n.121 del 08.05.2013 periodico (Parte Seconda)

Piano regionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

  • il Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modificazioni;
  • l’O.M. del 10 maggio 1991 “Norme per la profilassi di malattie animali” che include la scrapie tra le malattie a carattere infettivo e diffusivo elencate all’articolo 1 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n 320;
  • il Decreto del Ministro della Salute del 3 agosto 1991 “Riconoscimento del centro per lo studio e le ricerche sulle encefalopatie animali e neuropatologie comparate dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, quale centro di referenza nazionale”;
  • il Decreto del Ministro della sanità del 8 aprile 1999 “Norme per la profilassi della scrapie negli allevamenti ovini e caprini”;
  • il Regolamento (CE) 999/2001 recante “Disposizioni per il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE)“ e successive modificazioni, laddove prevede l’attuazione di programmi di allevamento finalizzati alla selezione di ovini resistenti alle TSE;
  • la Decisione 2003/100/CE che fissa requisiti minimi per l’attivazione di programmi d’allevamento di ovini resistenti alle encefalopatie spongiformi trasmissibili;
  • il Regolamento 1915/2003/CE di modifica del Regolamento 999/2001 soprarichiamato per quanto concerne l’eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili negli ovini e nei caprini e le regole per il commercio di ovini e caprini e di embrioni vivi;
  • il Regolamento (CE) 21/2004 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e modifica il Regolamento (CE) 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE; 
  • il Decreto del Ministro della Salute del 17 dicembre 2004, “Piano nazionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spon­giformi negli ovini”, laddove demanda alle Regioni, in funzione della realtà zootecnica locale, la predisposizione di piani regionali di selezione genetica o piani alternativi di profilassi e controllo per la resistenza alle TSE negli ovini;

Richiamata altresì la propria Deliberazione n. 1231/2005 di approvazione del “Piano regionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini”;

Atteso che tra il 2004 e il 2012 sono stati registrati in Emilia-Romagna 15 focolai di encefalopatie spongiformi - scrapie - e che tali focolai hanno comportato l’abbattimento e relativo indennizzo di oltre 1000 capi di ovini;

Evidenziato che la quasi totalità dei focolai si è verificata in greggi non aderenti al piano regionale di selezione genetica approvato con la sopra richiamata delibera 1231/2005;

Ritenuto pertanto necessario, al fine di tutelare la salute umana e animale nel territorio regionale, procedere alla revisione del precedente Piano regionale di cui alla propria deliberazione n. 1231/2005, estendendo l’obbligo di adesione a detto Piano a tutti i greggi con un numero di capi superiore a 50;

Valutato positivamente il documento tecnico di cui all’allegato A, «Piano regionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini», parte integrante e sostanziale del presente atto, elaborato dal Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Direzione generale Sanità e politiche Sociali;

Ritenuto di dover procedere, per quanto sopra esposto, alla approvazione del “Piano regionale di selezione genetica degli ovini per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini” che sostituisce integralmente il Piano regionale approvato con la propria deliberazione n. 1231/2005;

Ritenuto necessario istituire una Commissione tecnica regionale di coordinamento del Piano in parola, quale organismo deputato a garantire una attuazione omogenea di quanto ivi disposto, con le seguenti specifiche funzioni:

  • coordinare l’attività di pubblicizzazione del piano, di informazione agli allevatori, e di formazione dei veterinari;
  • coordinare le attività di identificazione permanente e tipizzazione genetica nelle aziende aderenti al piano;
  • coordinare le attività previste dal piano negli allevamenti aderenti;
  • valutare almeno annualmente l’andamento ed i risultati del piano, nonché del suo impatto sulla zootecnia regionale, attraverso la redazione e diffusione di una relazione;
  • riesaminare annualmente il piano e, in base alle valutazioni di cui al punto precedente, all’evoluzione della normativa, delle conoscenze scientifiche sulla malattia e della situazione epidemiologica, proporre eventuali revisioni del piano stesso;
  • rapportarsi con la commissione nazionale di coordinamento di cui all’articolo 5 del decreto ministeriale 17 dicembre 2004;

Ritenuto infine di demandare a successiva determinazione del Direttore generale Sanità e politiche sociali la costituzione, la nomina – sulla base delle designazioni pervenute – dei componenti e le modalità di funzionamento della medesima, stabilendo che di essa facciano parte: 

  • due rappresentanti del Servizio Veterinario e igiene degli alimenti della Direzione generale Sanità e politiche Sociali di cui uno con funzioni di presidenza;
  • un rappresentante della Direzione Generale Agricoltura, Economia ittica, Attività faunistico venatoria;
  • due dirigenti veterinari del Servizio Veterinario delle Aziende USL;
  • un dirigente veterinario del Reparto Sorveglianza Epidemiologica Emilia-Romagna (SEER) dell’IZSLER e un dirigente responsabile dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia;
  • un rappresentante della Associazione Regionale Allevatori e due rappresentanti nominati dalle Associazioni e organizzazioni professionali interessate dal piano;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e successive modifiche;

Richiamate le proprie deliberazioni n. 1057 del 24/7/2006, n. 1663 del 27/11/2006, n. 1377 del 20/09/2010, n. 1222 del 4/8/2011, n. 1511 del 24/10/2011 e n. 725 del 4/6/2012;

Richiamata inoltre la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente per oggetto: “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modificazioni;

Dato atto del parere allegato

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la salute;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1) di approvare, per le motivazioni in premessa esposte che qui si intendono riportate, il “Piano regionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini”, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della medesima;

2) di istituire la Commissione regionale di coordinamento del Piano regionale di cui al punto 1 con le funzioni, i compiti e la composizione indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate;

3) di stabilire altresì che la istituzione di detta commissione non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale;

4) di rinviare a specifica determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali la nomina dei componenti e le modalità di funzionamento della Commissione regionale di coordinamento di cui al punto 2;

5) di pubblicare la presente deliberazione ed il relativo allegato nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna(BURERT).

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