n.10 del 14.01.2021 (Parte Seconda)

Approvazione della correlazione tra le qualifiche professionali regionali e le figure nazionali di operatore e di tecnico di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali della IEFP, di cui all'accordo in Conferenza Stato-Regioni n. 155 del 1° agosto 2019. Approvazione delle confluenze delle qualifiche regionali di operatore di 3° liv. EQF a quelle di tecnico di 4° liv. EQF per i percorsi di IEFP

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Legge 28/6/2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” e ss.mm.ii.;

- il Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’art. 4, commi 58 e 68, della L. n. 92/2012”;

- il Decreto Ministeriale 30/6/2015, “Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16/1/2013, n. 13”;

- il Decreto Interministeriale 8 gennaio 2018, “Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell’ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”;

- l’Accordo 1 agosto 2019 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università' e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante l’integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l’aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011. Repertorio Atti n.155/CSR;

- il Decreto Interministeriale n. 56 del 7/7/2020, che ha recepito il suddetto Accordo in Conferenza Stato-Regioni 1/8/2019, Repertorio Atti n.155/CSR;

- l’Accordo del 18/12/2019 fra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano relativo alla tabella di confluenza tra qualifiche e diplomi professionali e per l’assunzione delle dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali nell’ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale;

Viste le Leggi Regionali:

- n. 12 del 30 giugno 2003, “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro” e ss.mm.ii.;

- n. 17 del 1/8/2005, “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del Lavoro” e ss.mm.ii.;

- n. 5 del 30 giugno 2011, “Disciplina del sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale” e ss.mm.;

Vista la deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 75 del 21/6/2016 "Programma triennale delle politiche formative e per il lavoro (Proposta della Giunta regionale in data 12/5/2016, n. 646)”;

Richiamato, in particolare, l’art. 31, della L.R. n. 13/2019 che al comma 1, stabilisce che “Il Programma triennale delle politiche formative e per il lavoro, in attuazione dell'articolo 44, comma 1, della Legge regionale n. 12 del 2003, è prorogato fino all'approvazione del nuovo programma da parte dell'Assemblea legislativa”;

Richiamate altresì le proprie deliberazioni relative ai dispositivi attuativi vigenti nel sistema della formazione professionale regionale e derivanti dall'applicazione della Legge regionale n. 12/2003, sopra citata:

- n. 936/2004 “Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del Sistema Regionale delle Qualifiche”;

- n. 1434/2005 “Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze”;

- n. 2166/2005 “Aspetti generali e articolazione della Procedura sorgente nel Sistema regionale delle qualifiche”;

- n. 1372/2010 “Adeguamento ed integrazione degli standard professionali del repertorio regionale delle qualifiche”, con cui si approva la rivisitazione di tutte le qualifiche facenti parte del Repertorio regionale e ss.mm.ii.;

- n. 1695/2010 “Approvazione del documento di correlazione del sistema regionale delle qualifiche (SRQ) al quadro europeo delle qualifiche (EQF)”;

- n. 1776/2010 “Approvazione della correlazione tra le qualifiche professionali conseguibili nel sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale e le figure nazionali di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 29/04/2010, recepito con decreto interministeriale del 15 giugno 2010”;

- n. 1287/2011 “Modifiche e integrazioni alla D.G.R. n. 1776/2010 ‘Approvazione della correlazione tra le qualifiche professionali conseguibili nel sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale e le figure nazionali di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 29/04/2010, recepito con decreto interministeriale del 15 giugno 2010’”;

- n. 739/2013 “Modifiche e integrazioni al Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze (SRFC) di cui alla DGR 530/2006”;

- n.742/2013 “Associazione delle conoscenze alle unità di competenza delle qualifiche regionali”;

- n. 1298/2015 “Disposizioni per la programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro – Programmazione SIE 2014/2020”;

Richiamate in particolare le proprie deliberazioni:

- n. 1148/2020 “Revisione e aggiornamento del Repertorio regionale delle Qualifiche. Approvazione di 17 qualifiche di 4° livello EQF, anche ai fini della correlazione con il nuovo repertorio nazionale della IeFP per le figure dei diplomi”;

- n. 1691/2020 “Revisione e aggiornamento del Repertorio regionale delle qualifiche. Approvazione di 26 qualifiche di 3° livello EQF, anche ai fini della correlazione con il nuovo repertorio nazionale di IeFP per le figure di operatore”;

Dato atto che:

- con la succitata deliberazione n. 1148/2020 sono state approvate 17 qualifiche di 4° livello EQF, tutte correlabili a quelle del nuovo repertorio nazionale di IeFP, di riferimento per l’acquisizione di un diploma professionale di tecnico;

- delle suddette 17 qualifiche approvate di 4° livello EQF correlabili a quelle del nuovo repertorio nazionale di IeFP per le figure di tecnico, 13 sono risultato della revisione ed aggiornamento di qualifiche esistenti e 4 sono di nuova istituzione, rispettivamente denominate “Tecnico delle energie rinnovabili”, “Tecnico delle lavorazioni del legno”, “Tecnico nell’amministrazione del personale” e “Tecnico delle lavorazioni di prodotti vegetali”;

Dato atto inoltre che:

- con la succitata deliberazione n. 1691/2020 sono state approvate 26 qualifiche di 3° livello EQF, di cui 25 correlabili a quelle del nuovo repertorio nazionale di IeFP, di riferimento per l’acquisizione di una qualifica professionale di operatore;

- delle suddette 25 qualifiche approvate di 3° livello EQF correlabili a quelle del nuovo repertorio nazionale di IeFP per le figure di operatore, 21 sono risultato della revisione ed aggiornamento di qualifiche esistenti e 4 sono di nuova istituzione, rispettivamente denominate “Operatore Informatico”, “Operatore grafico e di stampa”, “Operatore Trattamenti estetici” e “Operatore dell’Acconciatura”;

- la nuova qualifica di “Operatore grafico e di stampa” sostituisce le qualifiche di “Operatore di stampa”, “Operatore di post-stampa” e “Operatore grafico”;

- le due nuove qualifiche di “Operatore trattamenti estetici” e “Operatore dell’acconciatura” sono state introdotte al fine di consentire una programmazione dell’offerta di IeFP che permetta ai giovani di acquisire competenze più specializzate nei rispettivi ambiti e per poter loro rilasciare in esito ai percorsi titoli maggiormente spendibili rispetto alle regolamentazioni nazionali di settore, in un’ottica di progressiva omogeneizzazione con quanto già avviene a livello nazionale;

- le qualifiche sopra richiamate di “Operatore trattamenti estetici” e “Operatore dell’acconciatura” saranno programmabili esclusivamente nell’offerta formativa dell’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e sostituiscono nell’ambito della stessa programmazione, la qualifica a banda larga di “Operatore alle cure estetiche”;

Dato atto che l’approvazione delle suddette qualifiche con le succitate deliberazioni n. 1148/2020 e n. 1691/2020 fa parte di un percorso di revisione, aggiornamento e sviluppo complessivo del repertorio regionale delle qualifiche, la cui necessità è stata anche sollecitata dall’adozione del nuovo Repertorio nazionale delle figure di riferimento per il sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP) con il succitato Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 1 agosto 2019;

Considerato che la suddetta attività di revisione, aggiornamento e sviluppo del repertorio regionale delle qualifiche risponde complessivamente alle finalità di:

- rinnovare e arricchire il sistema regionale delle competenze professionali e l’offerta formativa rivolta sia ai giovani che agli adulti, attraverso una modernizzazione del repertorio che preveda l’integrazione di nuove qualifiche e l’attualizzazione di quelle preesistenti, al fine di consentire l’acquisizione e lo sviluppo delle competenze necessarie a sostenerne l’ingresso, la permanenza o il reinserimento qualificato nel mondo del lavoro;

- garantire la completezza e continuità della filiera dell’offerta formativa attraverso un repertorio ampio, diversificato e caratterizzato da aree professionali in cui siano sempre presenti sia figure di accesso all’area (gli operatori), che figure di approfondimento/specializzazione (i tecnici di 4, 5, 6 liv. EQF), al fine di consentire alle persone la continuità dei percorsi formativi e di rispondere alla domanda delle imprese delle filiere produttive regionali con figure a diversi gradi di specializzazione;

- rafforzare la spendibilità dei titoli attraverso una manutenzione del repertorio regionale che garantisca la possibilità di correlazione con gli standard previsti dal repertorio nazionale di IeFP;

- consentire ai giovani di acquisire, anche in esito ai percorsi di IeFP, competenze coerenti con la domanda di specializzazione del sistema economico regionale attraverso un’offerta formativa che permetta opportunità e continuità formativa;

Valutato necessario assumere quale riferimento unico per la programmazione dell’offerta formativa di IeFP le qualifiche del repertorio regionale approvate con le citate deliberazioni n. 1691/2020 e n. 1148/2020 correlabili alle figure del nuovo Repertorio nazionale della IeFP, che costituiscono il riferimento rispettivamente per l’acquisizione di una qualifica professionale di operatore e per l’acquisizione di un diploma professionale di tecnico;

Ritenuto pertanto:

- di approvare la “Correlazione tra le Qualifiche Professionali Regionali e le figure nazionali di Operatore e di Tecnico di riferimento per le Qualifiche e i Diplomi professionali della IeFP, di cui all’Accordo in Conferenza Stato-Regioni n. 155 del 1 agosto 2019”, Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di approvare l’”Elenco delle Qualifiche Professionali Regionali per il Sistema Regionale di Istruzione e Formazione Professionale”, Allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente atto, costituito da 25 qualifiche di operatori 3° EQF e 17 qualifiche di tecnici di 4° EQF;

- di stabilire che le suddette qualifiche professionali regionali costituiscono il riferimento unico per la programmazione dell’offerta formativa del Sistema Regionale di Istruzione e Formazione Professionale;

- di stabilire che si assumono quale riferimento obbligatorio per la progettazione e realizzazione dei percorsi e per la certificazione delle competenze al fine del rilascio delle Qualifiche Professionali ai giovani:

- tutti gli elementi riportati in ciascuna delle 42 Qualifiche Professionali di cui all’elenco dell’Allegato 2;

- gli standard minimi formativi relativi alle competenze di base (alfabetiche funzionali – comunicazione; linguistica; matematiche, scientifiche e tecnologiche; storico-geografico-giuridiche ed economiche; digitale; di cittadinanza) di cui all’allegato 4 dell’Accordo in Conferenza Stato-Regioni n. 155 del 1/8/2019;

Ritenuto inoltre - nel rispetto di quanto condiviso in sede di Accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 18 dicembre 2019 sopra citato, relativo alla tabella di confluenza tra qualifiche e diplomi professionali e per l’assunzione delle dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali nell’ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale:

- che nella realizzazione dei percorsi le autonomie formative dovranno tenere conto delle dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali, di cui all’allegato 2 del suddetto Accordo, quali risorse da promuovere a livello formativo in connessione con le competenze culturali di base e tecnico-professionali;

- di approvare le confluenze delle qualifiche regionali di operatore di 3° liv. EQF verso quelle di tecnico di 4° liv. EQF, correlate alle figure nazionali di operatore e di tecnico per i percorsi per la qualifica e il diploma di IeFP, Allegato 3 parte integrante e sostanziale del presente atto, con riferimento al quadro di confluenze di cui all’allegato 1 del suddetto Accordo;

Ritenuto infine di stabilire che i certificati di qualifica professionale o di competenze rilasciati in esito ai percorsi riportino la denominazione della Qualifica Professionale Regionale e la denominazione della figura nazionale correlata, oltre agli elementi minimi essenziali previsti nei modelli di attestazione di qualifica, diploma e competenze allegati in calce all’Accordo in Conferenza Stato-Regioni n. 155 del 1 agosto 2019;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole, con procedura scritta, della Commissione Regionale Tripartita di cui alla Legge regionale n. 12/2003 e ss.mm.ii., la cui documentazione è conservata agli atti della Segreteria dell’Assessorato allo Sviluppo economico e Green economy, Lavoro, Formazione;

Richiamata la Legge Regionale n. 43/2001 “Testo unico in materia di organizzazione e rapporti di lavoro” e ss.mm.ii.;

Visti:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 83 del 21 gennaio 2020 “Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022” ed in particolare l’allegato D “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022”;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

- n. 2416/2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e ss.mm.ii.;

- n.87/2017 "Assunzione dei vincitori delle selezioni pubbliche per il conferimento di incarichi dirigenziali, ai sensi dell'art.18 della L.R. 43/2011, presso la Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa";

- n. 468/2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 1059/2018 “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell’ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell’anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;

- n. 733/2020 “Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi dei direttori generali e dei direttori di Agenzia e Istituto in scadenza il 30/06/2020 per consentire una valutazione d'impatto sull'organizzazione regionale del programma di mandato alla luce degli effetti dell'emergenza Covid-19. Approvazione”;

Viste, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1174/2017 "Conferimento di incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa";

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico e Green Economy, Lavoro, Formazione e alla Scuola, università, ricerca, agenda digitale;

A voti unanimi e palesi

delibera

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di approvare la “Correlazione tra le Qualifiche Professionali Regionali e le figure nazionali di Operatore e di Tecnico di riferimento per le Qualifiche e i Diplomi professionali della IeFP, di cui all’Accordo in Conferenza Stato-Regioni n. 155 del 1/8/2019”, Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare l’”Elenco delle Qualifiche Professionali Regionali per il Sistema Regionale di Istruzione e Formazione Professionale”, Allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di stabilire che le 25 qualifiche di operatori 3° EQF e le 17 qualifiche di tecnici di 4° EQF del Sistema Regionale delle Qualifiche di cui all’Allegato 2 costituiscono il riferimento unico per la programmazione dell’offerta formativa del Sistema Regionale di Istruzione e Formazione Professionale;

4. di stabilire che si assumono quale riferimento obbligatorio per la progettazione e realizzazione dei percorsi e per la certificazione delle competenze al fine del rilascio delle Qualifiche Professionali ai giovani:

- tutti gli elementi riportati in ciascuna delle 42 Qualifiche Professionali di cui all’Allegato 2;

- gli standard minimi formativi relativi alle competenze di base (alfabetiche funzionali – comunicazione; linguistica; matematiche, scientifiche e tecnologiche; storico-geografico-giuridiche ed economiche; digitale; di cittadinanza) di cui all’allegato 4 dell’Accordo in Conferenza Stato-Regioni n. 155 del 1/8/2019;

5. di stabilire che nella realizzazione dei percorsi le autonomie formative dovranno altresì tenere conto delle dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali, di cui all’allegato 2 dell’Accordo fra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 18/12/2019, quali risorse da promuovere a livello formativo in connessione con le competenze culturali di base e tecnico-professionali;

6. di approvare le “Confluenze delle qualifiche regionali di operatore di 3° liv. EQF verso quelle di tecnico di 4° liv. EQF, correlate alle figure nazionali di operatore e di tecnico per i percorsi per la qualifica e il diploma nel sistema di IeFP regionale”, Allegato 3 parte integrante e sostanziale del presente atto;

7. di stabilire che i certificati di qualifica professionale o di competenze rilasciati in esito ai percorsi riportino la denominazione della Qualifica Professionale Regionale e la denominazione della figura nazionale correlata, oltre agli elementi minimi essenziali previsti nei modelli di attestazione di qualifica, diploma e competenze allegati in calce all’Accordo in Conferenza Stato-Regioni n. 155 del 1/8/2019;

8. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà alle pubblicazioni ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa, inclusa la pubblicazione ulteriore prevista dal piano triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D.lgs. n. 33 del 2013 e ss.mm.ii.;

9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it.

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