n.374 del 28.10.2020 periodico (Parte Seconda)

Poliambulatorio privato di Prevenzione Oncologica Istituto Ramazzini di Bologna - accreditamento di ulteriore attività ad ampliamento dell'accreditamento già concesso con la propria determinazione n. 10909 del 2/9/2015

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

la legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019: “Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008” e in particolare l’art. 23 commi 3 e 4;

le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;

- n. 293/2005 “Accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche e private e dei professionisti per l’assistenza specialistica ambulatoriale e criteri per l’individuazione del fabbisogno”;

- n. 1180/2010 “Percorso di accreditamento delle strutture ambulatoriali private territoriali eroganti assistenza specialistica per esterni a seguito degli adempimenti di cui alla L. 296/06 - fabbisogno anno 2010”;

- n. 53/2013 “Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento”;

- n. 624/2013 “Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 865/2014 “Modifica deliberazioni 53/13 e 624/13 e ulteriori precisazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 1311/2014 “Indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private”;

- n. 1056/2015 e n. 603/2019 relativamente al Piano regionale sulle indicazioni del contenimento dei tempi di attesa e alle modalità di semplificazione dell’accesso;

- n. 1314/2015 "Indirizzi di programmazione regionale in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";

- n. 1604/2015 "Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province Autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accreditate.";

- n. 1943/2017 “Approvazione requisiti generali e procedure per il rinnovo dell'accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 973/2019 “Aggiornamento indirizzi di programmazione regionale in tema di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private e ulteriori disposizioni in materia”;

- n. 823/2020 “Covid-19. Disposizioni transitorie in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private”;

Vista la propria determinazione n. 10909 del 2/9/2015 con cui è stato concesso al Poliambulatorio privato di Prevenzione Oncologica Istituto Ramazzini, sito in Via Libia n.13/A, Bologna, l'accreditamento in via provvisoria e la successiva propria nota di conferma in istituzionale di tale accreditamento PG/2017/0280014 del 11/4/2017, a seguito delle verifiche effettuate sul possesso dei requisiti di accreditamento;

Vista la domanda di rinnovo con variazioni dell’accreditamento pervenuta al Servizio Assistenza territoriale il 3/4/2019, ivi conservata, presentata dal Legale rappresentante della Cooperativa Sociale Istituto Nazionale per lo studio e il controllo dei tumori e delle malattie ambientali Bernardino Ramazzini Società Cooperativa Sociale (onlus), per lo stesso Poliambulatorio, comprensiva di richiesta di ampliamento per attività di Chirurgia generale (solo visita);

Preso atto che è stata accertata, da parte del Servizio regionale competente, l’esistenza delle condizioni soggettive ed oggettive previste e necessarie;

Vista la comunicazione antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della suddetta struttura per ampliamento attività di Chirurgia generale (solo visita), redatta dall’Agenzia sanitaria e sociale regionale e trasmessa con nota Prot. 03/08/2020.0536010.I, con cui si evidenzia che, in relazione all’emergenza epidemiologica e alla conseguente impossibilità ad effettuare le verifiche per l’accreditamento sul campo, si è proceduto alla verifica documentale della sola attività richiesta come variazione dell’accreditamento;

Preso atto della relazione motivata sopracitata, con cui, in relazione all’estensione della verifica riguardante l’attività sopraindicata, è stata espressa una valutazione favorevole all'accreditamento dell’attività di cui trattasi con riserva, da parte dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale, di effettuare la verifica per il rinnovo dell’accreditamento, a completamento del procedimento, secondo la programmazione che verrà definita alla ripresa dell’attività sul campo;

Valutato quindi di poter procedere nell’immediato, alla luce delle verifiche effettuate, all’ampliamento dell’accreditamento del Poliambulatorio privato di Prevenzione Oncologica Istituto Ramazzini, Via Libia n.13/A, Bologna, per l’attività di Chirurgia generale (solo visita), riservandosi di procedere, in un secondo momento e a seguito di successive verifiche, al rinnovo con variazioni dell’accreditamento del Poliambulatorio;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

Richiamato:

- l’art. 23, comma 2, della l.r. n. 22/2019, che sancisce la validità dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio adottati in attuazione della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4, e ne fa salvi gli effetti;

- il D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la DGR n. 468/2017 inerente il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017;

- la DGR n. 83/2020 “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Su proposta del Responsabile del Servizio assistenza territoriale;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

1. di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, al Poliambulatorio privato di Prevenzione Oncologica Istituto Ramazzini, sito in Via Libia n.13/A, Bologna, già accreditato in via provvisoria con proprio atto n. 10909 del 2/9/2015, confermato in istituzionale con propria nota PG/2017/0280014 del 11/4/2017, l’ampliamento dell’accreditamento per l’attività di Chirurgia generale (solo visita);

2. di dare atto che l’ampliamento dell’accreditamento di cui al punto 1. viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa e decorre dalla data di adozione del presente provvedimento;

3. di dare atto inoltre che l’accreditamento già concesso, comprensivo dell'ampliamento di cui al presente provvedimento, per:

- le seguenti attività (visite ed altre prestazioni erogabili in ambulatorio medico, così come specificato nel citato atto n. 10909/2015):

- Cardiologia;

- Chirurgia generale - solo visita;

- Dermatologia;

- Endocrinologia (Malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione);

- Fisiatria (Recupero e riabilitazione funzionale) - solo visite;

- Gastroenterologia;

- Ginecologia (Ostetricia e ginecologia);

- Oncologia;

- Otorinolaringoiatria;

- Scienza dell'alimentazione (Malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione);

- Urologia;

- Diagnostica per immagini (limitatamente a Mammografia, Ecografia e Densitometria);

- Laboratorio analisi (limitatamente a citologia e istologia);

- Punto prelievi;

escluse cardiologia pediatrica ed ecografie ostetriche;

ha validità fino alla prossima determinazione di rinnovo e variazioni dell’accreditamento, così come comunicato nella nota PG/2019/0434654 del 7/5/2019 del Servizio Assistenza territoriale di questa Direzione; pertanto, ai sensi della DGR 1943/2017, nelle more dell’adozione di tale provvedimento, il Poliambulatorio privato di Prevenzione Oncologica Istituto Ramazzini, Via Libia n.13/A, Bologna, può svolgere, in regime di accreditamento e con riferimento ai contenuti dei singoli atti adottati, le attività sopraelencate;

4. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

5. è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

6. di precisare che, nel periodo di vigenza dell’accreditamento, ai sensi della DGR 53/2013, punto 3.1, la struttura può erogare in regime di accreditamento tutte le prestazioni riconducibili alla tipologia di struttura e/o disciplina e/o le tipologie di prestazioni per la quale è accreditata, a condizione che non esistano requisiti specifici ulteriori, rispetto a quelli già verificati;

7. di disporre la ulteriore pubblicazione prevista dal Piano triennale di prevenzione della corruzione, approvato con delibera di Giunta regionale n. 83/2020 ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33 del 2013;

8. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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