n.116 del 15.04.2020 periodico (Parte Seconda)

Rimborso indennizzi agli imprenditori agricoli dovuti a danni da canidi (art. 26 L.R. 27/00) in regime de minimis. Impegno di spesa

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamati:

- l’art. 26 della Legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina" e succ. mod. che prevede:

- al comma 1, che, al fine di tutelare il patrimonio zootecnico, la Regione riconosce agli imprenditori agricoli un indennizzo per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti o da altri animali predatori, se accertate dalla Azienda USL competente per territorio;

- al comma 2, modificato dall’ art. 5 della L.R. n. 17/2015, che la misura del contributo e le modalità per l’erogazione sono definite nel medesimo atto di cui all’art. 17, comma 3 della L.R. n. 8/94 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria);

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni;

Visto l'art. 17 della L.R 8/1994, come da ultimo modificato con la predetta L.R. 1/2016, recante disposizioni relative ai “Danni alle attività agricole” che al comma 2 prevede che la Regione possa concedere, tra l’altro, contributi per l'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica;

Richiamate le delibere di Giunta regionale:

- n. 1866 del 9 novembre 2016 e n. 1582/2017 del 10/10/2017 con le quali la Giunta regionale ha tra l’altro disposto di provvedere, per le annate agrarie 2015-2016 e 2016/2017, ad attivare in regime de minimis l’erogazione degli aiuti a favore degli imprenditori che hanno subito danni da fauna selvatica;

- n. 364/2018 che recepisce gli Orientamenti approvati dalla Commissione europea sugli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali per il periodo 2014-2020, e dispone, tra l’altro, che gli indennizzi dei danni arrecati da specie protette, in specifico il lupo, in zone non protette siano da erogare in regime di aiuti di stato, mentre i danni arrecati da specie non protette, in specifico il cane, in zone non protette siano da erogare in regime di aiuti de minimis;

- n. 134/2019 che in applicazione della delibera 364/2018 individua le modalità di presentazione delle domande di contributo per danni da fauna selvatica ai sensi della L.R.n.8/1994 e L.R. n.27/2000 e le singole fasi del procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi;

- n. 592/2019 del 15/4/2019, che ha parzialmente modificato la DGR 364/2018, prorogando i “Criteri per la concessione di contributi per danni e prevenzione” al 30 novembre 2024, nonché, in attuazione del Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione Europea del 21 febbraio 2019, ha recepito l’innalzamento del limite degli aiuti “de minimis” da € 15.000,00 a € 20.000,00, quale valore complessivo di aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali, e l’innalzamento del contributo ammissibile dal 80% al 100% del costo sostenuto per spese veterinarie relative al trattamento degli animali feriti a seguito della predazione;

- n. 1939/2019 che integra la procedura di concessione ed erogazione dei contributi a favore degli imprenditori agricoli per danni arrecati dalla fauna selvatica di cui alla DGR 134/2019, e, nello specifico, prevede che gli STACP debbano richiedere una dichiarazione con la quale il beneficiario rinuncia ad ogni azione, giudiziale e stragiudiziale, nei confronti della Regione Emilia-Romagna, per il risarcimento del danno cagionato all’attività agricola del richiedente per i medesimi eventi dannosi coperti dall’indennizzo;

Dato inoltre atto che, in accordo con le sopra citate delibere:

- la competenza all’istruttoria delle domande di contributo per danni da fauna selvatica di cui all’art. 26 della L.R. 27/2000, presentate dagli imprenditori agricoli spetta ai Servizi territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca regionali (STACP) che effettueranno l’istruttoria finalizzata ad accertare che l’impresa richiedente sia in possesso di tutti i requisiti richiesti;

- a conclusione dell’attività istruttoria, gli STACP competenti per territorio provvedono a trasmettere al Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica, l’atto formale nel quale sono indicate le istanze ammissibili, la quantificazione della spesa massima ammissibile, il numero e la data di acquisizione del DURC, e relativa scadenza di validità;

- il Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica provvede a comunicare al Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari gli elenchi delle domande ammissibili per il controllo del rispetto dei limiti previsto dal Reg. (UE) n.1408/2013 così come modificato dal REG. UE 316/2019, relativo agli aiuti in regime “de minimis”;

- successivamente il Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica provvede, operando anche le esclusioni, ovvero la diminuzione degli importi, in relazione agli esiti dei predetti controlli “de minimis”, alla concessione dei contributi ed all'assunzione del relativo impegno di spesa nei limiti dell'importo destinato al finanziamento delle istanze, applicando, nell'eventualità di fabbisogno superiore rispetto alla disponibilità, riduzioni proporzionali ai contributi;

- il medesimo Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica provvederà alla liquidazione degli importi a favore dei singoli beneficiari, ai sensi della normativa contabile vigente ed in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm., per quanto applicabile, previa la ricezione, entro 4 mesi dalla richiesta, per il tramite degli STACP competenti, dei moduli IRPEF/IRES, unitamente alla dichiarazione di rinuncia ad ogni azione, giudiziale e stragiudiziale, compilati dai beneficiari, e la conferma, da parte degli stessi STACP, del perdurare della regolarità contributiva (DURC), e degli accertamenti previsti dalla sopracitata normativa;

Preso atto che, a conclusione dell’attività istruttoria di competenza, lo STACP di Rimini, ha trasmesso la determina DD 23675/2019, rettificata dalla DD 139/2020, con la quale veniva approvata, tra le altre un’istanza di indennizzo in regime “de minimis”;

Dato atto che l’importo da erogare a titolo di contributo all’indennizzo per il suddetto danno ammonta ad € 1.010,00;

Considerato che con NP/2020/1770 del 13/1/2020, si è provveduto a trasmettere al Servizio Competitività delle Imprese Agricole ed Agroalimentari della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca l’elenco delle domande ammissibili in regime de minimis, per la verifica del rispetto dei limiti previsti dai Regg. (UE) n. 1408/2013 come modificato dal Reg. UE 316/2019;

Dato atto che il suddetto Servizio ha indicato, con proprio NP/2020/5523 del 28/1/2020, di aver provveduto ad inserire i dati relativi al beneficiario di cui trattasi nella banca dati SIAN, e di aver effettuato la relativa visura, che non ha evidenziato necessità di decurtazioni/esclusioni, e contestualmente ha trasmesso, allo scrivente Servizio, i relativi codici SIAN CAR, SIAN COR e VERCOR, riportati di seguito;

Preso atto che lo STACP di Rimini ha provveduto con PG/2020/139026 del 25 febbraio 2020 ai controlli Antimafia di cui all’art. 67 Decreto Legislativo n. 159/2011 del 6/9/2011 e s.m.i.;

Ritenuto quindi di dovere assegnare e concedere al beneficiario Zerbini Daniele (C.F. ZRBDNL69E11F137D) – Pennabilli (RN) - CAR I-13069, COR R-601576, VERCOR 4586418 - la somma complessiva di € 1.010,00;

Dato atto che alla liquidazione dell’importo a favore del beneficiario, provvederà il Dirigente regionale competente, ai sensi della normativa contabile vigente ed in attuazione delle deliberazioni di Giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm. per quanto applicabile e n. 468/2017, previa la ricezione, entro 4 mesi dalla richiesta, per il tramite dello STACP competente, del modulo IRPEF/IRES, compilato dal beneficiario, unitamente alla dichiarazione di rinuncia ad ogni azione, giudiziale e stragiudiziale, e la conferma, da parte dello stesso STACP, del perdurare della regolarità contributiva (DURC) e degli accertamenti previsti dalla normativa sopra citata;

 Viste:

- la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni;

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1123 del 16 luglio 2018 “Attuazione Regolamento (UE) 2016/679: definizione di competenze e responsabilità in materia di protezione dei dati personali. Abrogazione appendice 5 della delibera di Giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm.ii.”;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008, concernente “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.ii. per quanto applicabile;

Richiamate:

- la Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 per quanto applicabile;

- L.R. 10 dicembre 2019, n.31 - Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022;

- L.R.10 dicembre 2019, n.30 - Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020-2022 (Legge di stabilità regionale 2020)

- L.R.10 dicembre 2019, n.29 - Disposizioni collegate alla Legge Regionale di Stabilità per il 2020;

- DGR 2386 del 9/12/2019 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 468 del l0 aprile 2017 recante: “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna” ed in particolare gli artt. 21 e 22 dell’Allegato A), parte integrante e sostanziale della deliberazione medesima;

- le Circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della deliberazione n. 468/2017;

Visti:

- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e ss.mm.ii;

- il D.Lgs. n.159 del 6/9/2011 e s.m.i.;

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e e successive modifiche, ed in particolare l’art. 26, comma 2;

- la Delibera di Giunta regionale n. 83/2020 ad oggetto: “Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022”;

- la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di Pubblica Amministrazione”, ed in particolare l’art. 11;

- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto: ”Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e succ. mod.;

- la determina dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n.4;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta Regionale n. 193/2015, n. 516/2015, n. 628/2015, n.1026/2015, n. 2185/2015, n. 2189/2015, n.56/2016, n. 106/2016, n. 270/2016, n. 622/2016, n. 1107/2016; n. 1681/2016, n. 2123/2016, n. 2344/2016, n. 3/2017, n. 121/2017, n. 578/2017, n. 52/2018 e n. 1059/2018;

Vista la determinazione n. 9898/2018 ad oggetto: ”Rinnovo degli incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare”;

Considerato che, sulla base delle valutazioni effettuate da questo Servizio, i contributi di cui al presente atto non rientrano nell'ambito di quanto previsto dall'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";

Visti:

- il Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” e succ. mod., in particolare l’art. 31 “Semplificazioni in materia di DURC”, convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 98 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”;

- la Circolare protocollo n. PG/2013/154942 del 26/6/2013 inerente l’inserimento nei titoli di pagamento del Documento Unico di Regolarità Contributiva DURC relativo ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – Art. 31, comma 7 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”;

- la Circolare protocollo n. PG/2013/208039 del 27/8/2013 “Adempimenti amministrativi in attuazione dell’art. 31 “Semplificazioni in materia di DURC” del D.L. 21 giugno 2013, n.69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 98. Integrazione circolare Prot. n. PG/2013/154942 del 26/6/2013.”;

- la Circolare emanata dall’INAIL n. 61 del 26/6/2015, recante “Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015 - Semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

- la Circolare emanata dall’INPS n. 126 del 26/6/2015, recante “Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015 - Semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

Visto il Decreto-Legge Covid-Ter del 16 marzo 2020, che proroga i termini decadenziali di previdenza e assistenza sino al 1 giugno 2020;

Dato atto che la documentazione è stata inviata nei termini previsti ed è acquisita agli atti del servizio;

Ritenuto che ricorrano tutte le condizioni previste dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., in relazione anche all’esigibilità della spesa (scadenza dell’obbligazione) e che, pertanto, si possa procedere all’assunzione dell’impegno di spesa per una somma di € 1.010,00 con il presente atto;

Accertata la rispondenza tecnica, regolarità contabile e congruità della documentazione prodotta;

Attestato che il sottoscritto dirigente, Responsabile del Procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

Dato atto dell’allegato visto di regolarità contabile;

determina

1. di prendere atto delle risultanze della richiesta di rimborso per i danni causati da cani randagi o inselvatichiti o altri predatori (L.R. n. 27/2000), trasmesse dallo STACP di Rimini relativa al beneficiario di cui al punto 2 per un totale di € 1.010,00;

2. di riconoscere, pertanto, al beneficiario Zerbini Daniele (C.F. ZRBDNL69E11F137D) – Pennabilli (RN) - CAR I-13069, COR R-601576, VERCOR 4586418 - la somma complessiva di € 1.010,00 a titolo di rimborso per danni da canidi come sopra specificato;

3. di impegnare la somma di € 1.010,00 registrata al n. 3401 sul Capitolo n. 64412 "Contributi alle imprese agricole per indennizzare la perdita di animali causata da cani inselvatichiti e da altri animali predatori (art. 26, L.R. 7 aprile 2000, n. 27)” del bilancio finanziario gestionale 2020-2022, anno di previsione 2020, approvato con DGR n. 2386/2019 a favore del beneficiario di cui al punto 2 che precede;

4. di dare atto che, in attuazione del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la stringa concernente la codificazione della transazione elementare, come definita dal citato Decreto è la seguente:

Missione 13 - Programma 07 - Codice Economico U.1.04.03.99.999 - COFOG 07.4 - Transazioni UE 8 - Cod. gestionale SIOPE 1040399999 - C.I. spesa 3 - Gestione sanitaria 3 

5. di dare atto che alla liquidazione provvederà il Dirigente regionale competente con propri atti formali ai sensi della vigente normativa contabile e della DGR n. 2416/08 e ss.mm. per quanto applicabile, previa la ricezione, entro 4 mesi dalla richiesta, per il tramite dello STACP di Rimini, del modulo IRPEF/IRES, unitamente alla dichiarazione di rinuncia ad ogni azione, giudiziale e stragiudiziale, compilati dal beneficiario, e la conferma, da parte dello stesso STACP, del perdurare della regolarità contributiva (DURC), e degli accertamenti previsti dalla sopracitata normativa;

6. di provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 26 comma 2, del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del medesimo D. Lgs.;

7. di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale Telematico (B.U.R.E.R.T.) della Regione Emilia-Romagna.

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