n.286 del 19.11.2025 periodico (Parte Seconda)

Disposizioni per la formazione ed il rilascio del certificato di idoneità agli operatori che intervengono nel trasporto degli animali e le operazioni correlate, in applicazione del Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 e successive modificazioni;

Ricordato che il regolamento sopracitato riguarda il trasporto di animali vertebrati vivi all’interno dell’Unione Europea, compresi i controlli specifici che i funzionari competenti devono effettuare sulle partite che entrano nel territorio doganale dell’Unione o che ne escono, in relazione con un’attività economica, con l’obiettivo che tale trasporto avvenga in condizioni tali da non esporre gli animali stessi a lesioni o a sofferenze inutili. Questo sulla base anche della considerazione che le carenze sul piano del benessere degli animali sono spesso dovute a mancanza di preparazione professionale da parte del personale preposto al loro trasporto e alla loro custodia e che, pertanto, una formazione preliminare dovrebbe essere obbligatoria per qualsiasi persona manipoli gli animali durante il trasporto e tale formazione dovrebbe essere erogata soltanto da organismi riconosciuti dalle autorità competenti;

Richiamati in particolare i seguenti articoli del regolamento (CE) n. 1/2005:

-   l’art. 6, paragrafo 4, dove si stabilisce che i trasportatori affidano l'accudimento degli animali a personale che ha seguito una formazione sulle disposizioni pertinenti degli allegati I e II del regolamento stesso;

-   l’art. 6, paragrafo 5, dove si stabilisce che nessuno può guidare o fungere da guardiano su un veicolo stradale che trasporta equidi domestici o animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame, se non è in possesso di un certificato di idoneità ai sensi dell’art. 17, paragrafo 2, del regolamento stesso;

-   l’art. 9, paragrafo 2, lettera a), dove si stabilisce che gli operatori dei centri di raccolta sono tenuti ad affidare l'accudimento degli animali soltanto a personale che ha seguito corsi di formazione sulle pertinenti specifiche tecniche di cui all'allegato I del regolamento stesso;

-   l’art. 17, paragrafo 1, dove si stabilisce che corsi di formazione sono messi a disposizione del personale dei trasportatori (conducenti e guardiani su veicoli) e dei centri di raccolta ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4 e dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) del regolamento stesso;

-   l’art. 17, paragrafo 2, dove si chiarisce che il certificato di idoneità per i conducenti e i guardiani di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame, di cui all’art. 6, paragrafo 5, è rilasciato conformemente all’allegato IV del regolamento stesso;

Evidenziato inoltre che l’allegato IV (Formazione) del suddetto regolamento stabilisce che:

-   i conducenti di trasporti su strada e i guardiani di cui all'articolo 6, paragrafo 5, e all'articolo 17, paragrafo 1, devono aver completato positivamente il corso di formazione di cui alla linea che segue ed aver superato un esame riconosciuto dall’autorità competente, la quale assicura l’indipendenza degli esaminatori;

-   il corso di formazione comprende almeno gli aspetti tecnici e amministrativi della legislazione comunitaria sulla protezione degli animali durante il trasporto e in particolare i seguenti aspetti:

a) articoli 3 e 4 e allegati I e II del suddetto regolamento;

b) fisiologia animale e in particolare fabbisogno di acqua e alimenti, comportamento animale e concetto di stress;

c) aspetti pratici dell'accudimento degli animali;

d) impatto dello stile di guida sul benessere degli animali trasportati e sulla qualità della carne;

e) cure di emergenza agli animali;

f) aspetti relativi alla sicurezza del personale che accudisce gli animali;

Visto il Regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio del 25 giugno 1997, riguardante i criteri comunitari per i punti di sosta e che adatta il ruolino di marcia previsto dall'allegato della direttiva 91 /628/CEE, in particolare l’art. 5, paragrafo 1, lett. f) il quale stabilisce che il proprietario o la persona fisica o giuridica che gestisce un posto di controllo è tenuto a utilizzare personale che possieda le attitudini, conoscenze e capacità professionali adeguate e che a tal fine disponga di una formazione specifica acquisita presso l'impresa o presso un organismo di formazione, ovvero vanti un'esperienza pratica equivalente per procedere alla manipolazione degli animali in questione nonché per prestare, se necessario, l'assistenza appropriata a tali animali;

Visti inoltre:

-   il Regolamento (UE)2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)

-   il Regolamento delegato (UE)2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di animali terrestri e di uova da cova, nei quali vengono previste norme di biosicurezza, sia durante le operazioni di raccolta degli animali, sia durante quelle di trasporto, al fine di prevenire le malattie infettive elencate e, tra le altre, l’art. 99 del Regolamento (UE) 2016/429 disciplina le procedure per il rilascio del riconoscimento degli stabilimenti  di  operatori  (persone  fisiche  o  giuridiche responsabili di animali o prodotti, anche per un periodo limitato, eccetto i detentori di animali da compagnia e i veterinari), da parte dell’autorità competente;

-   il decreto legislativo 25 luglio 2007, n. 151, recante “Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate” e in particolare l’art. 14, comma 4, il quale precisa che i corsi di formazione per i conducenti o i guardiani degli animali, finalizzati ad acquisire il certificato di idoneità al trasporto di animali avente durata decennale, possono essere realizzati da Enti, Istituti, Associazioni di categoria e Associazioni professionali, in maniera indipendente od in collaborazione tra loro, con oneri a carico degli interessati;

-   il decreto del Ministero della Salute 6 settembre 2023 recante “Definizione delle modalità di erogazione dei programmi formativi in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per gli operatori ed i professionisti degli animali, in conformità alle prescrizioni contenute in materia di formazione nell'articolo 11 del regolamento (UE) 2016/429” 

Richiamate:

-   la nota DGVA/X/45209 del 14 dicembre 2006 del Ministero della Salute – Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti - Direzione Generale della sanità animale e del farmaco veterinario, esplicativa per l’applicazione del regolamento (CE) n. 1/2005;

-   la nota DGSA/VI/3316 del 4 maggio 2007 del sopracitato Ministero, con oggetto “Regolamento (CE) 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate: formazione dei conducenti e guardiani di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame”;

-   la nota DGSA/0017429 del 28 agosto 2008 del Ministero della Salute, con oggetto” Nota Regione Puglia su “Regolamento (CE) N.1/2005 – Prime disposizioni per l’organizzazione dei corsi di formazione per conducenti e guardiani addetti al trasporto di equidi domestici o animali della specie bovina, ovi-caprina, suina o pollame” – Richiesta chiarimenti”, che individua nelle Aziende USL di residenza le autorità deputate al rilascio del certificato di idoneità per conducenti e guardiani addetti al trasporto di animali vivi;

-   la nota DGSAF/0007719 del 29 marzo 2016 del Ministero della Salute, con oggetto “Regolamento (CE) n. 1/2005 – Rinnovo dei certificati di idoneità per conducenti/guardiani rilasciati ai sensi dell’art. 17 prf.2”;

-   la nota DGSAF/0027988 del 5 dicembre 2017 del Ministero della Salute, con oggetto “Regolamento (CE) n. 1/2005 – Rinnovo dei certificati di idoneità per conducenti/guardiani rilasciati ai sensi dell’art. 17 prf.2. Corsi di aggiornamento”;

-   la nota DGSAF/001923 del 26 gennaio 2018 del Ministero della Salute, con oggetto “Rinnovo certificati di idoneità al trasporto degli animali per conducenti e guardiani ex art. 14, c. 3, D.lgs. 151/2007 contenente le disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate;

-   la nota DGSAF/0002935 del 6 febbraio 2018 del Ministero della Salute, con oggetto “Regolamento (CE) n.1/2005 - Certificati di idoneità per conducenti – guardiani, rilasciati ai sensi dell’art.17, par.2. “Ente affidatario corsi di formazione a cascata”;

-   la nota DGSAF/0005180 del 1° marzo 2018 del Ministero della Salute, con oggetto “Regolamento (CE) n.1/2005 - Certificati di idoneità per conducenti – guardiani, rilasciati ai sensi dell’art.17, par.2.Ulteriori chiarimenti”; 

Richiamate inoltre:

-   la nota del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica, Area Sanità Veterinaria e Igiene degli Alimenti, prot. 340317 del 8 maggio 2017, “Regolamento (CE) n. 1/2005 – chiarimenti relativi al rinnovo dei certificati di idoneità per conducenti/guardiani rilasciati ai sensi dell’art. 17 par. 2 e rilascio di nuovi certificati;

-   la nota del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica, Area Sanità Veterinaria e Igiene degli Alimenti, prot. 978862 del 21 ottobre 2021, “Rinnovo dei certificati di idoneità dei conducenti e guardiani rilasciati ai sensi dell’art. 17 par. 2 del Regolamento (CE) n. 1/2005; 

Richiamate infine:

-   la determinazione dirigenziale n. 16766 del 30/09/2020 “Veterinari formatori ed esaminatori in applicazione Reg. (CE)1/2005, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate. Indicazioni operative”;

-   la propria deliberazione n. 2309 del 27/12/2022 “Nuove disposizioni per la formazione ed il rilascio dell’idoneità degli operatori che intervengono nel trasporto degli animali e le operazioni correlate, in applicazione del Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto”; 

Preso atto inoltre della nota del Ministero della Salute DGSA-MDS-P 0025057 del 27 agosto 2025, con oggetto “Corsi di formazione per conducenti e guardiani di animali vivi, ai sensi del Reg. (CE) n. 1/2005”, la quale stabilisce che i corsi di formazione della durata di 12 ore per il rilascio del certificato di idoneità per conducenti e guardiani addetti al trasporto di animali vivi, a partire dal 2026, dovranno essere svolti esclusivamente in presenza, mentre i corsi di formazione della durata di 4 ore per il rinnovo dei suddetti certificati potranno essere eventualmente tenuti on line, per questioni organizzative e a discrezione degli enti organizzatori; 

Valutato necessario procedere all’aggiornamento e contestuale superamento delle disposizioni previste dalla citata propria deliberazione n. 2309/2022, al fine di integrarne i contenuti ed inserire le nuove prescrizioni del Ministero della Salute sopra richiamate in materia di formazione in applicazione del regolamento (CE) n. 1/2005, così come specificate nell’Allegato 1 “Prime disposizioni per la formazione di conducenti e guardiani di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici della specie bovina, ovina, caprina, suina o pollame, nonché del personale dei centri di raccolta e dei posti di controllo” della propria deliberazione n. 2309/2022; 

Valutato altresì necessario chiarire che il percorso formativo oggetto delle disposizioni di cui alla propria deliberazione n. 2309/2022, integrato con i principi di biosicurezza ai quali devono attenersi conducenti e guardiani e operatori dei centri di raccolta e dei punti di sosta, non ricomprende quanto previsto in materia di formazione obbligatoria degli operatori, inclusi i trasportatori di animali, ai sensi del D.M. 6 settembre 2023; 

Ritenuto pertanto di:

-   approvare le “Disposizioni per la formazione ed il rilascio del certificato di idoneità agli operatori che intervengono nel trasporto degli animali e le operazioni correlate, in applicazione del Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto”, di cui all’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

-   disporre, tenuto conto della nota n.0025057 del 27 agosto 2025 del Ministero della Salute, precedentemente citata, che le suddette disposizioni di cui all’Allegato 1 del presente atto, parte integrante e sostanziale dello stesso, superano e sostituiscono integralmente le disposizioni approvate con propria deliberazione n. 2309/2022;

-   stabilire che le Operazioni relative alla formazione di conducenti e guardiani di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici della specie bovina, ovina, caprina, suina o pollame, nonché del personale dei centri di raccolta e dei posti di controllo, autorizzate entro la data di adozione del presente atto in risposta all’Avviso di cui alla propria deliberazione n. 460/2019, in base alle disposizioni di cui all’Allegato 1 della propria deliberazione n. 2309/2022, sono da considerarsi decadute alla conclusione dei Progetti/Edizioni avviati entro il medesimo termine e comunque non oltre il 31/12/2025;

-   stabilire che, a far data dall’approvazione del presente atto, i soggetti formatori titolari delle suddette Operazioni non potranno avviare nuove edizioni anche se già autorizzate o chiedere l’autorizzazione per l’inserimento di ulteriori nuove edizioni all’interno delle medesime Operazioni;

-   stabilire che, a fare data dall’approvazione del presente atto, potranno essere candidate per l’autorizzazione a valere sull’Avviso relativo alle attività formative regolamentate solo operazioni per la formazione di conducenti e guardiani di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici della specie bovina, ovina, caprina, suina o pollame, nonché del personale dei centri di raccolta e dei posti di controllo, aventi ad esclusivo riferimento l’Allegato 1 del presente atto;

-   abrogare la propria deliberazione n. 2309 del 27/12/2022, che viene integralmente sostituita dal presente atto;

-   demandare ai Responsabili dei Settori/Aree competenti l’adozione degli atti, eventualmente necessari, per l’attuazione delle disposizioni dell’Allegato 1 del presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso, richiamato al punto precedente; 

Dato atto che è stata informata la Commissione Regionale Tripartita di cui alla L.R. n. 12/2003 e ss.mm.ii. tramite procedura scritta, i cui esiti sono conservati agli atti della segreteria dell’Assessorato allo Sviluppo economico e green economy, Energia, Formazione professionale, Università e Ricerca; 

Visti:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- le Circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni;

- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 con la quale è stato approvato l’Allegato A) “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

- la propria deliberazione n. 325 del 7 marzo 2022 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;

- la determinazione dirigenziale n. 6229 del 31 marzo 2022 “Riorganizzazione della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare. Istituzione Aree di Lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali”;

- la determinazione dirigenziale n. 7162 del 15 aprile 2022 “Ridefinizione dell'assetto delle Aree di Lavoro dirigenziali della Direzione Generale Cura della Persona ed approvazione di alcune declaratorie”;

- la propria deliberazione n. 2077 del 27 novembre 2023 “Nomina del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza”;

- la determinazione dirigenziale n. 27228 del 29 dicembre 2023, “Proroga incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare”;

- la propria deliberazione n. 2376 del 23 dicembre 2024 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2025”;

- la propria deliberazione n. 279 del 27 febbraio 2025 “Conferimento incarico di Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare a dirigente regionale”;

- la propria deliberazione n. 1187 del 16 luglio 2025 “XII legislatura. Affidamento degli incarichi di direttore generale e di direttore di alcune agenzie regionali ai sensi degli artt. 43 e 18 della l.r. n. 43/2001”;

- la propria deliberazione n. 1440 dell’8 settembre 2025 “PIAO 2025-2027. Aggiornamento a seguito di approvazione della Legge Regionale 25 luglio 2025 n. 7 "Assestamento e prima variazione al Bilancio di Previsione della Regione Emilia-Romagna 2025-2027"”; 

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi; 

Dato atto dei pareri allegati; 

Su proposta dell’Assessore alle politiche per la salute e dell’Assessore allo Sviluppo economico e green economy, Energia, Formazione professionale, Università e ricerca; 

A voti unanimi e palesi 
delibera 

1. di approvare le “Disposizioni per la formazione ed il rilascio del certificato di idoneità agli operatori che intervengono nel trasporto degli animali e le operazioni correlate, in applicazione del Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto”, di cui all’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di disporre, tenuto conto della nota n.0025057 del 27 agosto 2025 del Ministero della Salute, precedentemente citata, che le disposizioni di cui all’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, superano e sostituiscono integralmente le disposizioni approvate con propria deliberazione n. 2309/2022;

3. di stabilire che le Operazioni relative alla formazione di conducenti e guardiani di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici della specie bovina, ovina, caprina, suina o pollame, nonché del personale dei centri di raccolta e dei posti di controllo, autorizzate entro la data di adozione del presente atto in risposta all’Avviso di cui alla propria deliberazione n. 460/2019, in base alle disposizioni di cui all’Allegato 1 della propria deliberazione n. 2309/2022, sono da considerarsi decadute alla conclusione dei Progetti/Edizioni avviati entro il medesimo termine e comunque non oltre il 31/12/2025;

4. di stabilire che, a far data dall’approvazione del presente atto, i soggetti formatori titolari delle suddette Operazioni non potranno avviare nuove edizioni anche se già autorizzate o chiedere l’autorizzazione per l’inserimento di ulteriori nuove edizioni all’interno delle medesime Operazioni;

5. di stabilire che, a fare data dall’approvazione del presente atto, potranno essere candidate per l’autorizzazione a valere sull’Avviso relativo alle attività formative regolamentate solo operazioni per la formazione di conducenti e guardiani di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici della specie bovina, ovina, caprina, suina o pollame, nonché del personale dei centri di raccolta e dei posti di controllo, aventi ad esclusivo riferimento l’Allegato 1 del presente atto;

6. di abrogare la propria deliberazione n. 2309 del 27/12/2022, che viene integralmente sostituita dal presente atto;

7. di demandare ai Responsabili dei Settori/Aree competenti l’adozione degli atti, eventualmente necessari, per l’attuazione delle disposizioni dell’Allegato 1 del presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso, richiamato al punto precedente;

8. di precisare che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa, alle pubblicazioni previste dal PIAO e dalla Direttiva di Indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione, incluse le ulteriori pubblicazioni ai sensi dell’art. 7 bis del D.lgs. n. 33 del 2013;

9. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

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