interno delle Direzioni Generali”;

- n. 1173/2009 recante “Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1.8.2009)”;

- n. 2416/2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e ss. mm.;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore competente;

a voti unanimi e palesi

delibera:

1) nel territorio della regione Emilia-Romagna, il calendario per l’anno scolastico 2010-2011 è articolato come segue:

a) inizio delle lezioni nelle classi delle istituzioni scolastiche dalla scuola elementare alla scuola secondaria di primo grado, alla scuola secondaria di secondo grado di ogni ordine e grado:

martedì 14 settembre 2010;

b) festività di rilevanza nazionale:

- tutte le domeniche;

- il 1° novembre, festa di Tutti i Santi;

- l’8 dicembre, Immacolata Concezione;

- il 25 dicembre, S. Natale;

- il 26 dicembre, S.Stefano;

- il 1° gennaio, Capodanno;

- il 6 gennaio, Epifania;

- il 25 aprile, lunedì dell’Angelo e anniversario della Liberazione;

- il 1° maggio, festa del Lavoro;

- il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;

- la festa del Santo Patrono;

c) sospensione delle lezioni:

- commemorazione dei defunti 2 novembre 2010;

- vacanze natalizie: 24, 27, 28, 29, 30 e 31 dicembre 2010; 3, 4, 5, 7 e 8 gennaio 2011;

- vacanze pasquali: 21, 22, 23, 26 e 27 aprile 2011;

2) nella scuola primaria e nella scuola secondaria di 1° e di 2° grado le lezioni hanno termine 11 giugno 2011;

3) le attività educative nella scuola dell’infanzia e le attività didattiche, comprensive degli scrutini nella scuola primaria e degli esami nella scuola secondaria di 1° e di 2° grado hanno termine il giorno 30 giugno 2011;

4) in considerazione della rilevanza del servizio educativo offerto dalla scuola dell’infanzia, si conferma anche per l’a.s. 2010-2011 la facoltà delle scuole dell’infanzia di anticipare l’apertura rispetto alla data del 14 settembre 2010 e di terminare dopo l’11 giugno 2011 – e comunque entro il 30 giugno 2011 – qualora ciò sia rispondente alle finalità del piano dell’offerta formativa ed alle decisioni degli Organi collegiali della scuola interessata e sia d’intesa con il competente Comune, sulla base delle effettive e documentate esigenze delle famiglie e nei limiti delle sole sezioni ritenute necessarie in relazione al numero dei bambini frequentanti;

5) possono terminare in data successiva al 30 giugno 2011 le attività svolte:

a) nelle classi interessate agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di 2° grado;

b) nelle classi delle istituzioni scolastiche che svolgono percorsi formativi modulari destinati agli adulti;

c) nell’ambito di specifici progetti finalizzati all’educazione degli adulti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente ed organizzati dai competenti Centri per l’Istruzione degli Adulti;

d) nell’ambito di attività formative integrate tra istruzione e formazione, ai sensi della L.R. 12/03;

6) possono altresì iniziare prima del 14 settembre 2010 e terminare in data successiva al 30 giugno 2011 le attività degli Istituti secondari di 2° grado dove si svolgono attività di stage e di alternanza scuola-lavoro;

7) nell’anno scolastico 2010-2011, sulla base di quanto indicato nei punti precedenti, sono previsti complessivamente 209 giorni di lezione per attività didattica svolta su 6 giorni settimanali o 174 giorni di lezione per attività didattica svolta su 5 giorni settimanali;

8) ai sensi dell’art. 5, comma 2, del DPR 275/99, le singole istituzioni scolastiche hanno facoltà - in relazione alle esigenze derivanti dai piani dell’offerta formativa ed attivati i necessari rapporti con gli Enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio - di procedere ad adattamenti del calendario scolastico determinato con il presente atto. Fermo restando il rispetto delle date di inizio e di termine delle lezioni, con le eccezioni di cui ai punti 4) e 5), nonché delle festività di rilevanza nazionale e dei periodi di sospensione delle lezioni, tali adattamenti devono in ogni caso assicurare il rispetto del limite minimo di 200 giorni di insegnamento di cui all’art. 74, comma 3, del D.Lgs 297/1994;

9) al fine di assicurare la più ampia omogeneità territoriale e di garantire agli Enti locali competenti le condizioni per il regolare svolgimento dei servizi di supporto, gli eventuali adattamenti dovranno essere comunicati entro il 30 giugno 2010 agli stessi Enti locali e alle famiglie degli alunni in tempo utile per consentire l’organizzazione delle rispettive attività; la stessa comunicazione va inviata, entro la stessa data, al Servizio Istruzione e Integrazione tra i Sistemi Formativi della Regione Emilia-Romagna unicamente in modalità telematica attraverso il portale regionale dedicato al sistema scolastico all’indirizzo http://www.scuolaer.it;

10) gli adattamenti di cui al precedente punto 8) in caso di organizzazione flessibile dell’orario complessivo del curriculo e di quello destinato alle singole discipline ed attività, vanno stabiliti nel rispetto di quanto disposto dall’art. 5 del DPR 275/99 in merito all’articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali ed al rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie, nonché, nell’una o nell’altra ipotesi, delle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola;

11) la presente deliberazione verrà integralmente pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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